Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IV 68



108 IV 68

16. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 5 maggio 1982
nella causa C. contro Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino
(ricorso per cassazione) Regeste

    Forstpolizei. Verletzung von Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend
die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902
(FPolG; RS 921.0).

    Art. 46 Abs. 1 Ziff. 3 FPolG, der die unbewilligte Verminderung des
Waldareals unter Strafe stellt, ist nicht anwendbar auf die Einzäunung
von Wald entgegen Art. 3 Abs. 1 (FPolV; RS 921.01).

Sachverhalt

    A.- Nella primavera del 1980 C. faceva recintare la parte boschiva di
una particella di sua proprietà. Con decisione del 13 febbraio 1981 il
Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino gli infliggeva per tale
recinzione una multa di Fr. 560.-- (Fr. 20.-- per ogni ara boschiva
recintata), in applicazione dell'art. 699 CC e dell'art. 46 cpv. 1
n. 3 LVPF. Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino
respingeva il 3 marzo 1981 il gravame presentatogli da C. avverso la
decisione dipartimentale.

    C. è insorto con ricorso per cassazione al Tribunale federale contro
la sentenza della Corte cantonale, chiedendo il suo annullamento.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso ed ha rinviato la causa
al Tribunale cantonale amministrativo perché assolva il ricorrente.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente adduce in primo luogo che la recinzione incriminata
non è illecita; in secondo luogo, egli censura che la multa inflittagli
ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF sia stata commisurata in base alla
totalità della superficie boscata del mappale.

    a) Conviene esaminare preliminarmente se nella recinzione
litigiosa, effettuata senza autorizzazione, possa ravvisarsi l'ipotesi
contravvenzionale prevista dall'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF. Ove infatti tale
disposizione non potesse applicarsi alla fattispecie concreta accertata
dalla corte cantonale, la condanna dovrebbe essere comunque annullata,
senza che occorra stabilire se nel caso concreto la recinzione fosse
consentita sotto il profilo del diritto forestale.

    b) L'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF punisce la diminuzione dell'aerea
boschiva avvenuta senza il consenso dell'autorità federale o cantonale
(art. 31 LVPF), ossia il dissodamento non autorizzato, con una multa da
20 a 50 franchi l'ara, con riserva dell'obbligo del rimboschimento.

    La sentenza impugnata assimila la recinzione non autorizzata,
quale impedimento al libero accesso al bosco, ad un dissodamento,
e applica ad essa la stessa pena prevista per quest'ultimo. Orbene,
è certo che una recinzione impedisce od ostacola il libero accesso
al bosco, garantito dall'art. 699 CC (cfr. DTF 106 Ib 47, 105 Ib
272, 96 I 102), e pregiudica in tal modo la funzione sociale - oggi
sempre più importante - del bosco quale spazio destinato al ristoro
e allo svago. Nondimeno, anche un bosco recintato rimane bosco, come
espressamente ricordato dall'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione
della LVPF (RS 921.01). La vegetazione silvestre non viene eliminata
e continua a godere del divieto di dissodamento stabilito in linea di
principio dall'art. 31 LVPF. La recinzione non fa venir meno i vantaggi
ecologici né la funzione protettrice propria del bosco, né, di regola,
altera il paesaggio. Mentre ad un'effettiva diminuzione dell'area boschiva,
risultante da un dissodamento, può essere posto rimedio solo difficilmente
ed in modo incompiuto (mediante rimboschimento nella stessa regione), le
conseguenze di una recinzione abusiva sono suscettibili d'essere eliminate
in modo relativamente agevole, dato che la cinta non suole pregiudicare
il bosco come tale, ma ne fa venir meno soltanto la funzione sociale.

    Secondo il suo testo e il suo senso, l'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF
si riferisce soltanto ad una vera e propria diminuzione dell'area
boschiva. Tale norma penale non può, in via interpretativa, essere
applicata al caso della recinzione non autorizzata. Anche nella prassi
della giurisprudenza amministrativa l'autorizzazione di cintare una
superficie boscata non è equiparata ad un permesso di dissodamento; essa
è considerata soltanto quale deroga al divieto di recinzione (cfr. DTF
106 Ib 52).

    Nell'applicare l'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF ad un caso di costruzione
di una cinta e di posa di una siepe, la Corte cantonale ha violato il
diritto federale; la sua sentenza va quindi annullata. Sotto il profilo
del diritto amministrativo i motivi addotti dal ricorrente a favore della
recinzione non appaiono molto convincenti; non deve peraltro essere deciso
in questa sede se egli avesse diritto ad ottenere una deroga ai sensi
dell'art. 3 cpv. 1 OVPF al divieto di recinzione stabilito in linea di
principio. La sentenza impugnata dev'essere infatti annullata già perché
contraria al diritto federale, in assenza di una specifica norma penale
federale applicabile al proposito.

    c) Dall'assenza nell'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF di una specifica
norma penale federale applicabile all'ipotesi di recinzione non
autorizzata non discende tuttavia che una siffatta recinzione debba
rimanere impunita. Ai sensi dell'art. 48 LVPF, i Cantoni possono emanare
altre disposizioni penali relative alla polizia delle foreste. Inoltre,
l'autorità competente può, nelle sue decisioni concrete dirette ad impedire
una recinzione progettata o ad eliminare una recinzione già avvenuta,
comminare espressamente la pena prevista dall'art. 292 CP per il caso
di disobbedienza.