Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 395



109 II 395

83. Estratto della sentenza 24 novembre 1983 della II Corte civile nella
causa X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del
Ticino (ricorso per riforma) Regeste

    Entmündigung wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe (Art. 371
ZGB).

    Im Entmündigungsverfahren gilt die Offizialmaxime, wonach die Behörde
von Amtes wegen die notwendigen Beweise zur Abklärung der konkreten
Umstände zu erheben hat. Im Falle des Art. 371 ZGB, wo sich die Behörde
auf eine gesetzliche Vermutung berufen kann, ist jene nicht gehalten,
von sich aus eine Untersuchung über die Notwendigkeit der Bevormundung
durchzuführen. Hat sie jedoch Kenntnis von Indizien, die geeignet sind,
die gesetzliche Vermutung umzustossen, muss sie diese Indizien von Amtes
wegen überprüfen, und zwar unabhängig davon, woher die Informationen
stammen und was die vom Entmündigungsverfahren betroffene Person anerkennt.

Sachverhalt

    A.- Prevenuto colpevole di ripetuto e continuato furto e complicità in
furto, ripetuto e continuato trasporto e occultamento di materie esplosive,
ripetuta e continuata ricettazione, X. è stato condannato il 30 ottobre
1981 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino a due anni
e sette mesi di reclusione (compresi 212 giorni già scontati in carcere
preventivo). Al condannato è stata inflitta, inoltre, la pena accessoria
dell'incapacità a esercitare una funzione statale. Il 12 febbraio 1982
la Delegazione tutoria del Comune di domicilio ha nominato a X. un tutore
(nella persona del padre) in virtù dell'art. 371 CC.

    B.- Insorto il 22 febbraio 1982 al Dipartimento di giustizia del
Cantone Ticino quale autorità di vigilanza sulle tutele, X. ha sostenuto
l'inutilità e la dannosità della risoluzione comunale, chiedendone
l'annullamento. Con decisione del 5 luglio 1983 il Dipartimento di
giustizia ha confermato la tutela istituita dall'autorità comunale,
osservando come l'interessato, privo di mezzi finanziari, avesse ancora
maggior bisogno di aiuto e assistenza; egli, d'altro lato, non aveva
dimostrato la pretesa inopportunità della tutela.

    C.- Il 5 settembre 1983 X. ha introdotto al Tribunale federale un
ricorso per riforma in cui si duole dell'erronea applicazione dell'art. 371
CC. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino riafferma in modo
implicito la legittimità della decisione impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- È soggetta a tutela giusta l'art. 371 CC ogni persona maggiorenne
condannata a una pena privativa della libertà per un anno o più. La tutela
fondata sull'art. 371 CC si estingue con l'espiazione della pena, ma non
con la liberazione temporanea o condizionale (art. 432 CC), nemmeno se
il periodo di prova fissato dall'autorità a norma dell'art. 38 n. 2 CP
si rivela più lungo della durata residua della condanna (DTF 84 II 677;
EGGER in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, nota 3 ad art. 432 CC).

    La giurisprudenza del Tribunale federale, rinunciando a interpretare
l'art. 371 CC come un caso imprescindibile di tutela, ravvisa nello
stesso una presunzione relativa, confutabile con la dimostrazione che, in
concreto, il compito del tutore risulta completamente privo d'oggetto,
tanto dal profilo personale quanto da quello economico (DTF 104 II
14 consid. 4). Secondo la prassi più recente tale controprova non va
giudicata con eccessivo rigore: l'interdizione prescritta dall'art. 371 CC
non discende infatti dalla gravità della condanna, bensì dall'impedimento
per il detenuto di provvedere adeguatamente alla salvaguardia dei propri
interessi (DTF 109 II 11 con richiami).

Erwägung 2

    2.- a) L'autorità cantonale giustifica l'istituzione della tutela con
l'argomento che il ricorrente, oltre a non disporre di mezzi finanziari,
non ha neppure infirmato con prove la presunzione dell'art. 371 CC.
A parere del ricorrente, invece, si verificano le premesse per evitare
la nomina di un tutore: egli ricorda di essere celibe e di aver sempre
curato i propri interessi - anche durante la carcerazione - senza far
capo a enti statali, e ciò grazie all'aiuto della famiglia e degli amici;
in secondo luogo assevera che la designazione di un tutore non solo
riuscirebbe inutile, trovandosi egli in libertà condizionata e avendo
già reperito un'occupazione, ma dannosa, dovendo essere pubblicata sul
foglio ufficiale (art. 375 CC).

    b) L'art. 371 CC costituisce una norma protettiva che, analogamente
ai casi di tutela previsti dagli art. 369 e 370 CC, permette di limitare
la libertà personale ove esista un'effettiva e seria condizione di
bisogno (DTF 109 II 11 con riferimenti). L'autorità cantonale evoca
le insufficienti ricorse economiche del ricorrente per confermare la
necessità della tutela. Se non che un eventuale stato di indigenza
può essere rimediato con l'assistenza tra parenti (art. 328 segg. CC)
o con l'assistenza sociale, ma non implica la creazione di una tutela,
a meno che l'interessato sia soggettivamente incapace di amministrarsi
(art. 370 CC). Siffatta incapacità non è stata accertata dall'autorità
cantonale, né emerge dagli atti. La decisione impugnata rinvia a torto
all'art. 406 CC: questa norma riguarda esclusivamente le funzioni del
tutore e non ha pertinenza con i motivi di tutela.

    c) Ritenuto come la presunzione dell'art. 371 CC non sia confortata
da elementi di fatto, resta da esaminare se la medesima appaia smentita
da circostanze concrete, tali da sottrarre alla missione del tutore ogni
opportunità. Secondo il Dipartimento di giustizia l'onere della controprova
incombe all'interessato, non all'autorità. Il Dipartimento disconosce
tuttavia che in materia d'interdizione vige, conformemente al diritto
federale, il principio inquisitorio, per cui l'autorità deve esperire
d'ufficio le prove necessarie ad appurare la fattispecie (SCHNYDER/MURER
in: Berner Kommentar, 3a edizione, note 117 segg. ad art. 373 CC con
citazioni; TUOR/SCHNYDER, ZGB, ristampa della 9a edizione, pag. 329). Il
principio inquisitorio non esime l'interessato dal sostanziare e
documentare le proprie allegazioni (DTF 106 Ib 80 consid. 2aa con richiami)
né impone all'autorità l'obbligo di assumere mezzi probatori, il cui
presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo (DTF 106 Ia 162
consid. 2b con riferimenti). Per di più, una volta accertati i requisiti
dell'art. 371 CC, l'autorità non è tenuta a promuovere di sua iniziativa
un'ulteriore inchiesta sulla necessità della tutela, proprio perché può
già valersi di una presunzione legale. Nondimeno, ove giunga a conoscenza
di indizi suscettibili di invalidare la presunzione dell'art. 371 CC,
l'autorità deve verificare i fatti d'ufficio, indipendentemente dalla
provenienza delle informazioni o dalle ammissioni dell'interessato. Ciò
vale, a maggior ragione, qualora l'autorità statuisca - come in concreto
- oltre un anno dopo l'introduzione della procedura, sia di primo o di
secondo grado. Del resto, se l'esigenza di protezione dell'interessato
è posta in causa, l'autorità cantonale d'ultima istanza deve valutare
le circostanze al momento in cui è chiamata a decidere (SCHNYDER/MURER,
op.cit., nota 228 ad art. 373 CC con rinvio alla sentenza 12 gennaio
1958 della II Corte civile pubblicata in: Rivista di diritto tutelare,
vol. 14/1959, pag. 71 consid. 3).

    Nel caso in questione le autorità ticinesi non hanno svolto alcuna
indagine sull'effettiva necessità della tutela, che il ricorrente ha
sempre contestato giovandosi del sostegno dei familiari, né hanno vagliato
la possibilità di un intervento meno pregiudizievole per il ricorrente
(inabilitazione, curatela, patronato). Prima che il Dipartimento di
giustizia si pronunciasse sembrano essere accaduti, per di più, mutamenti
importanti ed essenziali che non potevano essere negletti: il ricorrente
afferma, fra l'altro, di aver beneficiato nel mese di luglio 1982 del
regime di semilibertà, di aver ottenuto il 20 dicembre 1982 la libertà
condizionata e di essersi infine procurato un lavoro. Verificandosi simili
presupposti è evidente che l'imprescindibilità di una tutela non può
semplicemente essere presunta: un'istruttoria deve almeno accertare quale
indispensabile funzione potrebbe ancora svolgere un tutore nominato in
virtù dell'art. 371 CC. L'inserto della causa, come giustamente rileva il
Dipartimento di giustizia nelle proprie osservazioni, non fornisce alcuna
deduzione in proposito. La vertenza va rimandata, quindi, all'autorità
cantonale perché completi gli accertamenti di fatto ed emetta una nuova
decisione (art. 64 OG).

Erwägung 3

    3.- (Spese e ripetibili.)

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la
causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.