Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 525



108 Ib 525

90. Estratto della sentenza 3 agosto 1982 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Suarez c. Dipartimento federale di giustizia e polizia
(opposizione a una domanda d'estradizione) Regeste

    Auslieferung. Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz und den
Vereinigten Staaten von Amerika vom 14. Mai 1900.

    I. Art. V Abs. 2 des Vertrages, welcher die dem Auslieferungsgesuch
beizulegenden Unterlagen nennt, ist seinem Zweck entsprechend auszulegen,
der darin besteht, dem ersuchten Staat die Würdigung des Sachverhaltes
nach auslieferungsrechtlichen Gesichtspunkten zu ermöglichen (E. 3).

    II. Betäubungsmittel-Verkehr (Art. II Ziff. 13 des Vertrages).

    1. Erfordernis der Mindeststrafandrohung von einem Jahr Gefängnis
nach schweizerischem Recht und der Strafbarkeit der Zuwiderhandlung als
Verbrechen ("felony") nach dem Recht der Vereinigten Staaten (E. 4).

    2. Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit der Delikte der
Verschwörung ("conspiracy") zur Einfuhr von Betäubungsmitteln und der
Einfuhr von Betäubungsmitteln, welche nach amerikanischem Recht in
Realkonkurrenz stehen (E. 5).

    a) Die beidseitige Strafbarkeit kann nicht deshalb verneint werden,
weil in der Schweiz zwischen der Einfuhr von Betäubungsmitteln (Art. 19
Ziff. 1 Abs. 3 BetmG) und der Vorbereitungshandlung hiezu (Art. 19 Ziff. 1
Abs. 6 BetmG) auch bloss unechte Gesetzeskonkurrenz bestehen kann.

    b) Mit zu berücksichtigen ist die Regelung des Einheits-Übereinkommens
von 1961, welches von der Schweiz und von den Vereinigten Staaten
ratifiziert worden ist. Durch ihren Beitritt zu diesem Übereinkommen
hat die Schweiz darauf verzichtet, die Auslieferung für einzelne
Widerhandlungen, zwischen denen nach schweizerischem Recht unechte
Gesetzeskonkurrenz besteht, abzulehnen.

    III. Begehungsort; Art. I des Vertrages.

    Stehen Betäubungsmitteldelikte in Frage, ist Art. I des
Auslieferungsvertrages mit Blick auf Art. 36 Ziff. 2 lit. a(i) und
lit. b des Einheits-Übereinkommens so auszulegen, dass die Auslieferung
selbst dann nicht verweigert werden könnte, wenn die als "conspiracy"
und Teilnahme an der Einfuhr von Betäubungsmitteln verfolgten Taten nicht
auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten begangen worden wären (E. 7).

    IV. Die Auslieferung für Betäubungsmitteldelikte kann nicht aus dem
Grunde abgelehnt werden, weil der ersuchende Staat für die Ermittlungen
"agents provocateurs" einsetzte; auch das schweizerische Recht lässt bei
der Bekämpfung des Drogenhandels ein solches Vorgehen zu (vgl. Art. 23
Abs. 2 BetmG) (E. 8).

Sachverhalt

    A.- Roberto Suarez junior, cittadino boliviano, fu fermato nel corso
di un'operazione antidroga dalla polizia ticinese il 18 gennaio 1982 e,
trovato in possesso di documenti falsi, arrestato a titolo preventivo dal
Procuratore pubblico sostituto della giurisdizione sopracenerina. Il 21
gennaio 1982, l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America chiese che Suarez
fosse incarcerato a titolo estradizionale sulla scorta di un ordine
d'arresto emanato il 9 giugno 1980 dal giudice Hastings della United
States District Court for the Southern District of Florida (Miami), siccome
prevenuto colpevole del reato di cospirazione per l'importazione di cocaina
e di quello d'importazione di 427 kg di cocaina in violazione dei §§ 952
e 963 del titolo 21 dello United States Code (USC). L'Ufficio federale
di polizia (UFP), in applicazione degli art. 18 e rel. LEstr, ordinò lo
stesso giorno l'arresto ai fini estradizionali; l'ordine fu notificato
l'11 febbraio 1982. La detenzione preventiva ordinata dal Procuratore
pubblico sopracenerino fu revocata il 17 marzo 1982; da quel giorno, Suarez
è incarcerato unicamente a fini estradizionali. Il procedimento contro
di lui aperto per entrata illegale e falsità in documenti, connesso con
procedimenti penali per titolo di ricettazione promossi contro la di lui
madre, il di lui fratello e due cittadini ticinesi non è ancora conchiuso.

    La domanda formale di estradizione fu presentata dall'Ambasciata
il 16 marzo 1982. Essa è accompagnata dall'ordine d'arresto emanato il
9 giugno 1980 dal giudice Hastings; dalla pubblicazione dell'ordine di
arresto; da un atto di accusa (Indictment) del 2 dicembre 1981; da un
Affidavit del 10 febbraio 1982, reso da Richard A. Fiano, agente speciale
dell'Agenzia per la repressione della droga, cui è unita una fotografia
che si pretende del ricercato; da un ulteriore Affidavit del 9 febbraio
1982, sottoscritto da Donald L. Graham, assistente dell'Attorney presso
la United States District Court Southern District of Florida, nonché dal
testo delle disposizioni legali applicabili, i §§ 802, 952, 960, 963,
812 del titolo 21 USC e 2 del titolo 18 USC.

    Dall'atto d'accusa risulta che Roberto Suarez jun., insieme con
Alfredo Gutierrez, Roberto Suarez senior, Marcello Ibanez e Renato
Roca-Suarez è prevenuto colpevole (capo I) del reato di cospirazione
(§ 963, titolo 21 USC) per l'importazione dalla Bolivia negli Stati
Uniti di un quantitativo di ca 854 libbre di cocaina, stupefacente
previsto nell'annesso II del § 812, in violazione dei §§ 952(a) e
960(a)(1) del titolo 21 USC; nonché insieme con i predetti (capo II),
di partecipazione ai sensi del titolo 18, § 2 nel reato di importazione
del predetto quantitativo di 854 libbre di cocaina dalla Bolivia nel
territorio degli Stati Uniti, sempre in violazione dei citati §§ 952(a)
e 960(a)(1) del titolo 21. I fatti si sarebbero svolti tra il 19 aprile
ca e il 28 maggio 1980 a Miami ed altrove. Secondo le dichiarazioni rese
dall'agente speciale Fiano, le investigazioni relative al caso sarebbero
state iniziate nell'aprile del 1980. Nel mese di maggio 1980 Fiano si
sarebbe incontrato a Miami con Marcello Ibanez per discutere con questo
circa i metodi coi quali l'organizzazione di Ibanez avrebbe potuto vendere
quantitativi rilevanti di cocaina. Queste trattative avrebbero condotto
ad un accordo circa la fornitura da parte di Ibanez e dei di lui soci
in Bolivia di un quantitativo di 850 libbre. Il 16 maggio 1980 Fiano
sarebbe volato da Lauderdale in Florida a Santa Cruz in Bolivia, a bordo
di un aereo privato, in compagnia di Ibanez. Il 23 maggio essi sarebbero
atterrati su un aerodromo di fortuna e nascosto, sempre in Bolivia. Quivi
Fiano avrebbe avuto una conversazione con il ricercato Roberto Suarez
jun. circa la qualità della cocaina. Suarez avrebbe detto a Fiano che la
merce sarebbe giunta di lì a poco e dichiarato inoltre di aver esaminato
circa 1700 kg di cocaina per scegliere quella di miglior qualità destinata
alla fornitura. Fiano avrebbe comunicato a Suarez che se tutto fosse andato
bene, si sarebbero potuti concludere ulteriori affari. Un'ora più tardi
sarebbe atterrato un Chessna 210 con un carico di 32 sacchi di cocaina,
che sarebbero stati trasferiti nell'aereo di Fiano. Il velivolo sarebbe
ripartito poi per Miami, dove sarebbe giunto il 25 maggio 1980.

    La domanda d'estradizione fu comunicata a Suarez il 24 marzo 1982. Il
ricercato fece opposizione, che fu sviluppata dal suo patrocinatore
con memoriali del 9 e del 24 giugno 1982; di quest'ultimo esposto fa
parte un parere giuridico rilasciato dal prof. Stratenwerth il 18 giugno
1982. Il 23 giugno 1982 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha
trasmesso gli atti al Tribunale federale per il giudizio di sua competenza
(art. 23/24 LEstr), accludendovi un rapporto 15 giugno 1982 dell'Ufficio
federale di polizia. Quest'ultimo, con succinte osservazioni complementari
del 1o luglio 1982, ha poi inviato al Tribunale federale uno scritto
28 giugno 1982 con cui l'opponente ha prodotto un ulteriore parere del
prof. Cherif Bassiouni del 25 giugno 1982. Infine, con lettera del 30
luglio 1982, il legale del ricercato ha trasmesso al Tribunale federale
nuova documentazione proveniente dagli Archivi del Dipartimento di Stato
americano e concernente il caso d'estradizione dei coniugi Terhune,
richiesti dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- a) L'estradizione reciproca dei delinquenti fra gli Stati Uniti
e la Svizzera è retta dal Trattato di estradizione del 14 maggio 1900,
completato dai Trattati addizionali del 10 gennaio 1935 e del 31 gennaio
1940 (RS 0.353.933.6). Inapplicabile in materia d'estradizione è invece
il Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra la Svizzera e gli Stati Uniti
e concernente l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (RS
0.351.933.6; cfr. art. 2 n. 1 lett. a).

    Le disposizioni del Trattato d'estradizione prevalgono su quelle della
legge federale sull'estradizione (LEstr), che può però esser tenuta in
considerazione per interpretarlo e colmarne le lacune, a condizione che
ciò non porti a risultati in contrasto con il Trattato (DTF 105 Ib 296
consid. 1a, 102 Ia 319 consid. 1, 101 Ia 406/7 consid. 1a).

    b) Gli Stati Uniti e la Svizzera sono inoltre entrambi parti della
Convenzione unica sugli stupefacenti, conclusa a Nuova York il 30 marzo
1961 (RU 1970, pag. 802 segg.): questa Convenzione è stata ratificata
dalla Svizzera il 23 gennaio 1970 ed è entrata in vigore il 22 febbraio
1970; per gli USA, l'adesione risale al 25 maggio 1967 e l'entrata in
vigore al 24 giugno 1967. La Svizzera è inoltre parte della Convenzione
internazionale per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti,
conclusa a Ginevra il 26 giugno 1936, a cui gli Stati Uniti non hanno
aderito (RU 1953, pag. 191 segg.).

    Su queste Convenzioni, in quanto rilevanti per il caso in esame,
si tornerà in seguito.

    c) Nelle procedure dipendenti dall'art. 23 LEstr, il Tribunale federale
esamina liberamente se le condizioni per accordare l'estradizione sono
adempiute, e non è legato ai soli motivi sollevati dall'opponente. L'esame
del Tribunale federale può estendersi anche alle questioni formali, su cui
spetta in primo luogo all'Ufficio federale di polizia di pronunciarsi, a
meno che su di esse già si sia definitivamente pronunciato il Consiglio
federale (DTF 105 Ib 296 consid. 1b, 101 Ia 62 segg. consid. 3, 421
consid. 1c, 100 Ia 410 consid. 1c).

Erwägung 3

    3.- Sotto il profilo formale, Suarez sostiene che la documentazione
presentata a sostegno della domanda sarebbe insufficiente e
non corrisponderebbe a quanto stabilito dall'art. V cpv. 2 del
Trattato. Secondo questa disposizione, la domanda dev'esser accompagnata da
una copia conforme e debitamente vidimata dal mandato d'arresto emanato
dal magistrato competente del paese in cui fu commessa l'infrazione,
come pure da copie vidimate delle deposizioni o altre prove sul cui
fondamento è stato emesso il mandato d'arresto. Questi documenti debbono
contenere l'indicazione precisa dell'infrazione incriminata al ricercato,
del luogo in cui è stata commessa e della data.

    Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, con riferimento
a norme analoghe contenute in trattati del sistema continentale europeo,
che queste disposizioni debbono in genere esser interpretate alla luce
della finalità che perseguono, che è quella di consentire alla Parte
richiesta di qualificare i fatti per rapporto al diritto d'estradizione,
in particolare per stabilire che il reato non è avvenuto sul territorio
della Parte richiesta, per escludere che l'azione sia prescritta secondo
le leggi dello Stato ove il ricercato ha trovato rifugio, come pure
per qualificare il reato e consentire un giudizio sull'eventuale natura
politica dello stesso (DTF 101 Ia 62 e rif., 421 consid. 2).

    Non v'è alcun motivo per interpretare più severamente o
restrittivamente queste disposizioni circa la documentazione richiesta,
allorquando si tratta dell'esame da parte del giudice d'estradizione
svizzero di richieste presentate dagli Stati Uniti e ciò in ragione
del fatto che, per la diversa concezione del diritto anglosassone, il
giudice dell'estradizione americano si riserva, nel caso inverso, di
esaminare preliminarmente la colpevolezza del ricercato, ed a tal fine
può aver bisogno di maggiori ragguagli che non il giudice svizzero, che
non procede invece a codesto esame. Questa diversità dei due sistemi è
d'altronde esplicitamente sottolineata nell'articolo I cpv. 1, seconda e
terza frase del Trattato: in quest'ultima è espressamente precisato che,
per quanto riguarda la Svizzera, "l'estradizione avrà luogo in base alle
leggi ivi in vigore al tempo della domanda" (cfr. anche il messaggio del
Consiglio federale del 25 settembre 1900 in FF franc. 1900 IV pag. 244 e,
per l'analogo caso del Trattato con la Gran Bretagna, DTF 101 Ia 408/9
consid. 3). Ciò posto, è sufficiente constatare che è stato prodotto
l'ordine d'arresto emanato dal competente magistrato americano il 9 giugno
1980 e che nessuno afferma che tale ordine sia stato successivamente
revocato. Che l'Indictment originario del 3 giugno 1980 sia stato
sostituito da quello del 2 dicembre 1981, prodotto con la domanda, non è
rilevante ai fini del giudizio. A ciò nulla muta neppure la circostanza
che l'Affidavit dell'Attorney Graham, che si limita praticamente a
descrivere i fatti addebitati al ricercato ed a qualificarli secondo il
diritto americano, e l'Affidavit dell'agente speciale Fiano siano stati
protocollati ai fini della domanda estradizionale in epoca successiva
all'ordine d'arresto. Altrettanto irrilevante è la circostanza per
cui l'Attorney Graham, nel riferire il contenuto della dichiarazione
dell'agente Fiano, sia incorso manifestamente in un'inesattezza,
attribuendo a Suarez una dichiarazione che - stando al protocollo
testimoniale di Fiano - è dello stesso Fiano.

    Se ne deve concludere che, ai fini dell'esame che compete al giudice
svizzero dell'estradizione, la documentazione annessa alla domanda
è sufficiente e che le obiezioni di natura procedurale sono pertanto
infondate. Conformemente alla domanda d'estradizione, si deve quindi
ritenere che le autorità americane intendono perseguire il ricercato
tanto per aver cospirato ai fini di importare, quanto per aver importato
cocaina nel quantitativo allegato dalla Bolivia negli Stati Uniti. Non
v'è alcuna ragione - contrariamente all'opinione del ricercato - per
limitare l'esame all'imputazione di "conspiracy", la sola contenuta nel
primo Indictment e la sola indicata nell'atto d'arresto.

Erwägung 4

    4.- Secondo l'art. II n. 13 del Trattato, le infrazioni alle
disposizioni concernenti gli stupefacenti costituiscono reati
estradizionali alla condizione che esse comportino in Svizzera una pena
privativa della libertà di un anno almeno e che negli Stati Uniti siano
punibili come crimini (felony). Determinanti, nel caso di una persona
ricercata, sono le pene edittali (DTF 97 I 381 dd). Queste condizioni
sono adempiute. La pena prevista dal diritto americano per la violazione
dei §§ 963 e 952 del titolo 21 è di 15 anni per ognuno dei reati: questi
costituiscono quindi crimini (felony) ai sensi del titolo 18 § 1 USC
(cfr. DTF 97 I 379 consid. 4a). La pena edittale prevista in Svizzera per
casi gravi di violazione dell'art. 19 LS - com'è indubbiamente il presente
- è della reclusione, risp., della detenzione non inferiore all'anno
(art. 19 n. 1 e 2 LS). A giusta ragione, pertanto, l'opponente non solleva
neppure la questione dell'adempimento dei requisiti convenzionali circa
il minimo della pena comminata.

Erwägung 5

    5.- Il ricercato sostiene innanzitutto che per l'accusa di "conspiracy"
fa difetto il requisito della doppia incriminazione. Supposti avvenuti in
Svizzera i fatti che si pretendono verificati negli Stati Uniti, l'autore
di essi non potrebbe esser in Svizzera contemporaneamente perseguito per
aver intenzionalmente importato un determinato quantitativo di cocaina
(art. 19 n. 1 cpv. 3 LS) e per aver fatto preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6
LS) per importare la medesima quantità di cocaina: tra l'infrazione,
costituita dal preparativo, e quella costituita dalla commissione del
reato sussisterebbe infatti solo concorso improprio, non concorso reale,
per cui la seconda infrazione assorbirebbe la prima.

    In materia di stupefacenti, la questione di sapere se tra l'infrazione
costituita dal preparativo e l'infrazione costituita dalla commissione
del reato sussista un concorso reale oppure soltanto un concorso
improprio non può in diritto svizzero avere risposta univoca: essa
dipende infatti dalle circostanze di fatto, segnatamente dalla relazione
tra l'atto preparatorio e il reato portato a termine. Se il preparativo
si esaurisce in quanto appare indispensabile per l'esecuzione del reato
commesso integralmente, v'è concorso improprio e l'infrazione costituita
dall'atto preparatorio è assorbita da quella del reato perfezionato, alla
stessa guisa che - di norma - il reato consumato assorbe il tentativo
come fase del reato portato a termine: concorso reale sussiste invece
allorquando il preparativo va oltre e costituisce o può costituire atto
preparatorio per altri reati (sentenza inedita del 21 dicembre 1977
in re Connell, consid. 7b; cfr. anche, nell'analoga materia di reati
commessi con esplosivi, DTF 103 IV 242/45 consid. 1; inoltre: SCHÜTZ,
Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel
vom 3. Oktober 1951 in der Fassung vom 20. März 1975, tesi Zurigo 1980,
pag. 128). Non occorre tuttavia approfondire oltre la questione. Infatti,
quand'anche si ammettesse la tesi di un concorso improprio, sostenuta con
buoni argomenti dal ricercato, la suddetta circostanza non consentirebbe
comunque di negare in casu - come già è stato deciso nella sentenza Connell
(consid. 7c) - il requisito della doppia incriminabilità.

    a) Va tenuto innanzitutto presente che uno Stato estero può risolvere
il problema del concorso in modo diverso da quello stabilito dal diritto
svizzero. Ciò vale, ad esempio, per gli Stati Uniti: chi prepara con altri
l'importazione illegale di un quantitativo determinato di stupefacenti
e procede poi all'importazione del predetto quantitativo può esservi
condannato cumulativamente sia per "conspiracy", ossia per far parte di
un'associazione diretta a commettere quel reato, sia per importazione
illegale di stupefacenti. Le autorità statunitensi ravvisano tra i due
atti un concorso reale e non un concorso improprio. La giurisprudenza
del Tribunale federale ha tenuto conto di tale concezione, accordando
senza riserva l'estradizione di un cittadino americano ricercato dagli
Stati Uniti tanto per "conspiracy", quanto per importazione illegale
di stupefacenti (DTF 101 Ia 533 segg.). In linea di massima, la prassi
giurisprudenziale svizzera tende ad accordare l'estradizione per reati che,
se commessi in Svizzera, sarebbero secondo il diritto svizzero assorbiti
da altro reato, ma che sono puniti separatamente dal diritto dello
Stato richiedente, alla condizione - beninteso - che si tratti in ambo
i casi di reati estradizionali (cfr. al proposito DTF 60 I 216/217, 50 I
262). Ciò si giustifica pel fatto che, sotto il profilo estradizionale,
è determinante la punibilità dei fatti considerati, indipendentemente
dalla "figura juris" che sia loro riconosciuta nell'uno o nell'altro
Stato. Lo scopo dell'istituto dell'estradizione, ossia la cooperazione
nella repressione della delinquenza, verrebbe in parte meno, ove si
dovesse pretendere che sia lo Stato richiedente che lo Stato richiesto
abbiano a sussumere giuridicamente sotto uno stesso reato i fatti per i
quali l'estradizione si giustifica. Ciò significherebbe altresì non tener
conto sufficientemente della diversità dei sistemi giuridici, riferita
a fatti la cui repressione in ambedue gli Stati è pacifica e, come nella
fattispecie, addirittura prescritta da una Convenzione internazionale. È
quindi, ad esempio, senza dubbio possibile concedere l'estradizione
per rapina e per lesioni personali gravi, commesse in occasione della
rapina, ad uno Stato nel quale tali reati siano puniti separatamente,
ossia nel quale il reato di lesioni personali non sia assorbito da quello
della rapina qualificata, come è invece il caso in Svizzera in virtù
dell'art. 139 cpv. 2 CP (cfr. sentenza 21 dicembre 1977 in re Donadoni,
consid. 6c non pubblicato in DTF 103 Ia 624 segg.).

    b) Abbondanzialmente può osservarsi che i preparativi di cui
all'art. 19 n. 1 cpv. 6 LS, laddove siano per diritto svizzero assorbiti
nel reato configurato nei cpv. 1 a 5 e quindi non punibili come tali,
non sono peraltro neppure in Svizzera irrilevanti come atti a sé stanti
e possono anzi essere produttivi di specifici effetti giuridici. Senza
parlare della funzione che tali atti preparatori possono assumere,
ad esempio per le loro modalità, nella determinazione della pena del
reato condotto a termine (cfr. DTF 107 IV 61), tali atti, se compiuti nel
periodo di prova consecutivo ad una condanna con sospensione condizionale
della pena, possono comportare per l'interessato le conseguenze previste
nell'art. 41 n. 3 CP (revoca del beneficio, prolungamento del periodo di
prova, ecc.), anche se il reato che dà origine al concorso improprio si è
perfezionato solo dopo la scadenza del periodo di prova; lo stesso dicasi
per i preparativi compiuti durante il periodo di liberazione condizionale
ai sensi degli art. 38 e 45 CP. Poiché anche in caso di concorso improprio
i preparativi sono suscettibili di rilevanza penale secondo l'ordinamento
svizzero, non si vede per quale ragione essi non possano dar luogo ad
estradizione a favore di uno Stato che non ne ammetta l'assorbimento nel
reato condotto a termine, ossia che, a norma della propria disciplina
giuridica, non ammetta, con riferimento a tali preparativi, il concorso
improprio.

    c) Sostanzialmente nella stessa obiezione del concorso improprio si
risolve quella contenuta nel parere del prof. Stratenwerth, per il quale
a Suarez potrebbe rimproverarsi semmai una vendita di cocaina commessa
e perfezionata (DTF 105 IV 327 segg.) in Bolivia, vendita per la quale
l'estradizione non è richiesta e che assorbirebbe, in una relazione di
concorso improprio, ogni partecipazione del venditore al reato commesso
dall'acquirente della droga, cioè alla susseguente importazione della
cocaina negli Stati Uniti. Anche sotto questo profilo valgono - mutatis
mutandis - le considerazioni che si sono svolte sopra.

    Inoltre si deve tener presente la particolare disciplina stabilita
in materia di lotta contro gli stupefacenti dal diritto internazionale
convenzionale (sentenza Connell, consid. 7c/cc). L'art. 36 n. 2 lett. a(i)
della Convenzione unica sugli stupefacenti ha infatti espressamente sancito
che ciascuna delle infrazioni contemplate nel n. 1 dello stesso articolo
dev'essere considerata come un'infrazione distinta se dette infrazioni
sono commesse in Stati diversi. Il n. 1 dell'art. 36, dal canto suo,
richiama le infrazioni in materia di stupefacenti punibili negli Stati
membri della Convenzione; tra di esse sono da comprendersi per la Svizzera
anche i "preparativi" di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 6 LS. La Svizzera non
ha formulato alcuna riserva tendente a limitare l'ambito d'applicazione
dell'art. 36 n. 2 lett. a della Convenzione unica. Ne discende che essa,
aderendo a tale Convenzione, ha anche assunto l'impegno di considerare,
agli effetti estradizionali, quale infrazione a sé stante qualsiasi
infrazione in materia di stupefacenti commessa in uno Stato estero e che
in conseguenza non può, in sede di cooperazione nella repressione penale
dei reati in materia di stupefacenti, negare l'estradizione per il fatto
che, secondo il diritto svizzero, sussisterebbe concorso improprio tra il
reato per il quale l'estradizione è chiesta ed altro reato che lo avrebbe
assorbito e che dovrebbe essere oggetto di un procedimento penale in uno
Stato terzo (in concreto la Bolivia). In altri termini, aderendo alla
citata disposizione convenzionale, la Svizzera ha rinunciato ad eccepire,
quale motivo per negare un'estradizione nella materia di cui trattasi,
il concorso improprio secondo il diritto svizzero. È vero che la prima
frase dell'art. 36 n. 2 della Convenzione unica riserva espressamente,
oltre le disposizioni costituzionali di ogni Parte, il "rispettivo
sistema giuridico" e la "legislazione nazionale". Tale generica riserva,
in particolare se considerata alla luce delle considerazioni svolte
sopra circa l'opportuno rispetto di sistemi giuridici diversi, che non
urtino l'ordine pubblico, non può tuttavia restringere - in assenza di
una riserva specificamente formulata dalle autorità svizzere - l'obbligo
assunto dalla Svizzera. Lo scopo perseguito dall'art. 36 n. 2 lett. a(i)
della Convenzione unica, il quale può essere realizzato soltanto con
un'ampia cooperazione internazionale, non consente un'interpretazione
restrittiva di detta norma: essa va interpretata alla luce della
solidarietà internazionale nella lotta contro gli stupefacenti ed applicata
restrittivamente soltanto laddove esistono in senso contrario imperiose
esigenze dell'ordinamento nazionale, ciò che non è manifestamente il caso
per quanto concerne la questione del concorso improprio.

    Ne viene che le obiezioni dedotte dall'esistenza di un concorso
improprio tra la cospirazione per l'importazione e l'importazione di
cocaina negli Stati Uniti, da un lato, rispettivamente la vendita di
cocaina in Bolivia e la partecipazione o complicità all'importazione
negli Stati Uniti, dall'altro, non possono fondare - sotto il profilo
estradizionale - l'eccezione di mancanza del requisito della doppia
incriminabilità.

Erwägung 6

    6.- Secondo l'opponente, mancherebbe negli atti la benché minima prova
che egli fosse consapevole che la droga venduta in Bolivia era destinata
ad essere importata negli Stati Uniti. Con questa obiezione, tuttavia,
il ricercato si limita a contestare la propria colpevolezza, analogamente
a quanto avviene allorquando egli si proclama assolutamente estraneo a
tutti i fatti addebitatigli. Per costante giurisprudenza, la questione
della colpevolezza - riservate eccezioni che qui non ricorrono - sfugge
al giudice svizzero dell'estradizione ed è riservata a quello americano
del merito (DTF 101 Ia 611 consid. 2, 424 consid. 5, 95 I 467 consid. 5).

Erwägung 7

    7.- a) Il ricercato, fondandosi su un parere del prof.  Bassiouni,
sostiene inoltre che, pur non potendosi negare che gli Stati Uniti
posseggano, secondo l'attuale evoluzione della loro giurisprudenza,
giurisdizione per perseguire reati del genere di quello qui esaminato,
commessi in realtà fuori del loro territorio, l'esistenza di codesta
giurisdizione non è sufficiente a giustificare l'estradizione secondo
l'art. I del Trattato, poiché il termine "territorio" dovrebbe esser
qui inteso nel senso stretto che corrispondeva alla volontà delle Parti
contraenti nel 1900, al momento della stipulazione del Trattato. Producendo
la relativa documentazione degli Archivi del Dipartimento di Stato
americano, egli richiama inoltre il caso dei coniugi Terhune, ove il
magistrato inglese richiesto dell'estradizione agli USA dei predetti -
cittadini americani accusati di reati di falso - l'aveva rifiutata, con
la motivazione che l'attività delittuosa si era svolta al di fuori del
territorio degli Stati Uniti, ancorché su una base militare americana.

    Ai fini del giudizio, non è però necessario esaminare se, come
sostenuto nel parere, il termine di "territorio" debba esser veramente
interpretato nel senso oltremodo restrittivo auspicato dall'autore,
il che è quantomeno dubbio. Né d'altra parte giova all'opponente la
decisione negativa emanata dal magistrato inglese nel caso Terhune,
indipendentemente dal fatto che tale decisione non sarebbe comunque
vincolante per il giudice svizzero dell'estradizione.

    Non si può disattendere infatti che la Svizzera e gli Stati Uniti
sono parti anche della Convenzione unica di Nuova York. Ora, non solo
la Convenzione impegna gli Stati a considerare ciascuna infrazione come
infrazione distinta [art. 36 n. 2 lett. a(i)], ma essa (art. 36 n. 2
lett. b) dichiara auspicabile che le infrazioni contemplate al n. 1
e al comma (ii) della lett. a del n. 2 siano considerate come casi
d'estradizione ai sensi d'ogni trattato d'estradizione concluso o da
concludersi fra le Parti, e siano riconosciute come casi d'estradizione tra
le Parti che non subordinano necessariamente l'estradizione all'esistenza
di un trattato o della reciprocità, alla sola condizione che l'estradizione
sia conforme alla legislazione della Parte richiesta e che il reato non
debba esser considerato insufficientemente grave. Di questa disposizione
della Convenzione unica di Nuova York si deve manifestamente tener conto
interpretando in materia di reati concernenti gli stupefacenti il Trattato
d'estradizione con gli Stati Uniti: comunque sia, un'interpretazione
favorevole all'applicabilità del Trattato e all'efficacia della
collaborazione internazionale in materia di repressione del traffico
degli stupefacenti non può certo costituirne violazione.

    In questo contesto non è fuori luogo ricordare come, in materia
d'estradizione, la Convenzione unica di Nuova York del 1961 segni un
regresso rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1936, il cui art. 9
- espressamente abrogato dalla Convenzione unica (art. 44 n. 2) -
imponeva alle parti come obbligatorio in tema d'estradizione ciò che la
Convenzione unica si limita oggi a dichiarare auspicabile (souhaitable)
(cfr. il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1968 in FF 1968
I pagg. 1016/1020; ENCYCLOPÉDIE DALLOZ, Droit international, vol. II,
"Stupéfiants", pag. 873 segg., in part. n. 29/34). Questo risultato
paradossale ha indotto la Svizzera, allorquando ha aderito alla Convenzione
unica, a far uso della facoltà concessale dall'art. 44 n. 2 di detta
Convenzione, e a dichiarare che essa mantiene in vigore l'art. 9 della
Convenzione del 1936 (cfr. RU 1970, pag. 839).

    Anche se è vero - come avverte il messaggio del Consiglio federale
(FF 1968 I pag. 1022) - che tale dichiarazione esplica effetti obbligatori
solo nei confronti di quegli Stati, parti della Convenzione del 1936, che,
aderendo alla Convenzione unica, esprimono (come ad esempio ha fatto la
Francia: cfr. RU 1970, pag. 838) una dichiarazione analoga, essa documenta
tuttavia la volontà della Svizzera - della quale va tenuto debito conto -
di considerarsi impegnata nel modo più incisivo previsto dalla Convenzione
di Ginevra del 1936 in materia di estradizione.

    b) A parte ciò, non può essere ignorato che, secondo la descrizione
dei fatti contenuta nella domanda e nei documenti allegati, parte dei
fatti che concorrono a fondare l'accusa di "conspiracy" si sono svolti -
così l'incontro di Ibanez con Fiano a Miami - sul territorio degli Stati
Uniti: quale compartecipe di tale "conspiracy", Suarez deve lasciarsi
opporre anche le azioni commesse direttamente negli Stati Uniti da altri
correi (SCHULTZ, in ZBJV 112/1976, pag. 450). Per il resto, non giova
all'opponente neppure il riferimento alla critica espressa da questo
autore nel commento alla sentenza Lynas (DTF 101 Ia 533 segg.): questa
critica, di cui il Tribunale federale ha peraltro tenuto conto (DTF
105 IV 326 segg.), concerne infatti la sola applicazione del principio
dell'ubiquità, ma non investe affatto il merito di quella sentenza,
a cui l'autore espressamente sottoscrive.

Erwägung 8

    8.- Suarez sembra inoltre sostenere che l'estradizione dovrebbe esser
negata - con riferimento all'Affidavit di Fiano - perché la procedura
americana si fonderebbe sull'attività abusiva di agenti provocatori.

    L'eccezione è infondata. Giusta l'art. 23 cpv. 2 LS, disposizione
introdotta con la novella del 20 marzo 1975, in vigore dal 1o agosto
successivo, il funzionario che, a scopo d'indagine, accetta direttamente o
per il tramite di una terza persona un'offerta di stupefacenti oppure che,
direttamente o per il tramite di una terza persona, riceve stupefacenti
non è punibile anche se non ha rivelato la sua identità e funzione. La
disposizione è stata introdotta per facilitare alla polizia le indagini in
un campo in cui esse sono particolarmente difficili: il traffico illecito
degli stupefacenti costituisce infatti un esempio del tipo perfetto di
crimine organizzato (messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1973 in
FF 1973 I pag. 1127). Non può quindi rimproverarsi alle autorità americane
di esser ricorse, nella lotta contro il traffico degli stupefacenti,
a mezzi di cui anche i funzionari svizzeri potrebbero avvalersi.

Erwägung 9

    9.- L'opposizione dell'estradando è quindi infondata e dev'essere
respinta, e l'estradizione accordata senza restrizione per i fatti
menzionati nella domanda. In applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LEstr,
all'estradizione sarà tuttavia dato seguito soltanto dopo che il
procedimento penale attualmente in corso contro il ricercato sarà concluso
e scontata un'eventuale condanna, con riserva dell'estradizione provvisoria
a fini processuali giusta l'art. 13 cpv. 2 LEstr.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    L'opposizione è respinta ed è accordata l'estradizione dell'opponente
per i fatti menzionati nella domanda d'estradizione.