Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 112



109 II 112

27. Estratto della sentenza del 12 aprile 1983 della I Corte civile nella
causa Bernasconi e litisconsorti c. Medici (ricorso per riforma) Regeste

    Nichtanwendbarkeit der fünfjährigen Verjährungsfrist (Art.  128 Ziff. 3
OR) auf die Forderung des Bauunternehmers.

    Der Bau eines Hauses durch einen Unternehmer oder einen
Generalunternehmer, der Arbeiten von Unterakkordanten ausführen lässt,
fällt nicht unter den Begriff der Handwerksarbeit im Sinne von Art. 128
Ziff. 3 OR.

Sachverhalt

    A.- Angelo, Ida ed Eliana Bernasconi hanno affidato alla ditta Oreste
Medici & Figli, con contratto del 3 marzo 1967, la costruzione di una
villa di due appartamenti sulla particella n. 331 di Morbio Inferiore. La
ditta ha eseguito l'opera ed emesso il 18/24 luglio 1968 una liquidazione
totale di Fr. 194'369.05. I committenti hanno versato acconti - di cui
l'ultimo in data 20 ottobre 1969 - per complessivi Fr. 169'000.--. Il
10 ottobre 1979 la ditta appaltatrice ha fatto notificare a ognuno dei
committenti un precetto esecutivo per la rimanenza di Fr. 25'369.05;
i destinatari hanno interposto opposizione.

    B.- Adito dalla ditta Oreste Medici & Figli, il Pretore di
Mendrisio-Sud ha accolto il 6 ottobre 1981 l'eccezione pregiudiziale
sollevata dai committenti, che sostenevano la prescrizione del credito. Il
17 novembre 1982 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, statuendo sull'impugnazione della ditta attrice, ha annullato la
sentenza del Pretore e respinto l'eccezione dei convenuti.

    C.- Angelo Bernasconi, Ida Jaeger ed Eliana Untersee (nate Bernasconi)
sono insorti al Tribunale federale con un ricorso per riforma in cui
chiedono la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio di primo
grado. La ditta Oreste Medici & Figli propone di respingere il ricorso. Il
Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza
impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- L'art. 128 n. 3 CO istituisce una prescrizione quinquennale per le
azioni fondate, tra l'altro, sui lavori d'artigiani. Secondo l'assunto
dei ricorrenti, condiviso dal Pretore, il credito della ditta attrice
deriverebbe da una prestazione d'artigiano e sarebbe dunque prescritto.
La corte d'appello ha manifestato diverso convincimento, rilevando che
non tutti i crediti sgorganti da un contratto d'appalto o vantati da
un artigiano soggiacciono alla prescrizione di cinque anni: decisivo è
il genere di lavoro svolto, che nel caso in esame si è sospinto oltre
l'opera di un artigiano sia per l'entità della costruzione, sia per la
funzione d'impresa generale assunta dalla ditta attrice.

    a) Le intenzioni del legislatore, desumibili dal messaggio del
Consiglio federale del 27 novembre 1879 (FF edizione francese, 1880
I pag. 115 segg.), erano quelle di sottoporre a breve prescrizione i
crediti poggianti su contratti sinallagmatici per cui è d'uso una rapida
esecuzione e per i quali non si redige generalmente un contratto scritto né
si conserva a lungo una ricevuta. Questa concezione partiva dall'idea che,
ove il creditore tardasse a rivolgersi all'autorità giudiziaria, era lecito
dedurne ch'egli fosse stato pagato secondo l'uso. Il messaggio aggiunge
altresì che, se si fosse consentito al creditore di attendere dieci anni
per incassare una pretesa siffatta, il debitore forse non sarebbe più
stato in grado di provare eventuali eccezioni, seppure fondate (loc.cit.,
pag. 156 e 157; DTF 98 II 186 consid. 3b; VAUCHER, La prescription des
actions des artisans pour leur travail, in: JdT 1963 I pag. 230 segg.).

    Considerata l'evoluzione degli usi commerciali, delle pratiche e
della tecnica dall'epoca in cui il Consiglio federale si è espresso sul
tema della prescrizione, è evidente che la sola "ratio legis" cui s'è
alluso non permette di elaborare un criterio soddisfacente per definire
le "azioni per lavori d'artigiani". Gioverà osservare, per altro, che il
testo dell'art. 128 n. 3 CO non è stato modificato - per quanto riguarda
i crediti degli artigiani - dalla riforma legislativa del 25 giugno 1971
(cfr. RU 1971 pag. 1499 con RU 1911 pag. 410), né il Tribunale federale,
finora, ha avuto modo di pronunciarsi direttamente sul problema e di
precisare a quali condizioni un credito derivante da un contratto d'appalto
costituisca un lavoro d'artigiano nel senso dell'art. 128 n. 3 CO. La
Corte di giustizia del Canton Ginevra - riferendosi all'esauriente studio
di VAUCHER (già menzionato) - ha ravvisato a giusta ragione che, a parte
le nozioni comunemente ammesse circa il lavoro d'artigiani (richiamate
da VAUCHER a pag. 232), la controversia riguarda la questione di sapere,
in sostanza, se il lavoro d'artigiano dipenda dalla natura dell'opera o
dalla persona dell'appaltatore (SJ 1970 pag. 122 segg.).

    b) Per BECKER (Berner Kommentar, edizione 1941, nota 9 ad art. 128
CO) l'art. 128 n. 3 CO non si àncora al concetto d'artigiano come tale,
ma a quello di lavoro artigianale ("Handwerksarbeit"). La norma non crea
dunque un diritto speciale per determinate persone, ma per determinati
rapporti giuridici. La riduzione del termine di prescrizione ordinaria
favorirebbe poi i grossi creditori a detrimento degli altri, il che sarebbe
contrario alle tendenze politiche del nostro diritto. Decisiva risulta,
perciò, la natura della prestazione, e sotto questo profilo l'opera
dell'imprenditore edile non appare di natura artigianale.

    Edouard BÉGUELIN (in: FJS n. 814, pag. 4) è di diverso avviso: a mente
sua il concetto di "azioni per lavori d'artigiani" riposa non tanto sul
carattere della pretesa, quanto sulla persona del creditore che, essendo
generalmente di condizione modesta e avendo bisogno del proprio guadagno
per vivere, non fa credito di lunga durata. Lo stesso punto di vista si
ritrova in una sentenza inedita del Tribunale federale del 21 marzo 1921,
accennata nel JdT 1936 I pag. 388 seg.

    Di massima gli autori esaminano solo sommariamente la nozione di
credito per lavoro d'artigiani. Nondimeno la maggioranza degli stessi
riconosce che il credito dell'imprenditore edile ("Bauunternehmer",
"Baumeister" oppure semplicemente "Unternehmer") sfugge al breve termine di
prescrizione previsto dall'art. 128 n. 3 CO (VON BÜREN, Schweizerisches OR,
Allgemeiner Teil, pag. 425; BUCHER, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil,
pag. 399; OSER/SCHÖNENBERGER in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, nota 7
ad art. 128 CO; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen
OR, vol. II, pag. 215 nota 42). Altri autori sostengono opinioni del
tutto contrarie (GAUTSCHI in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 18c ad
art. 371 CO; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, pag. 652/653): per questi ultimi il
credito dell'imprenditore edile soggiace senza dubbio all'art. 128 n. 3
CO. VAUCHER da parte sua giunge a una soluzione differenziata, consistente
nell'appurare in primo luogo il carattere artigianale dell'impresa e,
in caso affermativo, il tipo di lavoro svolto, che non deve esulare dal
quadro di una normale attività d'artigiano (op.cit., pag. 236/237).

    Il Tribunale federale, come detto, non ha mai vagliato direttamente
l'applicazione dell'art. 128 n. 3 CO al credito dell'imprenditore edile.
Tuttavia, pronunciandosi sulla prescrizione dell'onorario d'architetto,
il Tribunale federale ha espresso qualche considerazione d'ordine
generale nella citata sentenza del 1921 e si è rapportato, più in
particolare, all'ipotesi del costruttore edile in DTF 98 II 184. Il
Tribunale federale si è chiesto allora se l'art. 128 n. 3 CO non dovesse
essere interpretato in modo così restrittivo da non applicarsi al credito
dell'imprenditore verso il committente per la costruzione di un immobile,
ma unicamente ai crediti degli artigiani per l'esecuzione di cose mobili
o altre realizzazioni che la giurisprudenza non qualifica alla stregua di
costruzioni immobiliari giusta l'art. 371 cpv. 2 CO (consid. 3b; cfr. anche
DTF 93 II 242). La medesima sentenza respinge la generalizzazione sostenuta
da GAUTSCHI, sottolineando che non tutti gli imprenditori sono artigiani
e che l'art. 128 n. 3 configura un'eccezione alla disposizione generale
dell'art. 127 CO.

    c) VAUCHER afferma con pertinenza che il lavoro artigianale
si distingue per il predominio dell'attività manuale (del mestiere,
della destrezza tecnica, del gioco di mano) sulla produzione di serie,
sull'elemento intellettuale o scientifico, sullo spirito d'organizzazione
o il compito amministrativo. Ora, nella costruzione di una casa ancorché
modesta l'attività propriamente manuale e tecnica è dominata - o quanto
meno equilibrata - da un importante contributo intellettuale, organizzativo
e amministrativo indispensabile per l'edificazione corretta e razionale del
fabbricato. Simile costruzione, sia essa compiuta da un solo imprenditore
o da un'impresa generale facente capo a subappaltatori che forniscono -
a loro turno - prestazioni d'artigiano, non può essere equiparata a un
lavoro artigianale. Ne discende che il credito dell'imprenditore per la
costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale
dell'art. 128 n. 3 CO. Merita piena conferma, quindi, l'orientamento
giurisprudenziale prospettato nella sentenza DTF 98 II 187/188.

    Le tesi di GAUTSCHI e SPIRO, per converso, non possono essere seguite
già per il fatto che una generale assimilazione dell'imprenditore edile
all'artigiano non risponde alla sistematica della legge, la quale opera una
distinzione esplicita (art. 837 cpv. 1 n. 3, art. 839 segg. CC). Quanto
al proposito - giustificato o meno - di porre su un piano d'uguaglianza
imprenditori edili e altri creditori contemplati dall'art. 128 n. 3 CO, si
deve osservare ch'esso solo non consente "de lege lata" l'interpretazione
estensiva di un'eccezione alla disciplina generale dell'art. 127 CO;
né la complessità di stabilire un preciso criterio di distinzione fra
artigiani e imprenditori legittima la soppressione di una differenza che
emerge dal testo stesso della legge.

    In concreto la corte cantonale ha sottoposto rettamente il credito
controverso - che rappresenta il prezzo d'una costruzione immobiliare
- all'art. 127 e non all'art. 128 n. 3 CO. In queste circostanze non
occorre esaminare se, come ritiene VAUCHER, per applicare l'art. 128 n. 3
CO sia necessario pure un secondo requisito concernente la persona del
creditore. Tale questione può pertanto restare indecisa.