Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 492



108 Ib 492

84. Sentenza 15 dicembre 1982 della I Corte di diritto pubblico nella
causa Maurino S.A. contro Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Art. 5 Abs. 1, Art. 7 Abs. 3 und Art. 69 EntG; Enteignung von
Nachbarrechten.

    1. Kompetenzaufteilung zwischen Zivilrichter und
Eidg. Schätzungskommission gemäss Art. 69 Abs. 1 EntG (Bestätigung der
Rechtsprechung; E. 2).

    2. Gehen von einem Steinbruch Immissionen aus, die von den Nachbarn
in Kauf genommen wurden, ohne dass jedoch eine als Grunddienstbarkeit
ausgestaltete Duldungspflicht bestand, so steht dem Eigentümer aufgrund
von Art. 5 Abs. 1 EntG kein Ersatzanspruch für die Vorkehren zu, die er zum
Schutze der auf den Nachbargrundstücken erstellten Autobahn treffen muss:
Diese Vorkehren dienen ja dazu, die vom Steinbruch ausgehenden Immissionen
von der Autobahn fernzuhalten, und nicht umgekehrt (E. 3, 4 und 6).

    3. Die Tatsache, dass diese Immissionen nicht vom Werke des Enteigners
ausgehen, steht auch der Anwendung von Art. 7 Abs. 3 EntG entgegen, welcher
den Enteigner zur Abwehr der mit seinem Unternehmen verbundenen Gefahren
und Nachteile verpflichtet. Zuständig zur Anordnung solcher Vorkehren
ist übrigens nicht die Eidg. Schätzungskommission, sondern die über die
Einsprachen entscheidende Instanz: im vorliegenden Fall der Regierungsrat
des Kantons Tessin (E. 5).

    Art. 116 Abs. 1 EntG: Verfahrenskosten.

    4. Trotz des vollständigen Unterliegens der Enteigneten rechtfertigt es
sich, die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Regel entsprechend
im konkreten Fall dem Enteigner aufzuerlegen, doch ist von der Zusprechung
einer Parteientschädigung abzusehen (E. 7).

Sachverhalt

    A.- La Maurino S.A. è proprietaria in territorio di Personico e Iragna,
sulla sponda destra del Ticino, di fondi aventi un'estensione di ca.
50'000 m2, sui quali essa sfrutta sin dal 1926 due cave di granito, la cui
esistenza risale al 1898. Nell'ambito della procedura espropriativa avviata
per la costruzione della strada nazionale N2, la società, per quanto non
astretta a cedere terreni per quest'opera, sita in sponda sinistra del
Ticino ad una distanza minima dai suoi fondi di 100 m, notificò una pretesa
d'indennità di complessivi Fr. 3'310'000.--. Di tale importo interessano
qui ancora due poste. La prima, di Fr. 2'915'000.--, è motivata con
i maggiori costi che alla ditta deriveranno dal cambiamento del metodo
d'estrazione, reso necessario dalla vicinanza dell'opera autostradale e
dallo spostamento di due elettrodotti in prossimità della cava. L'altra
posta, di Fr. 25'000.--, è motivata con la maggiorazione dei premi di
assicurazione di responsabilità civile, dovuta alla vicinanza della
strada e degli elettrodotti. Precisava la richiedente d'esser disposta a
rinunciare alla prima di queste domande qualora lo Stato predisponesse a
sue spese una protezione dei due elettrodotti e la tenesse indenne delle
pretese di terzi per danni che fossero provocati dal tradizionale metodo
di escavazione del materiale e connesso brillamento di mine. Lo Stato del
Cantone Ticino si è integralmente opposto alla richiesta. La Commissione
federale di stima del 13o Circondario (CFS) si è pronunciata con decisione
del 3 marzo 1982. Essa ha integralmente respinto le pretese della Maurino
S.A., la quale impugna questa decisione con tempestivo ricorso di diritto
amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La ricevibilità del ricorso è manifesta (art. 77 LEspr e 115
OG). La ricorrente si adagia espressamente (ed a giusta ragione) alla
decisione della CFS, nella misura in cui questa le ha negato indennità a
dipendenza dei maggiori percorsi che i suoi automezzi debbono effettuare
a causa della modificazione della rete stradale. Oggetto d'esame sono
unicamente le pretese motivate con l'aumento dei costi di estrazione e
dei premi di assicurazione.

Erwägung 2

    2.- La CFS si è considerata competente a decidere della vertenza
ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LEspr. Essa ha argomentato che non è
contestato in causa che la Maurino S.A., quale proprietaria di fondi,
sia anche titolare di diritti di vicinato, ma che lo Stato contesta
soltanto la lesione di tali diritti. In questa misura, l'opinione
della CFS è sicuramente fondata: la giurisprudenza ormai consolidata del
Tribunale federale considera infatti che il giudice dell'espropriazione è
competente per esprimersi tanto sul contenuto del diritto di vicinato,
quanto sulla violazione dello stesso e sull'indennità, poiché tali
questioni sono intimamente connesse (DTF 101 Ib 58, 289; 94 I 299). Del
pari, la competenza della CFS dev'essere ammessa nella misura in cui
essa debba decidere se i diritti cui si appella l'espropriato possano,
per loro natura, costituire oggetto d'espropriazione (DTF 101 Ib 57
segg. consid. 2). Invece la competenza della CFS parrebbe da negare, ove
fosse contestata l'esistenza stessa di "diritti acquisiti", altri che
quelli di vicinato, cui la ricorrente sembra voler far capo (sentenza
citata). Questo problema può tuttavia rimanere aperto. Infatti nessuna
delle parti pone in dubbio la competenza della CFS a pronunciarsi su
tutti i quesiti sottopostile e nella risposta al ricorso lo Stato
dichiara espressamente di non aver sollevato né voler sollevare la
questione della competenza. In simili condizioni il Tribunale federale,
legato alle conclusioni delle parti, deve ritenere che sussistesse fra
di loro un accordo ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 LEspr (cfr. DTF 94 I
298), e che quindi la CFS fosse abilitata a decidere anche su eventuali
pregiudiziali riservate al giudice civile secondo il primo capoverso
dello stesso articolo.

Erwägung 3

    3.- Nella decisione impugnata la CFS ha inanzitutto esposto che
giusta l'art. 5 LEspr anche i diritti risultanti dalle disposizioni
sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato possono
costituire oggetto di espropriazione e che nel novero di questi diritti
rientrano non solo quelli di difesa contro le immissioni eccessive dai
fondi vicini accordati al proprietario dall'art. 684 CC, ma anche quelli
che gli riconoscesse il diritto privato cantonale riservato, in materia
di scavi, costruzioni e norme edilizie in genere, dall'art. 686 CC (DTF
106 Ib 236, 102 Ib 352 e rif., 101 Ib 61 segg. consid. 3bb e la dottrina
citata). Ciò premesso, la CFS ha però tosto escluso che un obbligo di
risarcimento possa venir fondato sulle disposizioni predette, osservando
che nel caso in esame non sono in discussione immissioni provenienti
dall'autostrada sul fondo della ricorrente, bensì immissioni dalle cave
sfruttate dalla ricorrente sui fondi limitrofi.

    Questo modo di considerare le cose merita piena conferma. Esso
corrisponde esattamente all'argomentazione che il Tribunale federale ha
svolto nella sentenza Säurefabrik und Chemische Fabrik Schweizerhalle
c. Cantone di Basilea-Campagna, parzialmente pubblicata in DTF 101 Ib
166 segg., sentenza che, verosimilmente, è sfuggita all'attenzione delle
parti ed anche della stessa CFS. Come nel presente, veniva in quel caso
richiesto al proprietario della strada nazionale, che passava in confine
del fondo industriale, un'ingente indennità destinata a rimborsare
le spese che l'industria aveva affrontato per modificare il proprio
impianto di produzione e per eliminare emanazioni di triossido di zolfo
(SO3) che, benché non nocive (secondo quanto si adduceva) alla salute,
favoriscono la formazione di nebbia e d'inverno possono provocare ghiaccio
sull'autostrada. Il Tribunale federale rilevò che la richiedente, lungi
dal chiedere indennità per immissioni eccessive che doveva tollerare in
ragione dell'interesse pubblico dell'opera, chiedeva un compenso per i
provvedimenti che essa stessa aveva dovuto adottare per ridurre emissioni
pericolose sull'autostrada: il che è quanto dire che essa invocava un
proprio diritto di perturbare. Il Tribunale federale ribadì che, se è
vero che l'art. 684 CC non vieta qualsiasi emissione, ma soltanto quelle
eccessive, la misura della loro tollerabilità dipende dalla situazione
e destinazione dei fondi o dall'uso locale, i quali entrambi possono
mutare. A favore del proprietario non si creano diritti acquisiti, neppure
per priorità o preesistenza. L'art. 684 CC non conferisce al vicino il
diritto di molestare. Per questo, un'applicazione dell'art. 5 LEspr a
tutela del vicino perturbatore è esclusa (DTF 101 Ib 168/69, consid. 3a,
b; cfr. il consenso di HUBER, ZbJV 1977, pagg. 101/2; vedi inoltre DTF 88
II 12 segg., 55 II 247; HAAB, n. 19 ad art. 684 CC; MEIER-HAYOZ, n. 137
segg. ad art. 684 CC). Nella stessa sentenza il Tribunale federale affermò
che non si giunge a risultato diverso neppure considerando le cose sotto
il profilo delle obbligazioni di polizia incombenti al perturbatore:
l'obbligo generale di polizia di non perturbare non può convertirsi in
un diritto di perturbare per il motivo che il perturbatore ha fruito sin
qui di una certa tolleranza (DTF 101 Ib 169, consid. 3c).

    Si rilevi del resto che il Tribunale federale ha altrove precisato
che la soppressione o limitazione di un uso della proprietà sin qui
praticato può costituire espropriazione materiale solo se tale uso era
legittimo, rispettivamente se non aveva cessato di esserlo dopo esser stato
inizialmente legittimo (DTF 106 Ia 264 consid. 2a). Ci si può d'altronde
chiedere se lo sfruttamento della cava, e segnatamente l'estrazione
di materiale mediante il brillamento di mine, non soggiacciano alla
disposizione dell'art. 685 cpv. 1 CC, che è norma speciale per rispetto
all'art. 684 ed impone al proprietario che fa scavi di non danneggiare
i fondi dei vicini, provocandovi scoscendimenti, mettendoli in pericolo
o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano (MEIER-HAYOZ,
n. 64 ad art. 685/686). Ora, le obbligazioni imposte al proprietario da
codesta disposizione del diritto federale sussistono indipendentemente
dall'osservanza di norme cantonali, siano esse di diritto pubblico o
privato (ibidem, loc.cit. n. 77), ed è significativo che le opere di
premunizione necessarie debbono di regola esser eseguite sul fondo ove
lo scavo è intrapreso, senza che il proprietario possa disporre a tal
fine dei fondi vicini (ibidem, loc.cit. n. 77a).

    Se ne deve concludere con la CFS che la ricorrente non può invocare
la lesione da parte dell'ente espropriante di alcun diritto privato
desumibile dagli art. 679, 684, 685 CC.

Erwägung 4

    4.- A diversa conclusione si potrebbe giungere solo se la ricorrente
avesse dimostrato che a favore dei suoi fondi ed a carico dei fondi
vicini, ora occupati dall'autostrada o dagli elettrodotti spostati
in relazione alla costruzione di quest'ultima, sussistessero delle
servitù di tollerare le immissioni provocate dall'esercizio della cava
ed in particolare gli inconvenienti derivanti dal brillamento di mine
(cfr. MEIER-HAYOZ, n. 233 ad art. 684, n. 41 segg. e 54 ad art. 685/686,
n. 131 ad art. 680 CC). Sennonché la ricorrente non solo non dimostra,
ma neppure sostiene che simili servitù prediali a favore dei suoi fondi
siano state costituite per accordo o per usucapione. Ne discende che la
pretesa dell'espropriata è priva di fondamento anche sotto questo profilo.

    La ricorrente non può trarre argomento neppure dalla sentenza
Hüsler e litisconsorti c. Cantone di Berna, pubblicata in estratto in
DTF 106 Ib 231 segg. In quel caso, infatti, il Tribunale federale si è
limitato a dichiarare che talune disposizioni contenute in ordinamenti del
diritto amministrativo cantonale potevano in concreto esser assimilate a
norme di carattere privato e quindi esser equiparate a quelle riservate
dall'art. 686 CC, nella misura in cui tendevano a proteggere i proprietari
di fondi da cosiddette immissioni negative (privazione di luce, sole,
ecc.) provocate dai manufatti dell'autostrada. Come già si è sottolineato,
la ricorrente non fa né può far valere, nel concreto caso, che i suoi fondi
subiscano immissioni - positive o negative - provocate dall'autostrada.

Erwägung 5

    5.- Secondo l'art. 7 cpv. 3 LEspr, l'espropriante è tenuto a eseguire
gli impianti necessari al fine di proteggere il pubblico e i fondi vicini
dai pericoli e dagli inconvenienti che sono necessariamente connessi
con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbono esser
tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato. La ricorrente invoca
però a torto questa disposizione.

    In primo luogo, la CFS non ha competenza per decidere quali
provvedimenti l'ente espropriante sia tenuto ad adottare in applicazione
dell'art. 7 cpv. 3 LEspr. Come per i provvedimenti menzionati al cpv. 2
del medesimo articolo e per le misure indicate negli art. 42 e 43 LSN,
è esclusivamente competente a statuire l'autorità amministrativa chiamata
a pronunciarsi sulle opposizioni e, nella specifica materia delle strade
nazionali, in cui il procedimento d'opposizione è disgiunto da quello
di espropriazione in senso stretto, è competente l'autorità chiamata ad
approvare i progetti esecutivi, cioè, nel Cantone Ticino, il Consiglio
di Stato (DTF 104 Ib 352/53, consid. 2a e i riferimenti di giurisprudenza
e dottrina). A parte ciò, la fase di approvazione del progetto esecutivo
è ormai in casu superata da tempo.

    In secondo luogo, fosse data la competenza, è palese che l'art. 7
cpv. 3 LEspr sarebbe comunque inapplicabile, poiché i provvedimenti di cui
la ricorrente domanda l'esecuzione non sarebbero destinati a proteggere
la cava da pericoli derivanti dall'esercizio dell'autostrada, bensì
l'autostrada ed i due elettrodotti dai pericoli derivanti dall'esercizio
della cava.

Erwägung 6

    6.- La ricorrente invoca infine gli art. 65 e 67 della legge cantonale
sulla costruzione e manutenzione delle strade (LCMS). Sennonché, la
CFS è chiamata ad applicare la legge federale d'espropriazione, non la
legge cantonale sulla costruzione e manutenzione delle strade. Inoltre,
contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, non è affatto
possibile assimilare la disposizione dell'art. 67 LCMS alle norme
del diritto bernese menzionate nella sentenza Hüsler (DTF 106 Ib 231
segg.). Come già rilevato sopra (consid. 4), le disposizioni bernesi
istituivano infatti diritti di difesa contro immissioni negative
provenienti dall'autostrada. L'art. 67 LCMS, invece, si limita a ribadire
il principio per cui anche "diritti acquisiti" debbono cedere il passo
- contro indennità espropriativa - alla sicurezza della strada o della
circolazione (art. 65): ma esso non crea affatto simili diritti, di cui
non specifica neppure la natura. Ora, come già s'è visto, la ricorrente
non ha dimostrato di esser titolare di diritti connessi con la sua
proprietà fondiaria che, gravanti come oneri le proprietà circostanti,
siano suscettibili di espropriazione ai sensi dell'art. 5 LEspr ed idonei
a fondare una domanda d'indennità secondo gli art. 16 e 19 LEspr.

    Ne viene che il ricorso deve integralmente esser respinto.

Erwägung 7

    7.- Quanto alle spese, ci si può chiedere se, in considerazione
della sentenza pubblicata in DTF 101 Ib 166 segg., esse non debbano
esser poste almeno parzialmente a carico della ricorrente, che soccombe
integralmente. Tuttavia si può tener conto del fatto che detta sentenza era
sfuggita anche alla CFS, nonché della circostanza che sono in discussione
delicate questioni di principio. Non si può d'altronde ignorare che
verosimilmente la Maurino S.A. dovrà affrontare spese ingenti per
adattarsi alla nuova situazione. Si giustifica quindi di porre le spese
a carico dello Stato del Cantone Ticino. Un'attribuzione di ripetibili
alla ricorrente non entra invece in considerazione.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.