Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IB 60



109 Ib 60

9. Estratto della sentenza 2 marzo 1983 della I Corte di diritto pubblico
nella causa Federici c. Dipartimento federale di giustizia e polizia
(opposizione a una domanda d'estradizione) Regeste

    Auslieferung. Europäisches Auslieferungsübereinkommen, Bundesgesetz
betreffend die Auslieferung gegenüber dem Auslande vom 22. Januar 1892
und Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe im Strafsachen vom 20.
März 1981 (IRSG).

    1. Auf ein Auslieferungsgesuch anwendbare verfahrens- und
materiellrechtliche Bestimmungen, wenn dieses vor dem Inkrafttreten des
IRSG gestellt worden ist, vom Bundesgericht aber erst nach dem 1. Januar
1983 beurteilt wird (E. 1 und 2).

    2. Mit der Frage der Täterschaft und Schuld hat sich die ersuchte
schweizerische Behörde nicht zu befassen; nach dem Inkrafttreten des IRSG
ist allerdings der vom Verfolgten angebotene Alibibeweis zu prüfen (E. 5a).

Sachverhalt

    A.- L'avvocato Federico Federici, cittadino italiano, è stato arrestato
a Ginevra il 22 settembre 1982 per ordine dell'Ufficio federale di polizia
(UFP), su richiesta dell'Ambasciata d'Italia a Berna presentata con nota
verbale del 16 settembre 1982, ed è stato posto in detenzione provvisoria
a titolo estradizionale nel carcere di Bois-Mermet a Losanna. La domanda
formale d'estradizione è stata inoltrata lo stesso 22 settembre 1982
e l'avv. Federici ha interposto opposizione.

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti
al Tribunale federale in data 1o febbraio 1983, unitamente ad un rapporto
11 gennaio 1983 dell'UFP e ad osservazioni 27 gennaio 1983 del Ministero
pubblico della Confederazione.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La legge federale sull'assistenza internazionale in materia
penale (AIMP) del 20 marzo 1981 (RU 1981, pag. 846), entrata in vigore
il 1o gennaio 1983, ha abrogato la legge federale sull'estradizione agli
Stati stranieri (LEstr) del 22 gennaio 1892 (art. 109 cpv. 1 AIMP). In
virtù della norma transitoria dell'art. 110 cpv. 1 AIMP, i procedimenti
d'estradizione pendenti, come il presente, al momento dell'entrata in
vigore della nuova legge sono tuttavia ultimati secondo le disposizioni
procedurali della cessata LEstr. Il Tribunale federale deve quindi
pronunciarsi quale unica istanza sull'opposizione del ricercato ai sensi
dell'art. 23 LEstr. Esso esamina liberamente, senza esser legato alle
sole obiezioni dell'opponente, se le condizioni dell'estradizione sono
adempiute, e può controllare anche gli aspetti formali sui quali spetta
in primo luogo all'Ufficio federale di polizia di pronunciarsi (DTF 105
Ib 296 consid. 1b, 101 Ia 62 segg. consid. 3, 421 consid. 1c; sentenza
3 agosto 1982 in re Suarez, destinata a pubblicazione, consid. 2c).

Erwägung 2

    2.- Per quel che concerne il diritto estradizionale materiale,
il Tribunale federale deve applicare quello in vigore al momento in
cui decide.

    a) Per quanto riguarda la legge, ciò risulta da un lato dalla norma
abrogativa dell'art. 109 cpv. 1 AIMP, e dall'altro - e contrario -
dal tenore dell'art. 110 cpv. 1 AIMP: questa disposizione, infatti,
si limita a riservare per i procedimenti pendenti al 1o gennaio 1983
le disposizioni procedurali della vecchia legge, senza far cenno
invece di quelle di diritto materiale. È appena il caso di avvertire
che il principio della non-retroattività della legge penale non
è in gioco, il diritto estradizionale regolando semplicemente una
forma dell'assistenza giudiziaria fra gli Stati (cfr. SCHULTZ, Das
schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 98, 322/23). D'altronde, non
avrebbe senso pronunciarsi sull'ammissibilità dell'estradizione secondo
il vecchio diritto, dal momento che lo Stato richiedente, presentando una
nuova domanda, potrebbe provocare immediatamente una decisione fondata
sulla nuova normativa (circa la rinnovabilità di principio della domanda
d'estradizione, cfr. SCHULTZ, op.cit., pagg. 177/79 e nota 95).

    b) Alla stessa conclusione si giunge per quanto concerne l'applicazione
della Convenzione europea d'estradizione (CEEstr), che regge i rapporti
italo-svizzeri in materia. La Svizzera, in applicazione del decreto
federale del 21 giugno 1979 concernente le riserve a detta Convenzione (RU
1982, pag. 889), ha notificato al Consiglio d'Europa - appunto con effetto
a partire dal 1o gennaio 1983, data dell'entrata in vigore dell'AIMP -
il ritiro di talune riserve e la modifica di una delle dichiarazioni
inizialmente formulate (RU 1983, pag. 165). Ciò facendo, la Svizzera
si è adeguata alla sollecitazione contenuta nell'art. 26 CEEstr, norma
che invita le Parti contraenti, che avessero espresso delle riserve, a
ritirarle non appena le circostanze lo permettono. Tale invito perderebbe
parte della sua portata, ove riserve inizialmente formulate e poi ritirate
rimanessero in vigore per i casi pendenti oltre il momento in cui la loro
giustificazione è venuta a cadere.

    Ciò significa che, a partire dal 1o gennaio 1983, le condizioni
dell'estradizione a titolo principale sono determinate secondo la clausola
generale prevista all'art. 2 § 1 CEEstr, disposizione alla quale il
nuovo diritto interno è stato adeguato (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a
AIMP) e che è quindi divenuto caduco l'elenco dei reati estradizionali
che ricalcava l'enumerazione contenuta nell'art. 3 LEstr (ritiro della
riserva concernente l'art. 2 § 1). In secondo luogo, sono divenute
caduche le riserve a suo tempo formulate a proposito degli art. 7 e
8 CEEstr e relative alle restrizioni frapposte dal precedente diritto
interno all'estradizione per reati commessi su territorio svizzero o
commessi all'estero, ma soggiacenti alla giurisdizione svizzera (ritiro
delle riserve concernenti gli art. 7 e 8 CEEstr). Infine, sono state
riformulate le dichiarazioni fatte dalla Svizzera in punto all'art. 2 §
2 e all'art. 6 CEEstr. La nuova formulazione della prima dichiarazione
non muta nulla alla situazione anteriore, nel senso che la Svizzera,
andando oltre a quanto strettamente previsto dalla Convenzione, si riserva
la facoltà, quando un'estradizione è o è stata accordata, di estenderne
gli effetti a qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione
di diritto comune della legislazione svizzera, senza esigere che sia
comminata una pena privativa della libertà. Quanto alla dichiarazione
concernente l'art. 6 CEEstr, la nuova formulazione è dovuta al fatto che
la nuova legge permette ormai l'estradizione di un cittadino svizzero,
ove questi vi acconsenta (cfr. art. 7 cpv. 1 AIMP), rispettivamente è
dettata dalla necessità di menzionare il perseguimento penale surrogatorio
in Svizzera (cfr. il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 1976,
FF 1976 II pag. 489, n. 62).

Erwägung 5

    5.- (...)

    a) In linea generale, Federici si proclama estraneo ai fatti
imputatigli. In questa misura le sue censure debbono esser dichiarate
improponibili. Per costante giurisprudenza, il tema della colpevolezza
sfugge infatti alla cognizione del giudice dell'estradizione, che è
vincolato dalle risultanze del mandato di cattura, fintanto almeno che
esso non contenga lacune, contraddizioni o errori manifesti: la questione
della colpa, in altri termini, è riservata al giudice italiano del merito
(DTF 107 Ib 76 consid. 3b, 106 Ib 299 consid. 2, 101 Ia 611 consid. 2;
sentenza 3 agosto 1982 in re Suarez, consid. 6). Si osservi tuttavia
che, accogliendo le critiche della dottrina, l'art. 53 AIMP impone ora
di controllare l'alibi sollevato dal ricercato (messaggio 8 marzo 1976
del Consiglio federale, FF 1976 II pag. 481; cfr. inoltre: DTF 95 I 467
consid. 5; SCHULTZ, op.cit., pag. 234 e nota 68; risoluzioni del colloquio
preparatorio al X Congresso internazionale di diritto penale (Roma 1969),
in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 81/1969 pag. 243,
e Revue internationale de droit pénal, 1968 pag. 831). Nel caso in esame,
la verifica dell'alibi prodotto dall'opponente a proposito dell'imputazione
di furto aggravato è però superflua, dal momento che essa è stata lasciata
cadere, siccome inconsistente, dalle stesse autorità italiane.