Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 65



108 V 65

18. Estratto della sentenza del 14 maggio 1982 nella causa Cappelli
contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso
in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 1 und 6 Abs. 1 IVG, Art. 8 lit. b des schweizerisch-italienischen
Abkommens über Soziale Sicherheit, Art. 1 des Zusatzprotokolls zur
schweizerisch-italienischen Zusatzvereinbarung vom 4. Juli 1969 (in Kraft
seit 25. Februar 1974).

    - Der Erwerb des Anspruchs auf eine italienische Invalidenrente, dessen
Wirkung weiter zurückreicht als der schweizerische Versicherungsfall gemäss
IVG, verleiht dem italienischen Bürger die Eigenschaft eines Angehörigen
im Sinne des Art. 8 lit. b des Abkommens.

    - Unerheblich ist die Beantwortung der Frage, ob die Rente in der
obligatorischen italienischen Versicherung durch die Zahlung freiwilliger
Beiträge erworben wurde mit der Absicht, Beitragslücken auszufüllen,
die vor dem Zeitpunkt liegen, in dem die italienische Invalidenpension
gewährt wurde.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratti dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 2 Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale (detta appresso Convenzione) - riservate alcune disposizioni della
Convenzione medesima - i cittadini svizzeri ed italiani godono della parità
di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti
dalle legislazioni italiana ed elvetica in materia di assicurazione
sociale. Ne consegue che il ricorrente - il quale versò i contributi
impostigli dall'assicurazione sociale svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI) - avrebbe diritto alla chiesta rendita svizzera
di invalidità se, realizzato il rischio di invalidità assicurabile
giusta gli art. 28 e 29 LAI, fosse stato assicurato ai sensi dell'art. 6
cpv. 1 in relazione con l'art. 1 LAI oppure "iscritto" all'assicurazione
italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'art. 8
lett. b Convenzione. Quest'ultima esigenza il cittadino italiano soddisfa
unicamente durante il tempo per il quale versa contributi alla Patria
Assicurazione sociale o durante periodi equivalenti (cioè assimilati per
legge o accordo internazionale a quelli di effettiva contribuzione).

    Secondo il Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero
del 4 luglio 1969, in vigore dal 25 febbraio 1974, i cittadini italiani
sono considerati iscritti all'assicurazione sociale Patria ai sensi
dell'art. 8 lett. b Convenzione anche durante i periodi in cui hanno
diritto ad una pensione di invalidità delle assicurazioni sociali
italiane (art. 1) e quando l'invalidità ai sensi del diritto svizzero si
è verificata successivamente al 30 giugno 1969 (art. 2). In questi casi,
le rendite di invalidità il cui diritto è acquisito in base alla percezione
di una pensione di invalidità italiana sono concesse con decorrenza non
anteriore al 1o luglio 1973 (art. 3).

Erwägung 3

    3.- Il primo giudice ha ritenuto irrilevante l'eventualità di
una realizzazione del rischio di invalidità assicurabile secondo la
legislazione svizzera dopo il 12 agosto 1971, data alla quale il dott. R.
dichiarava il ricorrente non invalido ai sensi della legislazione italiana,
perché dopo il 24 giugno 1971 egli non era piu stato accreditato di
contributi nell'assicurazione sociale italiana e fino all'epoca in cui
venne resa la controversa decisione dell'8 aprile 1974 non aveva fruito
di pensione di invalidità italiana.

    Con l'assegnazione di una pensione di invalidità italiana con effetto
retroattivo dal 1o luglio 1971, per l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo
all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969 il ricorrente
deve essere ritenuto iscritto all'assicurazione sociale italiana ai
sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione per acquisito diritto a pensione
di invalidità italiana a decorrere da tale data (v. sentenza inedita di
questa Corte in re Iannici del 18 maggio 1981). Infatti, l'erogazione della
rendita italiana di invalidità non dipende dall'arbitrio dell'interessato,
come la prosecuzione volontaria nell'assicurazione, ma dalla delibera di
un'amministrazione pubblica.

    Nella fattispecie, con l'inoltro della richiesta di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, invero il 14 febbraio 1973
l'INPS, sede di Caserta, indicò quale motivo di reiezione della domanda
di pensione italiana l'insufficiente durata contributiva del ricorrente
alla Patria Assicurazione sociale e produsse una copia della "Notifica
esito domanda di pensione" del 19 settembre 1974, secondo cui egli non
era stato riconosciuto invalido ai sensi della legge italiana e la sua
domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione
mediante versamenti volontari era stata accolta. Tuttavia dagli allegati
di causa, in particolare dalle attestazioni riferite alla posizione
assicurativa del ricorrente in Italia, non risulta che egli abbia
utilizzato la possibilità di procedere a contribuzione volontaria. La
rinuncia del ricorrente malgrado l'autorizzazione e l'erogazione della
pensione di invalidità italiana rivelano che i periodi da lui compiuti
nell'assicurazione sociale svizzera dal 1955 al 1968 come stagionale sono
stati totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana ai
sensi dell'art. 9 Convenzione e sono stati sufficienti per adempiere il
requisito contributivo richiesto dal diritto italiano (v. PARETTI-CERBELLA,
Sintesi della previdenza sociale, X edizione, Napoli, § 154, pag. 95,
96; PATRONATO ACLI, Previdenza sociale, II edizione, Roma, pag. 293). Ne
consegue che a decorrere dal 1o luglio 1971, come avente diritto a pensione
di invalidità italiana, il ricorrente adempie il requisito assicurativo
richiesto in regime convenzionale in virtù delle disposizioni dell'art. 1
Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio
1969.

Erwägung 4

    4.- Nella risposta al gravame la Cassa svizzera di compensazione
espone in sostanza che, malgrado l'erogazione della pensione italiana di
invalidità, l'equivalenza del presupposto assicurativo ai sensi dell'art. 1
Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio
1969 debba essere negata quando la prestazione è stata concessa dopo che
l'interessato è stato ammesso al versamento di contributi retroattivi
nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione. Ossia quando gli viene
conferita la facoltà di colmare una lacuna contributiva nell'assicurazione
sociale italiana dopo l'avverarsi del rischio di invalidità assicurabile
giusta il diritto svizzero e per un periodo ad esso anteriore.

    Di contro l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali asserisce
che le norme convenzionali non permettono ai competenti organi
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di controllare il titolo
per cui la pensione italiana è stata erogata; che l'inizio del diritto
alla pensione di invalidità italiana è fissato in modo imperativo dalla
legge in linea di massima all'inizio del primo del mese susseguente la
data della presentazione della domanda e che, pertanto, la creazione
del rapporto assicurativo non è lasciata all'arbitrio dell'assicurazione
italiana o dell'istante.

    Dati i pareri contrari sopra esposti occorre precisare che
l'interpretazione di un accordo internazionale deve procedere anzitutto
dal testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il significato,
come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto e
dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non ne è data
interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai
materiali si possa con sicurezza dedurre che il testo non corrisponde
alla volontà delle parti contraenti (DTF 103 V 170 e la giurisprudenza
ivi citata).

    Orbene, mentre la cifra 2 lett. a Protocollo finale all'Accordo
aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969 accenna a contributi versati
nella prosecuzione volontaria assicurativa, l'art. 1 Protocollo aggiuntivo
all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969 dispone che sono
considerati iscritti i cittadini italiani anche nei periodi in cui hanno
diritto a una pensione italiana di invalidità. Quindi la disposizione
che equipara gli aventi diritto a pensione italiana di invalidità agli
assicurati appartenenti alla cerchia degli iscritti ai sensi dell'art. 8
lett. b Convenzione non accenna alle modalità che hanno accompagnato o
preceduto l'erogazione della prestazione. In sostanza le parti sembrano
aver voluto affermare che il diritto a pensione italiana di invalidità,
debitamente riconosciuto dall'amministrazione competente, equipara il
cittadino italiano all'assicurato che adempie il requisito assicurativo
richiesto in regime convenzionale e niente altro. Né altra interpretazione
può essere data quando si ritenga quanto stabilito nel diritto italiano. Da
PARETTI-CERBELLA, op.cit., § 38 pag. 41 e segg., risulta:

    "L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro può
   conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie
   per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o
   raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia
   o di invalidità ... mediante il versamento di contributi volontari,
   comprensivi sia della contribuzione base sia di quella integrativa.

    L'assicurato può ottenere l'autorizzazione a proseguire volontariamente
   le sue assicurazioni sia congiuntamente che disgiuntamente... I
   contributi volontari non possono essere versati per periodi successivi
   alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione
   obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti..."

    Nello stesso senso, secondo PATRONATO ACLI, op. citata pag. 223:

    "... la prosecuzione dell'assicurazione in forma volontaria per
   l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è consentita:

    - per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione
   diretta a carico:

    a) dell'assicurazione generale obbligatoria..."

    Ne scende che il cittadino italiano che non risponde ai requisiti
del periodo minimo di contribuzione nella Patria Assicurazione sociale
può essere ammesso alla prosecuzione volontaria (quando siano date
particolari condizioni, irrilevanti nell'evenienza concreta per le
argomentazioni sopra esposte) per il periodo precedente all'assegnazione
della pensione. Si tratta di un atto lasciato alla volontà dell'istante,
ma che non esplica i suoi effetti che per il periodo precedente quello
del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità italiana. In
queste condizioni, quando il rischio di invalidità assicurabile secondo
la legislazione svizzera si verifica prima di quello assicurabile secondo
la legislazione italiana e il diritto a pensione di invalidità italiana
può essere acquisito soltanto con il versamento di contributi volontari,
tale versamento soggiace al principio fondamentale del diritto delle
assicurazioni, secondo cui per essere operante il rapporto assicurativo
deve preesistere alla realizzazione del danno assicurabile. Quando invece
il rischio di invalidità assicurabile secondo la legislazione svizzera si
verifica dopo quello assicurabile secondo la legislazione italiana e il
diritto a pensione di invalidità italiana può essere acquisito soltanto con
il versamento di contributi volontari, tale versamento non può soggiacere
al principio anzi esposto perché, come già si è detto, l'interpretazione
della disposizione di cui all'art. 1 Protocollo aggiuntivo all'Accordo
aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969 non accenna alle modalità che
hanno accompagnato o preceduto l'erogazione della pensione italiana di
invalidità. Ne consegue che se tale prestazione è stata erogata prima del
verificarsi del rischio di invalidità assicurabile giusta la legislazione
svizzera, essa conferisce al cittadino italiano la qualità di iscritto
ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione senza che siano necessarie
ulteriori indagini sul modo con cui la pensione di invalidità italiana
è stata ottenuta.