Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 140



109 II 140

33. Estratto della sentenza 22 marzo 1983 della Ia Corte civile nella
causa Origlio Country Club S.A. contro Hans R. Walter e litisconsorti
(ricorso per riforma) Regeste

    Art. 50 Abs. 1 OG: Anwendungsfall (E. 1).

    Notwendige Streitgenossenschaft; Art. 736 Ziff. 4 OR.

    Voraussetzungen, unter denen ein einzelnes Mitglied einer notwendigen
Streitgenossenschaft auf die Weiterführung des Prozesses verzichten kann
(E. 3). Zweck der Klage auf Auflösung einer Aktiengesellschaft. Dieser
erfordert, dass der einzelne Streitgenosse unabhängig von der Zustimmung
der übrigen vom Prozess zurücktreten kann, selbst wenn das zur Abweisung
der Klage führt, weil das gesetzlich vorgeschriebene Quorum nicht mehr
erreicht ist (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Hans R. Walter, la Coedil S.A., l'Ocean S.A., il Crédit industriel
d'Alsace et de Lorraine, la Mario Bossi S.A., i Fratelli Robbiani, la
G. Franchini S.A., la Giovanni Santini S.A. e la Renggli & Molina S.A.
detengono complessivamente il 26,67% del capitale sociale della Origlio
Country Club S.A. Il 27 settembre 1980 essi hanno chiesto al Pretore di
Lugano-Campagna lo scioglimento della società anonima in applicazione
dell'art. 736 n. 4 CO. Il Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine
ha in seguito desistito dall'azione, così che i rimanenti attori non
rappresentavano più un quinto del capitale sociale. La convenuta Origlio
Country Club S.A. ha chiesto la reiezione della petizione per questo
motivo. L'obiezione è però stata respinta dal Pretore con la sentenza
del 23 luglio 1981, confermata dal Tribunale di appello ticinese il 16
settembre 1982. Entrambe le istanze hanno ritenuto che gli attori formano
un litisconsorzio necessario, per cui nessuno di loro può desistere
dall'azione singolarmente.

    La Origlio Country Club S.A. ha impugnato la sentenza d'appello
con ricorso per riforma del 22 ottobre 1982, con il quale ha chiesto di
annullare la decisione e di respingere la petizione. Gli attori rimasti in
causa hanno proposto la reiezione del ricorso, mentre l'attore desistente
ne ha chiesto l'accoglimento. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso,
annullato la sentenza impugnata e respinto la petizione.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 48
OG. Contrariamente a quanto sostengono i resistenti, le condizioni
d'ammissibilità dell'art. 50 cpv. 1 OG sono però adempiute: l'accoglimento
del ricorso può comportare la reiezione dell'azione di scioglimento della
società e consentire così di evitare una lunga e complessa procedura
d'istruzione sul merito della causa. Respingendo l'obiezione tratta dalla
mancanza del quoziente legale previsto dall'art. 736 n. 4 CO, il Tribunale
di appello ha deciso una questione sostanziale retta dal diritto civile
federale. Il ricorso per riforma è ammissibile.

Erwägung 2

    2.- Il Tribunale di appello ha rilevato che l'azione di scioglimento
della società anonima è un'azione costitutiva che tende al mutamento
dello statuto giuridico comune a più soggetti, i quali, in particolare
gli attori, costituiscono pertanto un litisconsorzio necessario. La
comunanza di lite, necessaria al momento dell'introduzione dell'azione,
permane durante tutto il processo, indipendentemente dal comportamento dei
singoli attori. In queste condizioni la desistenza è possibile soltanto
con il consenso di tutti gli attori. Nella fattispecie la desistenza
del Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, in seguito alla quale gli
attori non rappresentano più un quinto del capitale sociale, è pertanto
ininfluente sull'esito dell'azione.

    La ricorrente afferma che l'art. 736 n. 4 CO non impone
un litisconsorzio necessario bensì "un quorum del diritto delle
obbligazioni che definisce la legittimazione attiva". Ogni azionista
può agire singolarmente, purché disponga del 20% delle azioni, ma questa
esigenza deve perdurare durante tutto il processo, fino alla sentenza. La
conclusione cui è giunta l'autorità cantonale, in parte fondata sul
diritto processuale cantonale, viola secondo la ricorrente il diritto
federale e contrasta in particolare con le finalità dell'art. 736 n. 4
CO. A titolo abbondanziale la ricorrente aggiunge che anche nel consorzio
necessario è possibile dissociarsi e che i giudici cantonali hanno violato
il diritto federale considerando che l'attore desistente continua ad
essere rappresentato dagli altri.

Erwägung 3

    3.- Nei processi di prima e seconda istanza è stata dibattuta
soprattutto la questione di sapere se gli attori dell'azione di
scioglimento formino un consorzio necessario o no. La risposta a questa
domanda dipende dal diritto materiale, in particolare dal diritto civile
federale (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 296; cfr. DTF
107 III 95). In realtà la questione non deve essere risolta, poiché il
litisconsorzio necessario non esclude in ogni caso che un attore possa
rinunciare all'azione alla quale si era in un primo tempo associato
(cfr. GULDENER, op.cit. pag. 300 e nota 22). Il Tribunale federale ha
ad esempio precisato che i creditori cessionari secondo l'art. 260 LEF
- formino essi un litisconsorzio necessario o no - non costituiscono
un'entità indivisibile, possono proporre mezzi divergenti e hanno facoltà
di transigere individualmente (DTF 107 III 96 e 94).

    In definitiva anche questi aspetti dei rapporti che vincolano gli
attori consorziati sono retti dal diritto civile federale: in particolare
l'attore può desistere, senza riguardo all'esistenza di un consorzio
necessario, se può disporre della pretesa secondo il diritto civile (LEUCH,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 39 n. 1; cfr. anche
GULDENER, op.cit. pag. 296). Nella fattispecie l'autorità cantonale ha
riconosciuto, perlomeno implicitamente, la validità di questo assunto ma
ha tratto indicazioni errate dal diritto civile: infatti, come si vedrà,
l'art. 736 n. 4 CO consente agli attori che chiedono lo scioglimento della
società anonima di desistere liberamente dall'azione senza il consenso
di tutti gli altri.

Erwägung 4

    4.- L'art. 736 n. 4 CO tempera, per così dire, il principio della
maggioranza che domina il diritto delle società anonime: esso consente,
in determinate circostanze, alle minoranze di azionisti di lottare contro
gli abusi di potere della maggioranza, chiedendo appunto la dissoluzione
della società. Si tratta di un rimedio estremo, che obbedisce ai precetti
della sussidiarietà e della proporzionalità e che deve essere richiesto
da una minoranza qualificata di azionisti, rappresentante almeno un quinto
del valore del capitale sociale (DTF 105 II 125/126 e rif., 67 II 165/166;
VON GREYERZ, Schweizerisches Privatrecht, VIII/2 pagg. 279/280; PATRY,
Précis de droit suisse des sociétés, II pag. 270). Il testo dell'art. 736
n. 4 CO dice chiaramente che il giudice può sciogliere la società anonima
soltanto se tale quoziente legale è raggiunto: ciò presuppone però che
la minoranza qualificata deve ancora essere rappresentata al momento
del giudizio. Lo scopo della legge, riassunto sopra, impedisce infatti
al giudice di proteggere gli azionisti di minoranza loro malgrado,
pronunciando la dissoluzione della società quando questa misura estrema
non corrisponde ormai più alla loro volontà o, meglio, alla volontà di
una minoranza qualificata.

    Ne discende che la soluzione adottata dal Tribunale di appello, secondo
la quale la domanda di scioglimento degli attori originari rimarrebbe
pendente, nonostante la desistenza d'uno di loro e la conseguente perdita
del quoziente legale, è contraria alla ratio dell'art. 736 n. 4 CO; essa
favorirebbe in modo ingiustificato i rimanenti attori a scapito di coloro
che non hanno più la volontà di sciogliere la società anonima. Anzi, in
un caso estremo l'esigenza dell'unanimità per la desistenza dall'azione
di scioglimento potrebbe consentire al solo azionista rimasto attivo di
esercitare una pressione ingiustificata, qualora egli non disponga da
solo di azioni per un valore nominale corrispondente al 20% del capitale
sociale.

    Del resto, se malgrado la desistenza di uno o più attori, quelli
restanti posseggono ancora il quoziente necessario e se il giudice accoglie
l'azione, la sentenza è comunque opponibile a tutti gli azionisti, in
virtù del carattere costitutivo dell'azione di scioglimento della società
anonima (BÜRGI, art. 736 CO n. 62; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Einführung
in das schweizerische Aktienrecht, pag. 277). L'efficacia dell'azione
non dipende quindi dalla presenza in causa di tutti gli azionisti, per
cui nessuna ragione materiale osta alla desistenza di un attore. Questo
carattere dell'azione dell'art. 736 n. 4 CO toglie valore al raffronto con
le azioni di scioglimento della società semplice (art. 545 cpv. 1 n. 5 CO)
e della società in nome collettivo (art. 574 CO), sul quale il Tribunale
di appello ha fondato in parte il suo giudizio.

    Si deve pertanto ammettere che l'art. 736 n. 4 CO lascia al singolo
azionista, attore in un'azione di scioglimento della società anonima,
piena libertà di desistere nel corso del processo, indipendentemente dalla
volontà di altri azionisti attori. Se dopo la desistenza quest'ultimi
rappresentano ancora un quinto del capitale sociale, il processo continua;
nel caso contrario l'azione deve essere respinta. Nella fattispecie non
è contestato che dopo la desistenza del Crédit industriel d'Alsace et de
Lorraine i rimanenti attori non rappresentano più un quinto del capitale
sociale. La petizione del 27 settembre 1980 deve di conseguenza essere
respinta.