Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IB 223



109 Ib 223

39. Estratto della decisione del 23 giugno 1983 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Gelli c. Ufficio federale di polizia (opposizione
a una domanda d'estradizione - domanda di concessione della libertà
provvisoria) Regeste

    Auslieferung. Europäisches Auslieferungsübereinkommen,
Auslieferungsgesetz vom 22. Januar 1892 (AuslG) und BG über internationale
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG).

    Kriterien für die provisorische Entlassung aus der Auslieferungshaft
nach dem alten AuslG und dem neuen IRSG; Anwendung auf den konkreten Fall.

Sachverhalt

    A.- Il cittadino italiano Licio Gelli, trovato in possesso di documenti
d'identità falsi, fu fermato a Ginevra il 13 settembre 1982 e posto in
detenzione a titolo estradizionale nel carcere di Champ-Dollon, su ordine
dell'Ufficio federale di polizia (UFP) emesso a richiesta dell'Interpol
di Roma. L'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto la sua estradizione con
nota del 22 settembre 1982. La domanda si fonda su tre mandati di cattura
del Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma ed un ordine di cattura
del Procuratore della Repubblica di Milano per una serie di imputazioni di
cui, ove occorra, si dirà in seguito. Gelli si è opposto all'estradizione.

    Con istanza 29 marzo 1983 dei suoi difensori, il ricercato ha chiesto
all'UFP la concessione della libertà provvisoria. Nell'allegato si espone
in sostanza:

    - che gran parte delle imputazioni non possono dar luogo ad
estradizione per il carattere politico dei reati, per intervenuta
amnistia o per pregressa revoca del mandato di cattura o perché i fatti
sono oggettivamente falsi, e che per le cinque superstiti imputazioni fa
difetto il requisito della doppia incriminabilità;

    - che una decisione non potrà esser presa a breve termine per la
complessità del caso e la necessità di nuove determinazioni dei difensori;

    - che la salute del ricercato, sessantaquattrenne, si degrada e che
una volta liberato egli dovrà esser ricoverato in clinica, già essendosi
provveduto per la cura medica e la sicurezza personale;

    - che la domanda dev'esser decisa non più in applicazione del
cessato art. 25 LEstr, che faceva dell'arresto la regola, della libertà
l'eccezione, ma dell'art. 47 AIMP, disposizione che consacra, almeno per
il ricercato al beneficio - come Gelli - della presunzione d'innocenza
(art. 6 par. 2 CEDU), il principio inverso;

    - che nelle concrete circostanze la liberazione si impone in virtù
degli art. 47 e 50 cpv. 3 AIMP, delle esigenze generali poste ad
ogni carcerazione preventiva ed infine del principio per cui l'arresto
estradizionale non può soggiacere a condizioni meno rigorose di quelle
richieste per un arresto preventivo nello Stato richiedente;

    - che secondo le disposizioni della legge italiana, i limiti massimi
della detenzione preventiva sono superati per tutte le imputazioni,
fuorché per quella di bancarotta fraudolenta aggravata, il cui limite
massimo è di un anno;

    - che per quest'ultima imputazione, tuttavia, è fornita la prova
dell'alibi e che osta all'estradizione la massima "ne bis in idem";

    - che pertanto l'arresto in vista dell'estradizione deve cessare
perché, fosse estradato, il ricercato dovrebbe esser immediatamente
scarcerato in Italia, dal momento che il carcere estradizionale dev'esser
computato ed il limite massimo di sei mesi è superato;

    - che, per le ragioni suesposte proprie del diritto italiano,
dovrebbe esser applicabile anche l'art. 5 par. 3 CEDU, che normalmente
non è riferibile al carcere estradizionale;

    - che comunque la protrazione del carcere estradizionale è
ingiustificata in applicazione dell'art. 5 par. 1 lett. f CEDU, non per
abusi di potere che fossero imputabili all'UFP, ma perché gravi rimproveri
si debbono muovere allo Stato richiedente che avrebbe mantenuto mandati
d'arresto nonostante amnistia, presentato richieste d'estradizione per
reati politici o amnistiati, sostenuto accuse manifestamente prive
di fondamento e presentato incarti lacunosi, con la conseguenza di
un'intollerabile protrazione della procedura e dell'arresto.

    L'UFP ha trasmesso l'istanza al Tribunale federale il 19 maggio
1983 con un memoriale in cui esprime parere sfavorevole e ha fatto
successivamente pervenire copia delle sue osservazioni alla memoria
d'opposizione prodotta dal ricercato il 7 febbraio 1983. I difensori
hanno ulteriormente inoltrato al Tribunale federale copia della nota 17
maggio 1983, con la quale l'Ambasciata d'Italia ha ritirato la domanda
d'estradizione per talune imputazioni coperte da amnistia, nonché copia
di un complemento d'opposizione all'estradizione del 3 giugno 1983.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- a) La Convenzione europea d'estradizione (CEEstr), applicabile
ai rapporti italo-svizzeri, contiene solo alcune disposizioni circa
l'arresto provvisorio. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte
richiedente di domandarlo ed a sancire l'obbligo della Parte richiesta
di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito
(art. 16 par. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte
richiesta (art. 16 par. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini,
trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà
cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto
corredo (art. 16 par. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ivi,
seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre
possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa
ritenute necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene
invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento
della presentazione della domanda e la decisione: applicabile è quindi
unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto
degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione
(decisioni inedite 7 novembre 1975 in re Morlacchi, 11 settembre 1979
in re Tetteroo, 15 febbraio 1980 in re Groppelli; SCHULTZ, Gesetzgebung
und Rechtsprechung der Schweiz im internationalen Strafrecht 1978-1981,
Annuaire Suisse de droit international 1982, pag. 262).

    b) Gelli è stato arrestato in via provvisoria dall'UFP in virtù
degli art. 17 e 18 LEstr; la presentazione entro i termini della domanda
d'estradizione ha trasformato, secondo la prassi vigente sotto l'impero
della cessata legge, l'arresto provvisorio in arresto definitivo in vista
dell'estradizione. La nuova legge, entrata in vigore il 1o gennaio 1983,
ha esplicitamente confermato questa prassi. L'ordine d'arresto emesso
in applicazione dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, come risulta dalla relazione
con l'art. 50 cpv. 1 AIMP, può essere e solitamente è un ordine d'arresto
provvisorio: esso diventa definitivo e giustifica in linea di principio il
mantenimento d'ufficio ("ohne besondere Verfügung") della carcerazione per
tutta la durata della procedura (art. 51 cpv. 1 AIMP), purché la domanda
e i documenti a sostegno pervengano in tempo utile e l'estradizione non
sia manifestamente inammissibile.

    c) Dal confronto del cessato art. 25 cpv. 1 LEstr con il testo
dell'art. 47 AIMP, l'istante pretende desumere un profondo mutamento
della situazione, nel senso che, sotto il vecchio diritto, il carcere
sarebbe stato la regola, la libertà provvisoria l'eccezione, mentre nel
nuovo diritto varrebbe il principio opposto.

    Questo modo di considerare le cose non può esser
condiviso. L'argomentazione dell'istante poggia principalmente sul tenore
letterale del testo francese dell'art. 25 cpv. 1 LEstr, per cui la libertà
provvisoria "pourra être accordée si cette mesure paraît être exigée par
les circonstances" e fa leva sul carattere effettivamente restrittivo
del termine "exigée". Quest'argomento meramente terminologico perde però
ogni peso, non appena si consultino i testi - indubbiamente meno rigidi
- tedesco e italiano ("wenn diese Massregel den Umständen nach geboten
erscheint", "se le circostanze siano tali da giustificare questa misura").

    In realtà, l'entrata in vigore dell'AIMP, sotto questo profilo,
non ha sostanzialmente mutato la situazione. Il principio resta quello
dell'ordine di arresto (art. 47 cpv. 1 prima frase), anche se l'Ufficio
può prescindervi ("davon absehen", "y renoncer") se sono adempiute le due
condizioni elencate alla lettera a, oppure se è fornita la prova dell'alibi
di cui alla lettera b. È vero che tale elenco non può esser considerato
esaustivo, com'è dimostrato dall'impiego del termine "segnatamente"
("namentlich", "notamment") che precede l'enumerazione, nonché dal fatto
che, nel successivo cpv. 2, si allude ad "altri motivi" senza ulteriore
precisazione: questi motivi concretano pur sempre delle eccezioni alla
regola dell'arresto. Che il carcere, comunque, sia il principio e la
libertà provvisoria l'eccezione è d'altronde esplicitamente ribadito
nell'art. 50 cpv. 3 AIMP - disposizione qui determinante - secondo cui
"la scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio
della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze"
("wenn dies nach den Umständen angezeigt erscheint", "si les circonstances
le justifient"). Ad analoga conclusione porta anche il già ricordato testo
dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, per cui la carcerazione estradizionale dura,
per principio, quanto dura la procedura.

    È questa la ragione per cui - come rileva SCHULTZ, op.cit., pag. 271
- i criteri giurisprudenziali sviluppati dal Tribunale federale per
l'interpretazione dell'art. 25 LEstr possono servire anche per quella
dell'art. 50 cpv. 3 AIMP. Si osservi che gli obblighi internazionali
assunti dalla Svizzera rispetto agli Stati membri della Convenzione
europea sono immutati, ed in particolare che, se è vero che per la
concessione della libertà provvisoria fa stato unicamente il diritto
svizzero, il quale determina anche le eventuali misure sostitutive
(art. 16 par. 4 CEEstr), la Svizzera è tenuta, come quello stesso articolo
espressamente rammenta, ad evitare la fuga e a vegliare di non porsi per
fatto proprio nell'impossibilità di rispettare gli impegni convenzionali
(decisioni inedite 7 novembre 1975 in re Morlacchi e 11 ottobre 1982 in
re Federici). Ne viene, per questo elemento di natura convenzionale,
che le condizioni di concessione della libertà provvisoria sono in
genere più rigorose che per la liberazione dal carcere a fini istruttori
(decisione inedita 28 ottobre 1977 in re Wirth, consid. 1a). V'è tanto
meno motivo di scostarsi da quei criteri giurisprudenziali, che sono
riassunti nell'articolo di SCHULTZ (op.cit., pagg. 271/72), dal momento
che taluni di essi sono stati addirittura inclusi nella nuova legge:
così quello dell'intollerabilità della carcerazione (art. 47 cpv. 2),
quello della manifesta inammissibilità dell'estradizione (art. 51 cpv. 1)
o quello dell'alibi immediatamente fornito (art. 47 cpv. 1 lett. b).

Erwägung 3

    3.- Premessi questi principi generali, si possono fare le
considerazioni seguenti sugli argomenti ulteriori addotti nell'istanza:
   a) (...)

    b) Anche se si volesse ammettere - senza con ciò per nulla anticipare o
compromettere il giudizio di merito - che buona parte dei fatti imputati
all'istante non possano fondare l'estradizione per il loro carattere
politico assoluto o che una consegna del ricercato sia esclusa per
decadenza dei mandati di cattura o per amnistia (cfr. però su quest'ultima
questione DTF 102 Ia 319/20 consid. 2b), resterebbero pur sempre
alcune imputazioni di non poco momento, per le quali - contrariamente
a quanto richiesto dall'art. 51 cpv. 1 AIMP - l'estradizione non appare
"manifestamente inammissibile". D'altro canto, occorre in questo contesto
ribadire che la presentazione di un'istanza di liberazione condizionale
non può e non deve avere per effetto di costringere il Tribunale federale
ad anticipare un esame approfondito del merito.

    c) L'istante sottace il rischio che, liberato, egli possa sottrarsi
all'estradizione (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; cfr. decisioni inedite 3
ottobre 1977 in re Panovski e Letnikovski, consid. 4; 11 ottobre 1982 in re
Federici). Ora, tale rischio esiste e non può essere affatto minimizzato:
l'istante non ha alcun vincolo particolare con la Svizzera, dispone
di larghi mezzi e vanta relazioni numerose che gli possono facilitare
la partenza. Né può esser dimenticato che - al momento del fermo - egli
viaggiava sotto false generalità corroborate da documenti di legittimazione
falsi. Date le condizioni patrimoniali del ricercato e gli interessi
in gioco è perlomeno dubbio che l'imposizione di una cauzione - anche
elevata - costituisca efficace incentivo a non abbandonare la Svizzera.

    d) Come già si è rilevato, tanto l'arresto a fini estradizionali
quanto l'eventuale concessione della libertà provvisoria sono rette
esclusivamente dal diritto svizzero. Il giudice dell'estradizione,
contrariamente all'opinione dell'istante, non deve quindi esaminare se
nel concreto caso, ove il ricercato fosse incarcerato in Italia in virtù
dei mandati di cattura della magistratura italiana, sarebbero superati
secondo il diritto italiano i limiti massimi della custodia (= detenzione)
preventiva (art. 272 CPPI), né tantomeno deve decidere se nel calcolo di
tali massimi, secondo il diritto italiano, si debba tener conto - come
l'istante pretende - anche del carcere a fini estradizionali sofferto in
Svizzera. D'altronde si osservi che la carcerazione a fini estradizionali
è retta esclusivamente dall'AIMP anche per riguardo al diritto processuale
cantonale, e che né l'UFP né il giudice dell'estradizione avrebbero da
prendere in considerazione disposizioni di diritto processuale penale
cantonale che, alla stregua dell'art. 272 CPPI, garantissero all'arrestato
a fini istruttori la liberazione, trascorso un determinato periodo massimo.

    Per il rilievo che in materia estradizionale può avere il principio
di reciprocità (cfr. art. 8 AIMP), giova però ricordare che la Corte di
cassazione italiana ha costantemente ribadito che al carcere ordinato
in Italia su richiesta del Ministero di grazia e giustizia in vista
dell'estradizione ad uno Stato estero (art. 663 CPPI) non si applicano
le norme ordinarie relative alla custodia preventiva, e segnatamente non
si applicano quelle relative alla durata massima (art. 272 CPPI) poiché
"l'applicazione, peraltro analogica, di tali norme dettate a tutt'altro
scopo potrebbe frustrare le finalità del procedimento speciale in parola,
diretto a realizzare gli impegni internazionali assunti dagli Stati ai
fini della repressione della delinquenza e della consegna dell'estradando
allo Stato richiedente" (cfr.: Cassazione, 13 febbraio 1980, Vallon, in
Repertorio del Foro italiano 1981, voce "Libertà personale dell'imputato",
n. 68; Cassazione, 14 maggio 1976, Zippo, in Foro italiano 1978 II
pagg. 212/14; Cassazione, 14 febbraio 1972, Klicker, in Repertorio del Foro
italiano 1973, voce "Estradizione", n. 11; inoltre, in senso conforme,
MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, 1967, vol. I,
pag. 165 nota 12). Si può quindi constatare che, sotto questo profilo
importante ai fini della reciprocità, v'è concordanza fra la giurisprudenza
italiana e quella svizzera, nel rispetto delle disposizioni della CEEstr.

    Con riferimento alle adduzioni dell'istante, giova infine rilevare
che nella recente sentenza Tedeschi del 6 febbraio 1979 (Giustizia
penale 1980 III pagg. 633/34; Repertorio del Foro italiano 1980, voce
"Libertà personale dell'imputato", n. 51) la Corte di cassazione italiana,
scostandosi da taluni precedenti (21 ottobre 1977, Morlacchi, in Giustizia
penale 1978 III pagg. 618/19) ed in conferma di altri (4 marzo 1974,
Comitini, in Giustizia penale 1975 III pag. 235), ha giudicato che "la
custodia preventiva subita all'estero a fini estradizionali, mentre deve
essere computata nella pena definitivamente inflitta in Italia [cfr. per la
Svizzera gli art. 14 AIMP e 69 CP], non è valutabile ai fini della custodia
preventiva da subire in Italia, stante la diversa finalità delle due forme
di limitazione della libertà personale: pertanto, il tempo trascorso "in
vinculis" all'estero non può esser calcolato per stabilire se si debba far
luogo alla scarcerazione per decorso dei termini" (cfr. anche, seppur in
materia solo analoga, la sentenza 18 luglio 1973 della Corte costituzionale
italiana, La Mattina, in Foro italiano 1973 I pagg. 2957/58).

    Si rilevi d'altronde che, se stesse la tesi dell'istante e se egli
potesse beneficiare in considerazione del carcere a fini estradizionali
sofferto in Svizzera di una decisione italiana di scarcerazione, ciò
equivarrebbe ad una decadenza del mandato di cattura che costituisce una
delle premesse dell'estradizione (art. 12 par. 2 lett. a CEEstr; sentenza
2 marzo 1983 in re Federici, consid. 4): in simile situazione non si
tratterebbe quindi più di accordare all'estradando la libertà provvisoria,
ma di constatare addirittura la decadenza della procedura di estradizione
medesima. Che un simile risultato sarebbe inaccettabile in relazione con
gli impegni e le finalità consacrate dalla CEEstr, non occorre dimostrare.
   e) (...)

    f) Resta quindi da esaminare se la liberazione provvisoria non debba
essere ordinata in ragione della durata della procedura. Il principio
della proporzionalità, che si applica anche in materia estradizionale
(SCHULTZ, Das neue Schweizer Recht der internationalen Zusammenarbeit in
Strafsachen, SJZ [RSJ] 1981, pagg. 93/94), esige infatti che il carcere
in vista d'estradizione sia contenuto entro i limiti determinati dalle
necessità della procedura e dalle particolarità della fattispecie, e
non venga protratto inutilmente dalle autorità dei due Stati (decisioni
inedite 7 novembre 1975 in re Morlacchi, 10 settembre 1981 in re Bartolai,
6 ottobre 1981 in re Carron; SCHULTZ, op.cit., in Annuaire suisse de droit
international, pag. 272). Ciò è d'altronde richiesto anche dall'art. 5
par. 1 lett. f CEDU: come la Commissione europea dei diritti dell'uomo
ha riconosciuto, una detenzione a fini estradizionali inizialmente
giustificata secondo la predetta disposizione può divenire illegittima,
se la procedura non è condotta con la diligenza doverosa (decisione 6
ottobre 1976, Lynas c. Svizzera, in "Décisions et Rapports" 1977, n. 6,
pagg. 141 segg., 153; decisione 12 dicembre 1977, X. c. Regno Unito,
ibidem, 1978, n. 12, pagg. 207 segg., 211/12).

    L'istante stesso riconosce che negligenze non possono esser
rimproverate all'UFP. Per contro, egli intende censurare l'atteggiamento
delle autorità dello Stato richiedente. Per quanto è dato di vedere
in base agli atti attualmente in possesso del Tribunale federale, non
può affermarsi che lo Stato richiedente abbia trascinato la procedura:
in particolare, le autorità italiane hanno con sollecitudine fornito
le informazioni loro richieste dall'UFP ed hanno altresì provveduto a
trasmettere entro breve termine le decisioni giudiziarie che comportavano
il ritiro della domanda d'estradizione per taluni capi d'imputazione. Né
il fatto che la domanda si estenda anche ai delitti politici assoluti
contemplati nei mandati di cattura ha minimamente provocato - data
la chiarezza della situazione - un prolungamento della procedura: lo
stesso UFP, infatti, ha avvertito subito il ricercato che per tali reati
l'estradizione è esclusa. Per altro verso, non può invece essere ignorato
che parecchie proroghe sono state richieste ed ottenute dallo stesso
collegio di difesa del ricercato e che sono stati presentati memoriali
d'opposizione particolarmente voluminosi. Non può quindi affermarsi che,
allo stato attuale, la carcerazione sia illegittima e non possa esser
ulteriormente protratta. D'altra parte, ci si deve attendere che gli atti
siano quanto prima trasmessi al Tribunale federale: quand'anche si dovesse
render necessaria una nuova presa di posizione del ricercato, si può dunque
prevedere la possibilità di una decisione entro termini non eccessivamente
lontani. In contrario caso, la questione dovrà invece esser riesaminata.

Entscheid:

       Per questi motivi, il Tribunale federale decide:

    La domanda di concessione della libertà provvisoria è respinta.