Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 436



109 II 436

92. Estratto della sentenza 27 settembre 1983 della I Corte civile nella
causa Discount Bank Overseas Limited contro Mowlazadeh (ricorso per
riforma) Regeste

    Weiterer Verzugsschaden (Art. 106 Abs. 1 OR) infolge von
Währungsverlusten während der Verzugsperiode.

    1. Ersatz für den durch die Verzugszinse nicht gedeckten Schaden
kann mit einer neuen Klage geltend gemacht werden, auch wenn über die
den Zinsen zugrunde liegende Schuld bereits ein Urteil ergangen ist (E. 1).

    2. Für die Annahme eines weiteren Schadens infolge Abwertung der
geschuldeten Valuta genügt die blosse Möglichkeit, dass der Gläubiger
das Geld in eine feste Währung hätte wechseln können, nicht. Es
müssen Beweise oder hinreichende Indizien dafür vorliegen, dass er das
höchstwahrscheinlich getan hätte. Vermutet wird immerhin, dass er das Geld
in die gesetzliche Währung seines Wohn- oder Geschäftssitzes gewechselt
hätte (Präzisierung der Rechtsprechung, E. 2).

Sachverhalt

    A.- Il 15 maggio 1979 la Discount Bank Overseas Limited è stata
condannata dal Tribunale federale a versare al dott. Mahmoud Mowlazadeh
le somme seguenti:

    - Fr.   14'739.45 con gli interessi maturati al 13.2.1976,

    - DM    15'317.10 con gli interessi maturati al 13.2.1976,

    - US $   2'358.19 con gli interessi maturati al 13.2.1976,

    - US $ 215'000.-- con interessi al 6 5/16% dal 12.11.1975 al

    13.2.1976 su US $ 260'000.--, meno interessi al 5% dal 1.7.1975 su

    US $ 45'000.--,
   il tutto con interessi al 6% dal 14 febbraio 1976.

    La sentenza conferiva alla Banca, inoltre, la facoltà di versare al
creditore gli importi in valuta estera (DM e US $) convertiti in franchi
svizzeri al cambio del 13 febbraio 1976. I primi tre importi consistevano
nel saldo di un conto convenzionale aperto dal dott. Mowlazadeh presso
la Banca; l'ultimo nella parziale restituzione di un deposito fiduciario
di 260'000 dollari scaduto il 23 febbraio 1976. La Banca s'era rifiutata
di effettuare i versamenti, invocando la compensazione del debito con un
ulteriore conto intestato al dott. Mowlazadeh, chiuso con un passivo di
oltre 242'000 dollari. Quest'ultimo era stato creato da due impiegati
della Banca, condannati in seguito a pene detentive per malversazioni;
il dott. Mowlazadeh si era accorto dell'ammanco, ma aveva aderito
alle promesse risarcitorie d'uno degli impiegati responsabili e aveva
sottaciuto il fatto alla Banca. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino,
ravvisando in tale comportamento una negligenza del titolare del conto,
aveva ridotto la pretesa complessiva del dott. Mowlazadeh di 60 mila
dollari. Il Tribunale federale ha limitato la riduzione a 45 mila dollari.

    B.- In conformità alla sentenza del Tribunale federale, la Discount
Bank Overseas Limited ha corrisposto il 6 giugno 1979 al dott. Mowlazadeh
gli importi predetti, ciascuno nelle rispettive valute. Mentre però la
loro somma equivaleva, il 13 febbraio 1976, a Fr. 575'500.51, alla data
del pagamento essa non rappresentava che Fr. 395'848.24 in ragione del
diverso cambio del dollaro statunitense e del marco tedesco. Il 16 luglio
1980 il dott. Mowlazadeh ha convenuto la Discount Bank Overseas Limited
dinanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo la rifusione
della differenza sul cambio (Fr. 179'852.27) con interessi al 6% dal 13
febbraio 1976 al 6 giugno 1979, più interessi al 6% dal 16 luglio 1980. Con
sentenza del 27 gennaio 1983 la corte cantonale ha riconosciuto il danno
fatto valere dall'attore oltre agli interessi moratori già percepiti e
ha accolto la petizione.

    C.- Insorta il 7 marzo 1983 con un ricorso per riforma al Tribunale
federale, la Discount Bank Overseas Limited conclude per l'annullamento
della sentenza cantonale e la reiezione d'ogni pretesa; in linea
di subordine postula l'accoglimento della petizione limitatamente a
Fr. 128'791.50 più interessi al 5% dal 9 giugno 1979. Mahmoud Mowlazadeh
domanda di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La ricorrente ribadisce in via preliminare l'eccezione di cosa
giudicata proposta in sede cantonale, sostenendo che la conversione
in franchi svizzeri degli importi fissati in valuta estera avrebbe
già formato oggetto delle precedenti sentenze. Tanto la Camera civile
di appello quanto il Tribunale federale avrebbero accertato, infatti,
un'obbligazione alternativa che autorizzava la Banca a pagare sia in
valuta effettiva, sia in franchi svizzeri al cambio del 13 febbraio 1976.

    L'eccezione è priva di fondamento. Secondo il diritto federale
una sentenza osta all'introduzione di un successivo processo civile ove
quest'ultimo verta fra le stesse parti, riguardi l'identica pretesa e sia
fondato sul medesimo complesso di fatti (DTF 105 II 270, 97 II 396 seg. con
richiami). La causa in esame concerne il danno eccedente l'ammontare degli
interessi moratori che l'attore deduce dalla tardiva ricezione di somme
in moneta estera, ormai deprezzate rispetto al loro valore in franchi
svizzeri al momento della scadenza del credito. Tale pretesa non è stata
oggetto della procedura anteriore, con la quale erano stati giudicati,
nella loro esistenza ed entità, il credito vantato contrattualmente dal
dott. Mowlazadeh, il danno opposto in compensazione dalla Banca e il totale
degli interessi moratori. Non s'era fatta questione dell'eventuale danno
maggiore dell'interesse moratorio patito dal dott. Mowlazadeh in seguito
al tardivo pagamento della Banca (art. 106 cpv. 1 CO).

    La facoltà data alla Banca di tacitare il creditore in valuta estera o
in franchi svizzeri al cambio della scadenza discende dall'art. 84 cpv. 2
CO ed è estranea all'art. 106 CO. L'autorizzazione riprende soltanto una
norma legale. Essa indica, senz'altro significato per l'entità della
pretesa, il modo in cui la debitrice poteva liberarsi dell'obbligazione;
non influisce minimamente, invece, sull'esistenza di un danno superiore
all'interesse moratorio (WEBER in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota
340 ad art. 84 CO; HENGGELER, Die Abwertung des Schweizerfrankens und
ihr Einfluss auf die zivilrechtlichen Verhältnisse, in: RDS 56/1937,
pag. 157a segg., in particolare pag. 228a; DTF 57 II 72 consid. 3, 54 II
266). La rifusione di un danno siffatto configura una pretesa indipendente
dal credito cui si riferisce l'art. 84 cpv. 2 CO, una pretesa che si
aggiunge al credito originale (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, pag. 269 con rinvii; cfr. DTF 76 II 375 consid. 4, 60
II 340 consid. 2). Del resto la scelta consentita dall'art. 84 cpv. 2
CO non ha effetto liberatorio per il debitore moroso (VON TUHR/PETER,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, pag. 65
con citazioni). La riparazione d'un danno eccedente l'interesse moratorio
può, quindi, essere chiesta con una nuova causa, anche se il credito
sul quale è maturato l'interesse di mora ha già formato oggetto di una
precedente sentenza (cfr. VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, pag. 368 nota 16). In tali circostanze il debitore non
può sollevare l'eccezione di cosa giudicata.

Erwägung 2

    2.- La corte cantonale ritiene che il risarcimento spettante all'attore
secondo l'art. 106 CO corrisponda alla somma indicata nella petizione, cioè
al deprezzamento subito nei confronti del franco svizzero dagli importi in
valuta estera versati dalla Banca. Non competerebbe al creditore provare
che, in caso di corretto e tempestivo pagamento da parte del debitore, egli
avrebbe trasformato l'incasso in moneta non svalutata. Scostandosi da una
recente sentenza del Tribunale federale (pubblicata in Rep. 1978, pag. 242
segg., in particolare pag. 251), la corte reputa che quest'ultima ipotesi
non esaurisca tutte le possibilità di danno imputabili al deprezzamento,
giacché il creditore avrebbe anche potuto far uso della moneta deprezzata
per adempiere ai propri obblighi in tale valuta.

    La ricorrente non contesta l'ammontare del deprezzamento calcolato dai
giudici cantonali. A suo parere tuttavia il creditore non avrebbe patito
alcun danno: intanto egli non avrebbe recato la minima dimostrazione
del pregiudizio; in secondo luogo, quand'anche egli avesse ricevuto
alla scadenza la somma in valuta straniera, le norme legali vigenti in
Svizzera a quel momento avrebbero reso estremamente svantaggiosa una
conversione del credito in franchi svizzeri. Circa l'asserito impiego
di moneta estera per liquidare pendenze nella stessa valuta, il creditore
non potrebbe esigere nulla più degli interessi moratori già riscossi, dal
momento che le menzionate pendenze si sarebbero a loro volta rinvilite nei
confronti del franco svizzero. Comunque sia, seppure il creditore fosse
riuscito a trasformare le divise estere in franchi svizzeri, questi non
avrebbero portato frutti, per cui al danno dovevano essere sottratti gli
interessi di mora; in via di subordine, dunque, la ricorrente conclude
per una riduzione del danno a Fr. 128'791.50.

    a) In virtù dell'art. 106 CO, il debitore in mora risponde del
pregiudizio conseguente al deprezzamento della moneta fra la data della
costituzione in mora e quella del pagamento, premesso che il danno ecceda
l'ammontare degli interessi moratori. Tale danno non consiste nella perdita
del valore d'acquisto, bensì nel deteriorarsi della parità valutaria della
moneta contrattuale, di modo che il ritardo nel pagamento impedisce al
creditore di convertire per tempo la somma che gli spetta nella divisa
non soggetta a deprezzamento. Per quanto attiene all'esistenza e alla
dimostrazione del danno, la giurisprudenza del Tribunale federale non è
sempre stata costante.

    In due sentenze del 1920 e 1921 (DTF 46 II 403 e 47 II 301) il
Tribunale federale ha deciso che il creditore straniero tacitato nella
moneta del suo paese non può prevalersi del deprezzamento occorso alla
stessa, ove non dimostri che, se fosse stato pagato alla scadenza, avrebbe
trasformato subito l'intera somma in franchi svizzeri. Per converso il
Tribunale federale ha deciso, in altre sentenze (DTF 47 II 190 e 438, 48
II 74, 60 II 337), che il rischio legato a una svalutazione della moneta
del pagamento incombe, giusta l'art. 103 CO, al debitore in mora e che il
creditore patisce un danno già per il fatto di non aver potuto cambiare
in valuta forte la somma ormai deprezzata. Simile concezione partiva dal
presupposto che il debitore in mora non deve trarre profitto da un fortuito
deprezzamento valutario; dato che la discesa del cambio estero rispetto
al giorno della scadenza del credito fa presumere un danno supplementare,
tocca al debitore provare che il creditore non ha sofferto alcun danno o
ha sofferto un danno inferiore alla perdita di corso, oppure sarebbe stato
danneggiato indipendentemente dalla mora nel versamento. In seguito il
Tribunale federale ha ribadito che il valore di una moneta senza corso
legale al domicilio del creditore va apprezzato in base alla parità
di tale moneta nel luogo di domicilio, dovendosi presumere appunto che
il creditore residente all'estero avrebbe convertito in moneta del suo
paese la somma ricevuta in valuta straniera (DTF 76 II 371). Da ultimo,
nella già citata sentenza del 30 settembre 1976 pubblicata in Rep. 1978
pag. 242, il Tribunale federale ha ristabilito una prassi sostanzialmente
restrittiva. Dopo aver rilevato che la presunzione d'un danno derivante in
ogni caso al creditore dalla perdita sul cambio appare troppo assoluta,
esso ha confermato che esiste, invero, una presunzione naturale secondo
cui il creditore di valuta straniera trasforma la somma ricevuta in moneta
nazionale, rispettivamente del paese di residenza, ma ha precisato che
la mera possibilità teorica per il creditore di trasformare il proprio
credito in una moneta non svalutata non basta per caricare al debitore
qualsiasi perdita risultante dalla variazione del cambio. Pertanto, il
creditore domiciliato a Lima o Madrid non poteva beneficiare di alcuna
presunzione naturale nel senso che, titolare di un conto in dollari,
avrebbe convertito il medesimo in franchi svizzeri.

    b) Il più recente indirizzo della giurisprudenza merita conferma. La
dottrina, per altro, imputa quasi unanimemente al creditore la prova
che, ove la prestazione in moneta estera fosse stata tempestiva, egli
avrebbe trasformato l'incasso in moneta non deprezzata; per contro si può
presumere che il creditore avrebbe convertito la somma, alla scadenza,
nella moneta avente corso legale nel suo paese di domicilio (VON BÜREN,
op.cit., pag. 369; BUCHER, op.cit., pag. 320 nota 112; WEBER, op.cit.,
nota 362 ad art. 84 CO; HENGGELER, op.cit., pag. 225a, 228a, 230a e 231a;
PICOT, Le cours du change et le droit, in: RDS 40/1921, pag. 293 segg.,
in particolare pag. 315 a 318; MARCEL GIACOMETTI, Währungsprobleme im
Zivilprozessrecht und in der Zwangsvollstreckung, tesi, Zurigo 1977,
pag. 72 segg.; per una presunzione del danno più estesa cfr. invece VON
TUHR, Umrechnung von Markschulden in Frankenwährung, in: SJZ 19/1922-23,
pag. 17 segg., in particolare pag. 19; VON TUHR/ESCHER, op.cit., vol. II,
pag. 145).

    Nel caso in esame, contrariamente all'opinione della corte cantonale,
non si può presumere che il credito dell'attore sarebbe stato convertito,
alla scadenza, in franchi svizzeri. L'attore, cittadino iraniano,
risiede da una trentina d'anni in Italia. La sola circostanza ch'egli
sia titolare, in Svizzera, di crediti in franchi e in dollari o ch'egli
abbia strette relazioni con le banche svizzere non è sufficiente per far
presumere l'operazione di cambio cui s'è accennato: decisivo è, infatti,
il domicilio o il centro d'affari del creditore (cfr. WEBER, op.cit.,
nota 362 ad art. 84 CO). Resta da esaminare se esistano prove o indizi
atti a confortare l'ipotetica conversione del credito alla sua scadenza.

    c) Il problema non dev'essere vagliato con eccessivo rigore. Nondimeno,
se constatazioni inerenti alla moneta impiegata abitualmente dal creditore
nel proprio giro d'affari o al modo in cui egli procede abitualmente in
casi analoghi possono bastare, ancora non appare risolutivo il fatto
ch'egli compia "molte operazioni di conversione secondo le necessità
dei suoi commerci internazionali" o ch'egli si serva "anche di dollari
effettuando i suoi pagamenti a fornitori residenti nell'area del dollaro
o che comunque si fanno pagare in dollari". Accertamenti del genere non
suffragano l'evenienza d'una totale conversione del credito in franchi
svizzeri alla sua scadenza. Poco importa che, come afferma la corte,
ove la prova del danno fallisse la Banca convenuta trarrebbe vantaggio
dalla mora, poiché l'art. 106 CO concerne il danno subìto dal creditore,
non l'eventuale vantaggio conseguito dal debitore. Né può dirsi che, sin
dall'inizio della mora, il creditore non sia più padrone degli eventi,
potendo egli sempre dichiarare al debitore in mora quale conversione
applicare alla somma dovuta (cfr. BUCHER, op.cit., pag. 320 nota 112).

    La corte cantonale scorge nella mancata presunzione del danno un
rovesciamento dell'onere probatorio. A torto. L'obbligo di provare un
danno superiore all'interesse di mora incombe, come tale, al creditore
(art. 106 cpv. 1 CO in relazione con l'art. 8 CC). Tuttavia, se il
creditore fa valere un danno eccedente l'interesse moratorio dovuto
alla perdita sul cambio della moneta avente corso legale al luogo del
proprio domicilio, il giudice presume tale danno fondandosi sulla comune
esperienza e sul corso ordinario degli eventi. Trattasi unicamente di una
presunzione di fatto che facilita, ma non inverte l'onere della prova
(v. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, pag. 389; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 322 e 326;
WALDER-BOHNER, Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 338).

    I giudici cantonali presumono un danno, infine, data l'impossibilità,
per il creditore, di far fronte a pagamenti nella stessa valuta della somma
dovuta dal debitore moroso. Questo non significa però che il creditore
(domiciliato in Svizzera o all'estero) abbia a subire un danno pari alla
ricordata differenza di cambio: il fatto di utilizzare valuta deprezzata
per saldare debiti nella medesima valuta non configura un danno legato
alla mora, ma una conseguenza non indennizzabile del deprezzamento
monetario. L'assunto dei giudici cantonali non ha dunque attinenza con
l'ipotetico danno patito dal creditore.

    d) Gli elementi di fatto desumibili dalla sentenza impugnata non
permettono di stimare la porzione di dollari e marchi che l'attore avrebbe
trasformato in franchi svizzeri alla scadenza del credito. È vero che tale
valutazione non dev'essere vincolata a criteri troppo rigorosi; d'altro
lato essa non deve prescindere dalle restrizioni monetarie vigenti in
Svizzera al 13 febbraio 1976, che costituiscono fattori d'apprezzamento
importanti per un'eventuale conversione della valuta estera. Dandosi simili
restrizioni, tocca al creditore spiegare come avrebbe operato, di massima,
la trasformazione nel rispetto delle norme esistenti (DTF 46 II 408).

Erwägung 3

    3.- Se ne conclude che la causa dev'essere rinviata all'autorità
cantonale perché proceda agli accertamenti necessari ed emani un nuovo
giudizio (art. 64 cpv. 1 OG).

    a) Sulla base delle prove e degli indizi emergenti dall'incarto,
i giudici valuteranno la quota di dollari e marchi che l'attore avrebbe
verosimilmente convertito alla scadenza del credito, tenendo conto
delle restrizioni monetarie in vigore al 13 febbraio 1976 (v. il decreto
federale dell'8 ottobre 1971 sulla protezione della moneta e le relative
ordinanze d'esecuzione, in particolare l'ordinanza del 20 novembre 1974
che istituiva provvedimenti contro l'afflusso di capitali stranieri). Al
riguardo i giudici escluderanno ogni operazione di cambio svantaggiosa
o poco ragionevole.

    Essi si pronunceranno, inoltre, sugli argomenti formulati dalla
convenuta, secondo cui solo una parte del credito poteva essere convertita
senza incorrere in pesanti commissioni negative.

    b) Subordinatamente la corte si determinerà sulla tesi della convenuta,
stando alla quale le somme in dollari e marchi, quand'anche fossero
state trasformate in franchi svizzeri, non avrebbero prodotto interessi
a causa della legislazione monetaria. Se l'assunto si rivelerà fondato,
il danno legato alla mancata conversione della quota in dollari e marchi
che sarebbe stata trasformata in franchi svizzeri dovrà essere ridotto
dell'interesse moratorio del 6% percepito dal ricorrente in conformità
alla sentenza 15 maggio 1979 del Tribunale federale. Il cambio in una
valuta non rimunerabile preclude, evidentemente, la corresponsione di
vantaggi quali l'interesse moratorio.

    c) L'importo finale che la corte riterrà, se sarà il caso, di
attribuire all'attore come danno supplementare dovrà essere maggiorato
dell'interesse del 6% dal 16 luglio 1980, data della petizione.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è annullata;
la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.