Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 170



109 II 170

38. Sentenza del 28 gennaio 1983 della I Corte civile nella causa Roberto
Zanna contro La Basilese, Compagnia d'assicurazione (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Prüfungsbefugnis der tessinischen Kassationskammer in Zivilsachen.

    Art. 327 lit. g der tessinischen Zivilprozessordnung beschränkt
die Prüfungsbefugnis der Kassationskammer in Zivilsachen auf Willkür;
die Ausdehnung dieser Befugnis ist willkürlich (E. 2).

    Art. 69 Abs. 1 u. 2 SVG.

    Unter dem Gesichtswinkel der Willkür schliesst der Wortlaut dieser
Bestimmung nicht aus, dass auf die Haftung des Halters eines abschleppenden
Motorfahrzeugs und seiner Haftpflichtversicherung gegenüber dem Halter des
abgeschleppten Fahrzeugs die Bestimmungen des SVG angewendet werden (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Ritenuto in fatto e in diritto:

Erwägung 1

    1.- Roberto Zanna, al volante di un veicolo trainato, cozzò contro
l'automobile trainante. Il Pretore di Locarno-Campagna, adito da Zanna,
imputo la responsabilità dell'incidente ai due protagonisti, in ragione di
metà ciascuno, e condannò la Basilese, quale assicuratrice del detentore
del veicolo trainante, al pagamento di Fr. 806.--. Il 20 settembre 1982
la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ticinese accolse
un ricorso per cassazione dell'assicuratrice e annullò la sentenza del
Pretore, fondandosi sull'interpretazione dell'art. 69 LCS.

    L'istante è insorto al Tribunale federale con ricorso di diritto
pubblico del 27 settembre 1982 fondato sull'art. 4 Cost. e ha chiesto
l'annullamento della sentenza impugnata. Egli ha rilevato che i giudici
cantonali hanno commesso arbitrio oltrepassando i limiti della cognizione
imposti loro dalla procedura ticinese ed annullando la sostenibile sentenza
del Pretore.

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 327 lett. g CPC, le sentenze dei Pretori come
istanza unica possono essere impugnate con ricorso per cassazione "se è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale,
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove". La dottrina e la prassi cantonali precisano, in sostanza,
che la violazione del diritto è manifesta quando è crassa, palese,
evidente, rilevabile a prima vista, ossia quando è fuori dubbio che la
norma applicabile non è stata a torto applicata o quando nessuna ragione
plausibile giustifica l'applicazione delle norme ritenute applicabili dal
giudice di prime cure; la valutazione delle prove è manifestamente erronea
quando è del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata apertamente
dalle emergenze processuali (ANASTASI, Il sistema dei mezzi d'impugnazione
del Codice di procedura civile ticinese, pagg. 190, 191 et 194; Rep. 1980
pag. 103 consid. 2, 1979 pag. 93 e 1978 pag. 351, in part. pag. 354);
questi principi furono elaborati dalla giurisprudenza ticinese quando
vigeva ancora il vecchio testo dell'art. 327 lett. g CPC, il quale
enunciava espressamente il concetto di arbitrio (Rep. 1976 pag. 123 e 1974
pag. 127). Certo, con la versione attuale, modificata il 25 marzo 1975,
il legislatore intendeva in un certo senso estendere il potere di esame
della Camera di cassazione civile, consentendole d'intervenire in caso
di violazione manifesta di norme o di valutazione manifestamente erronea
di prove, senza esigere esplicitamente la commissione di un arbitrio
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 22 maggio 1974 pag. 14;
ANASTASI, op.cit. pag. 191). La differenza tra una violazione manifesta e
una violazione arbitraria di una norma, rispettivamente tra una violazione
manifestamente erronea e una violazione arbitraria di atti di causa, è
però difficilmente percettibile. Prova ne sia che la prassi del Tribunale
di appello ticinese non è mutata dopo la modifica legislativa del 1975 e
neppure l'autore ANASTASI, nei brani già citati, espone un'interpretazione
differente dell'art. 327 lett. g CPC. Di conseguenza, almeno fintanto
che il Tribunale di appello non fornisca un'interpretazione meno rigida,
questa norma restringe il potere di cognizione dell'autorità cantonale
di cassazione in modo analogo a quello del Tribunale federale, che in
virtù dell'art. 4 Cost. statuisce dal profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 105
II 36 consid. 2, 104 II 223, 102 Ia 3 consid. 2a, 101 Ia 306 e rif.). La
medesima conclusione è formulata da ANASTASI (op.cit. pag. 172), laddove
afferma che la cassazione richiede praticamente un diniego materiale
di giustizia (cfr. la sentenza dell'8 dicembre 1981 nella causa Maggini
contro Fidefinanz SA, consid. 1, Rep. 1983 pag. 10).

    Nella succinta motivazione della sentenza impugnata l'autorità
cantonale non ha accennato alla limitazione del suo potere d'esame e,
concretamente, ha liberamente contrapposto la propria interpretazione
dell'art. 69 LCS al parere del Pretore. Così facendo essa è caduta
nell'arbitrio (DTF 104 Ia 414).

Erwägung 3

    3.- Affinché possa essere annullata, la sentenza impugnata deve essere
arbitraria nel suo risultato, non solo nella motivazione (DTF 103 Ia
581; 96 I 549): occorre pertanto esaminare se la corretta applicazione
dell'art. 327 lett. g CPC permettesse l'accoglimento del ricorso per
cassazione della convenuta, ossia se la sentenza del Pretore fosse
arbitraria.

    Il Tribunale di appello - interpretando l'art. 69 cpv. 1 e 2 LCS
e fondandosi essenzialmente sull'opinione di OFTINGER - ritiene che
la responsabilità per i danni cagionati dal veicolo trainante a quello
trainato non è retta dalla LCS ma dal CO: i due automezzi costituirebbero
un'unità e l'assicurazione RC del primo potrebbe coprire soltanto danni
provocati a terzi, non al veicolo trainato. Ora, effettivamente il testo
dell'art. 69 cpv. 1 LCS prevede unicamente la responsabilità civile
del veicolo trainante per i danni cagionati a terzi dal rimorchio o dal
veicolo rimorchiato; il cpv. 2 riguarda l'assicurazione dell'automezzo
trainante, che copre anche i danni cagionati dal rimorchio. La lettera
di queste disposizioni non fornisce quindi nessuna indicazione su come
debbano essere regolati i rapporti tra i detentori di due veicoli,
uno trainante e l'altro rimorchiato. L'autore appena citato menziona un
parere dottrinale divergente dal suo, anche se riguardante la vecchia
legge del 15 marzo 1932 (OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
II/2 pag. 483 nota 154, con riferimento a STREBEL/HUBER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, art. 37 n. 9 nota
d). Inoltre, in modo più generale, altri autori ravvisano inconvenienti
nella teoria dell'unità tra veicolo trainante e trainato, qualora questi
siano uniti occasionalmente da una corda di traino (BUSSY/RUSCONI, Code
suisse de la circulation routière, art. 69 n. 1.4). In definitiva la
regolamentazione giuridica dei rapporti di responsabilità tra detentori
di veicoli trainanti e trainati non è ovvia. Essa non deve però essere
risolta nella presente causa di diritto pubblico: visti il silenzio della
legge e la divergenza d'opinioni possibili, non è comunque insostenibile
affermare, come ha fatto il Pretore, che il detentore dell'automobile
rimorchiante e la sua assicurazione di responsabilità civile rispondono
verso il detentore trainato secondo le norme della LCS.

Entscheid:

              Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.