Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 465



108 Ib 465

79. Estratto della sentenza 15 luglio 1982 della II Corte di diritto
pubblico nella causa X. c. Camera di diritto tributario del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso
di diritto pubblico) Regeste

    Art. 132 und 90 WStB; Befugnisse der kantonalen Wehrsteuerverwaltung
im Steuerhinterziehungsverfahren.

    1. Muss die kantonale Rekurskommission auf eine Beschwerde
eintreten, die sich gegen die Mitteilung über die Einleitung eines
Steuerhinterziehungsverfahrens richtet, wenn mit der Mitteilung eine
Aufforderung zur Erteilung von Auskünften und zur Herausgabe von Unterlagen
verbunden ist? (E. 2).

    2. Voraussetzungen, unter welchen die kantonale Behörde, die Akten
eines Strafverfahrens gegen die Verantwortlichen einer Bank sichtet
und dabei auf Dokumente über Bankkunden stösst, die nicht Beteiligte
des Strafverfahrens sind, solche Dokumente berücksichtigen darf, um ein
Hinterziehungsverfahren gegen diese Kunden einzuleiten. (E. 3)

Sachverhalt

    A.- In seguito al dissesto finanziario che ha coinvolto la Banca
Weisscredit di Lugano e la Finanz- und Vertrauens-Handels Anstalt di Schaan
(FL), ad essa collegata, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni
(ACC) è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria a compulsare gli atti
del procedimento penale avviato nei confronti dei direttori dell'istituto.
Esaminando questi atti penali, l'ACC ha scoperto fra l'altro la lista dei
creditori dell'Anstalt, con i relativi nominativi: abilitata a consultare
anche questa lista, l'ACC ha così potuto costatare che la contribuente
N. X., domiciliata a C., aveva effettuato dei depositi presso la Finanz
Anstalt, senza denunciarli all'autorità fiscale. Essa ha quindi avviato
nei confronti della ricorrente una procedura per sottrazione d'imposta
agli effetti dell'IDN 17o, 18o et 19o periodo e dell'imposta cantonale
1973/74, 1975/76 et 1977/78. L'ACC ha notificato alla contribuente
l'apertura di questa procedura con diffida del 28 settembre 1979,
assegnandole nel contempo un termine di 30 giorni per la presentazione
delle sue osservazioni e di determinate informazioni.

    N. X. è insorta contro questa comunicazione dinanzi alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello (CDT), rilevando in sostanza
che l'autorità fiscale doveva limitare i propri accertamenti a fatti
riguardanti gli enti direttamente interessati nel dissesto, che la sua
posizione era comunque tutelata dal segreto bancario e che la procedura
contravvenzionale avviata nei suoi confronti era pertanto illecita. Con
sentenza del 28 maggio 1980, la CDT ha dichiarato il gravame inammissibile
poiché l'apertura da parte dell'autorità fiscale di una procedura per
sottrazione d'imposta non è un atto procedurale formale suscettibile
d'essere impugnato con reclamo o con ricorso. A titolo abbondanziale,
la CDT ha però esaminato anche il merito del ricorso, fondandosi sui
considerandi della sentenza 29 settembre 1978 in re Amministrazione
dell'imposta per la difesa nazionale del Cantone Ticino, prolata dal
Tribunale federale in un caso analogo: essa è giunta alla conclusione
che la ricorrente non poteva opporre all'ACC il segreto bancario o
professionale dell'Anstalt e che l'autorità fiscale non aveva compiuto
nulla di illecito consultando gli atti del procedimento penale.

    Contro la sentenza cantonale X. ha proposto un ricorso di diritto
amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale
federale di annullarla, unitamente alla procedura per sottrazione
d'imposta promossa dall'ACC, e protestando spese e ripetibili. Secondo
la ricorrente la CDT, nella misura in cui non ha ritenuto di entrare nel
merito del ricorso di prima istanza, ha commesso diniego di giustizia,
ha violato il principio della parità di trattamento ed è caduta inoltre
in un eccesso di formalismo; nella misura in cui s'è invece espressa
sul merito della controversia, la Corte cantonale ha interpretato ed
applicato arbitrariamente i disposti del diritto cantonale e federale,
non tenendo comunque conto dell'art. 47 cpv. 4 LBCR.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    I.1.- Ricorso di diritto amministrativo

    a) Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale d'ultima
istanza che concerne una procedura di sottrazione ai fini dell'IDN 17o,
18o e 19o periodo, il ricorso di diritto amministrativo è per principio
ricevibile giusta gli art. 132 cpv. 3 e 112 DIN, 97 e 98 lett. g OG.

    b) Con la decisione impugnata, la CDT ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dalla contribuente contro la diffida 28 settembre 1979
dell'ACC poiché tale comunicazione non costituisce un atto procedurale
formale suscettibile d'impugnazione. La ricorrente contesta questa
decisione d'inammissibilità, che ritiene contraria all'art. 4 Cost. e
si duole d'un diniego di giustizia, d'un eccesso di formalismo e di
una disparità di trattamento: in queste circostanze, la ricorrente può
avvalersi del ricorso di diritto amministrativo per far controllare
dal Tribunale federale la legittimità di detta decisione e, dal profilo
procedurale, essa ha senz'altro un interesse degno di protezione volto
all'annullamento o alla modificazione della decisione stessa (DTF 107
Ib 45 consid. 1a, 104 Ib 317 consid. 3a). Né la legittimazione della
ricorrente può esser revocata in dubbio per il motivo che essa è una
donna sposata, sostituita e rappresentata fiscalmente dal marito (art. 13
cpv. 1 DIN). Nell'ambito della procedura contravvenzionale, la richiesta
di informazione e di edizione può infatti esser rivolta alla sola moglie
(art. 132 cpv. 2 in rel. con l'art. 90 cpv. 7 DIN), che risponde peraltro
solidalmente col marito per la sua quota all'imposta complessiva (art. 13
cpv. 2 DIN): essa ha quindi un interesse personale, diretto e meritevole
di tutela ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (cfr. DTF 75 I 387 consid. 1;
sentenza 4 dicembre 1979 in re Castellani, consid. 1b).

    c) Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile
nel suo complesso ed il Tribunale federale può esaminarne il merito.

Erwägung 2

    I.2.- Come già s'è detto, la Corte cantonale ha dichiarato
inammissibile il gravame della ricorrente, appoggiandosi a dottrina
e giurisprudenza nonché sul testo dell'art. 132 DIN. Occorre dunque
esaminare in primo luogo se questa decisione d'inammissibilità promanata
dall'autorità cantonale d'ultima istanza è conforme al diritto federale.

    a) La procedura in caso di sottrazione d'imposta è disciplinata
dall'art. 132 DIN, i cui principi sono stati precisati e commentati
dall'AFC con circolare n. 10 del 28 marzo 1958, conformemente alla
prassi del Tribunale federale (MASSHARDT, Wehrsteuerkommentar, n. 5
all'art. 132). Da questo testo si desume in particolare che la procedura
dev'essere iniziata dall'Amministrazione cantonale dell'IDN - entro
il termine di 5 anni previsto dall'art. 134 DIN - non appena vi siano
indizi sufficienti per far sospettare la sottrazione. L'Amministrazione
cantonale, che dispone in questo campo delle stesse competenze
dell'autorità di tassazione (art. 89 segg. DIN), deve comunque avvisare il
contribuente che una procedura per sottrazione d'imposta è stata avviata
nei suoi confronti. Ora, questa comunicazione non costituisce, secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione suscettibile di ricorso giusta
gli art. 132 cpv. 3 e 106 a 111 DIN, a meno che l'autorità non adotti una
risoluzione preliminare formale, ad esempio quando il contribuente invoca
l'amnistia oppure la prescrizione ai sensi dell'art. 134 DIN (ASA 21.198/99
consid. 1; MASSHARDT, n. 12 all'art. 132; KÄNZIG, Wehrsteuer, n. 1 all'art.
132). Da questa giurisprudenza di principio non v'è motivo di scostarsi.

    b) La situazione è nondimeno diversa allorché l'apertura della
procedura contravvenzionale è accompagnata da una richiesta di informazione
e di edizione, ovverosia quando l'autorità fiscale invita il contribuente
ad indicare i fattori determinanti per stabilire l'esistenza e l'estensione
del credito d'imposta. In questo caso, la notifica dell'Amministrazione
cantonale dell'IDN, che impone al contribuente un obbligo di diritto
pubblico (art. 89 cpv. 2 in rel. con l'art. 132 cpv. 2 DIN), equivale a
una decisione incidentale resa nel corso della procedura di sottrazione,
che precede quella finale con cui l'autorità fiscale stabilisce l'ammontare
dell'imposta suppletoria e della multa tributaria (art. 129 cpv. 1 e 132
cpv. 2 DIN). Si pone dunque la questione di sapere se questa decisione
incidentale fondata sul diritto pubblico della Confederazione sia
suscettibile di ricorso alla commissione cantonale giusta gli art. 132
cpv. 3 e 106 e segg. DIN.

    c) Le disposizioni appena citate non contemplano l'impugnabilità
di decisioni incidentali: secondo la sistematica dell'art. 132 DIN,
il ricorso è infatti ammesso soltanto contro le decisioni notificate al
colpevole e alle altre persone responsabili, con cui l'Amministrazione
cantonale dell'IDN fissa l'ammontare della multa e dell'imposta sottratta
(cfr. ASA 22.259 consid. 1; MASSHARDT, n. 8 e 9 all'art. 132; KÄNZIG,
n. 10 all'art. 132). A prima vista, quindi, se ne dovrebbe dedurre che
la possibilità di insorgere contro una siffatta decisione incidentale
dipende unicamente dal diritto cantonale, che con gli art. 106 a 111 DIN
regola la procedura dinanzi alle commissioni di ricorso in materia di IDN
unitamente ad alcune disposizioni della PA (art. 1 cpv. 1 e 3 PA). Questo
assunto non resiste ad un esame più approfondito della questione.

    Vero è che nella procedura delle autorità cantonali d'ultima istanza
che, alla stregua delle commissioni di ricorso (art. 69, 106 segg. DIN),
non decidono definitivamente secondo il diritto pubblico federale, sono
applicabili soltanto gli art. 34 a 38 e 61 cpv. 2 e 3 PA concernenti
la notificazione delle decisioni e l'art. 55 cpv. 2 e 4 concernente
la revoca dell'effetto sospensivo (art. 1 cpv. 3 PA). Sennonché,
in una sentenza del 26 novembre 1970, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già rilevato che l'elencazione contenuta nell'art. 1
cpv. 3 PA non è esaustiva e che, per una serie di rinvii contenuti nella
stessa legge, gli art. 5 e 45 PA relativi alla definizione di decisione e
all'impugnabilità delle pronunzie incidentali sono anch'essi applicabili
dinanzi alle autorità cantonali d'ultima istanza che non statuiscono
definitivamente secondo il diritto pubblico della Confederazione (DTF 96
V 142 consid. 1). Questa giurisprudenza, invero discussa dal Tribunale
federale (DTF 103 Ib 148 consid. 3b), è condivisa dalla dottrina (SALADIN,
Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pagg. 48/49 n. 9.263; GYGI,
Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, II ediz., pag.
29). Limitatamente al problema che qui interessa, essa merita comunque
conferma poiché poggia su ragioni di principio e tende soprattutto ad
unificare in quest'ambito la procedura delle istanze cantonali, le cui
decisioni sono poi suscettibili di ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale: sarebbe infatti un fuor d'opera sottrarre
alla giurisdizione di queste istanze le decisioni incidentali, allorquando
le stesse decisioni sono invece impugnabili - a determinate condizioni -
presso il Tribunale federale (art. 101 lett. a OG in comb. con gli art. 5
cpv. 2 e 45 PA). Nell'intento di garantire un'equa ed uniforme protezione
giuridica degli interessati, la giurisprudenza s'è d'altronde già ispirata
a considerazioni di questo tipo in un campo analogo, riconoscendo che la
portata della formulazione della legittimazione contenuta nell'art. 103
lett. a OG - e dunque anche quella identica contenuta nell'art. 48 lett. a
PA - supera l'ambito di questa legge e obbliga i Cantoni, nelle materie
in cui entra in considerazione un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, a non porre esigenze più restrittive per la
legittimazione nella procedura cantonale (DTF 108 Ib 250, 104 Ib 248
consid. 4, 103 Ib 147 segg. consid. 3; SALADIN, op.cit., pagg. 49/50
n. 9.264).

    Ne discende che una decisione incidentale in materia di IDN può
essere impugnata a titolo indipendente presso la commissione cantonale
di ricorso alle condizioni previste dal diritto processuale federale,
ovverosia se cagiona all'interessato un pregiudizio irreparabile e se
la decisione finale ch'essa precede è a sua volta impugnabile mediante
ricorso (art. 5 cpv. 2, 45, 46 lett. e PA).

    d) Resta dunque da esaminare se la richiesta di informazione e
di edizione indirizzata dall'ACC alla ricorrente poteva arrecare a
quest'ultima un danno irrimediabile ai sensi dell'art. 45 PA (cfr. DTF 99
Ib 416 consid. 1b, 98 Ib 286/87 consid. 4; SALADIN, op.cit., pagg. 171/72;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, pagg. 106/108). Tale questione merita
nella fattispecie concreta una risposta affermativa, non tanto perché la
ricorrente, in caso di mancata presentazione delle informazioni richieste,
rischiava una multa d'ordine (art. 131 cpv. 1 DIN) e la tassazione
d'ufficio (art. 92 DIN), quanto invece perché essa aveva invocato
sin dall'inizio motivi di nullità della procedura di contravvenzione,
sostenendo che la stessa si basava su accertamenti esperiti ed utilizzati
illegalmente dall'ACC, ovverosia che i sospetti di sottrazione erano sorti
dall'esame di documenti che l'autorità fiscale aveva reperito in un modo
che si pretendeva illecito. In definitiva, la ricorrente ha contestato
immediatamente il diritto dell'ACC di avviare una procedura per sottrazione
d'imposta sulla scorta di atti che concernevano i dirigenti dell'Anstalt,
rilevando in sostanza che l'autorità fiscale doveva limitare i propri
accertamenti a fatti riguardanti gli enti direttamente interessati
nel dissesto e che la sua posizione sottostava comunque al segreto
bancario. Data la natura di principio delle censure sollevate, rivolte
direttamente contro la legittimità della procedura contravvenzionale,
la rivelazione dei dati richiesti dall'autorità, una volta effettuata,
non poteva più esser considerata di fatto come non avvenuta ed avrebbe
cagionato alla ricorrente un danno irreparabile, che neppure una decisione
finale ad essa favorevole avrebbe consentito di eliminare completamente
(cfr. DTF 99 Ib 416 consid. 1b, 405 consid. 1). Nelle circostanze concrete,
la ricorrente aveva pertanto un interesse immediato meritevole di tutela
a che fosse deciso preliminarmente sulla legittimità della procedura
ed in particolare su quella della controversa richiesta dell'autorità,
onde la CDT doveva entrare nel merito del ricorso sottopostole dalla
contribuente il 14 novembre 1979.

    e) Per le considerazioni che precedono, l'impugnata decisione
d'irricevibilità dovrebbe essere annullata siccome lesiva del diritto
federale e gli atti restituiti alla precedente istanza per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi (art. 114 cpv. 2 OG). A titolo abbondanziale,
la CDT s'è però pronunciata anche sul merito della controversia ed è
giunta alla conclusione che, consultando gli atti penali, l'autorità
fiscale non aveva "compiuto nulla di illecito". In queste circostanze,
il Tribunale federale può prescindere da una cassazione meramente formale
del giudizio impugnato ed esaminare esso medesimo se l'autorità cantonale,
compulsando gli atti del procedimento penale istaurato contro i dirigenti
dell'Anstalt, poteva prendere conoscenza di documenti bancari riguardanti
la ricorrente e promuovere quindi nei confronti di quest'ultima una
procedura per sottrazione d'imposta.

Erwägung 3

    I.3.- a) Secondo l'art. 90 cpv. 1 DIN, le amministrazioni pubbliche
e le autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
devono, anche se sono tenute a mantenere il segreto, fornire gratuitamente
all'autorità di tassazione, a sua richiesta, tutti i ragguagli utili
desunti dai registri ufficiali, come pure dagli altri atti che possono
avere importanza per la tassazione di un contribuente; resta garantito
il segreto postale e telegrafico. Questa disposizione si applica,
a non averne dubbi, anche nella procedura di sottrazione d'imposta,
in virtù del rinvio esplicitamente contenuto nell'art. 132 cpv. 2 DIN
(MASSHARDT, n. 3 all'art. 90). Come già rilevato dal Tribunale federale
in una sentenza del 29 settembre 1978, nota alle parti, l'art. 90 cpv. 1
DIN consente all'Amministrazione cantonale dell'IDN di ottenere ragguagli
desunti dall'incarto di un'inchiesta penale in corso, ove essa disponga
di elementi concreti che la inducano a sospettare l'esistenza di un
illecito fiscale: la consultazione degli atti penali non è però limitata
alle persone implicate nel procedimento penale, ma si estende anche a
terzi non coinvolti nel procedimento stesso, senza che si possa opporre
all'autorità fiscale il segreto bancario invocato dall'istituto a cui
tali atti si riferiscono (ASA 48.483 segg. e Rep. 1980, 34 segg.). Ciò
significa in altre parole che se l'Amministrazione cantonale dell'IDN,
esaminando atti bancari che riguardano l'imputato, matura il sospetto
che un terzo abbia contravvenuto alle disposizioni della legge fiscale,
essa può prendere conoscenza di documenti bancari relativi a questo
terzo, ancorché non implicato nell'inchiesta penale. Ribadendo quanto già
esposto nella citata sentenza, si può rilevare che l'art. 90 cpv. 1 DIN -
che riserva soltanto il segreto postale e telegrafico - si differenzia
sostanzialmente dagli art. 89 cpv. 2 e 90 cpv. 6 DIN, che fanno salvo
qualsiasi segreto professionale purché tutelato dalla legge. In questo
senso l'art. 90 cpv. 1 è molto più incisivo, ma ciò è dovuto alla diversa
situazione di fatto e di diritto. Il segreto professionale può infatti
essere invocato soltanto da colui che è custode del segreto stesso
o da colui che glielo ha comunicato, ossia, nella fattispecie, ove si
ammettesse il carattere bancario della Finanz Anstalt (cfr. DTF 104 Ib 283
consid. 4b), soltanto da essa e dai suoi creditori e debitori. Nel caso di
un procedimento penale come quello in esame, gli atti sono invece sottratti
mediante sequestro alla disponibilità di tali persone e l'autorità che
ne dispone non è legittimata ad opporre al fisco a loro favore, in base
al testo dell'art. 90 cpv. 1 DIN, alcun segreto, eccetto quello postale
e telegrafico. In altri termini, la questione del segreto professionale
si trova, per quanto concerne il fisco, a monte del procedimento penale: i
titolari del segreto potevano difenderlo nei confronti dell'autorità penale
nei limiti consentiti dall'interesse pubblico diretto alla repressione
dei reati (DTF 102 Ia 518 consid. 2), ma, una volta che si sono visti
obbligati a svelarlo, debbono considerare la possibilità che anche il
fisco ne venga a conoscenza per effetto e nei limiti della disciplina
posta a suo vantaggio dall'art. 90 cpv. 1 DIN. Come già osservato, si è
certo in presenza di poteri assai estesi conferiti al fisco, ma che gli
sono stati pur sempre attribuiti per uno scopo conforme all'interesse
pubblico, rappresentato dall'esigenza di combattere con mezzi realmente
efficaci la frode fiscale che nuoce non solo al fisco, ma anche a tutti
gli altri contribuenti (ASA 48.488).

    b) Vero è che le facoltà conferite dall'art. 90 cpv. 1 all'autorità
fiscale non significano che questa possa avvalersene per consultare
indiscriminatamente e senza un obiettivo preciso gli atti ufficiali:
la legge non attribuisce infatti a tale autorità un diritto generale di
consultazione e di edizione. È quindi escluso che il fisco possa chiedere
di consultare gli atti di un procedimento allo scopo di svolgere un'azione
di ricerca generale (la cosiddetta "allgemeine Suchaktion"): occorre invece
ch'esso possegga già degli indizi a carico dei contribuenti estranei al
procedimento i cui atti intende esaminare. Ciò è manifestamente avvenuto
in casu, ove l'autorità fiscale, in seguito alle indagini promosse nei
confronti dei dirigenti dell'Anstalt, ha potuto reperire la lista dei
creditori, disponendo così di elementi concreti che le permettevano di
sospettare l'esistenza di un illecito fiscale commesso dai clienti. In
queste circostanze, l'Amministrazione cantonale dell'IDN era senz'altro
autorizzata, in virtù dell'art. 90 cpv. 1 DIN, ad esaminare a fondo gli
atti relativi ai creditori dell'Anstalt e tale consultazione non può
esser ritenuta come un'azione di ricerca generale vietata dalla legge. Né
può affermarsi d'altro canto che l'autorità avesse preso conoscenza
illegalmente della lista dei creditori allorché indagava sugli eventuali
illeciti fiscali dei dirigenti dell'Anstalt, poiché detti illeciti, in
quanto avvenuti nell'esercizio della gestione di quest'ultima, potevano
in pratica esser stati commessi soltanto con riferimento a debitori e
creditori dell'Anstalt medesima, la cui identificazione era pertanto
necessaria e giustificata.

    Se ne deve concludere che gli argomenti sollevati dalla ricorrente
circa la rilevanza nella fattispecie del segreto bancario cadono nel
vuoto, che l'Amministrazione cantonale dell'IDN, dinanzi al sospetto di
una sottrazione d'imposta, era senz'altro autorizzata a prender conoscenza
nell'incarto penale di documenti bancari concernenti la ricorrente e che
la stessa autorità era pure legittimata ad utilizzare gli elementi così
raccolti nei confronti della ricorrente stessa per lo scopo perseguito,
ovverosia per accertare l'esistenza o meno di un illecito fiscale ai sensi
dell'art. 129 cpv. 1 DIN. Non è superfluo ribadire in questo contesto
che, nell'ambito del sistema creato dal legislatore per combattere i
reati fiscali, il fisco può giovarsi di elementi concernenti i terzi,
reperiti nel corso di accertamenti relativi ad un determinato contribuente,
per procedere alla tassazione di tali terzi. Questi ultimi sono quindi
esposti al rischio di veder utilizzati contro di loro elementi che
avevano sottaciuto, vuoi quando questi elementi sono accertati in
occasione di altre tassazioni (art. 89 cpv. 2 DIN), vuoi allorché il
fisco, nell'esaminare gli atti di un procedimento penale diretto contro
determinate persone che lo interessano come contribuenti (art. 90 cpv. 1
DIN), si imbatte in elementi fiscalmente rilevanti che riguardano tali
terzi in quanto contribuenti (ASA 48.487/88).

    c) Contrariamente a quel che la ricorrente assevera, queste
conclusioni, a cui il Tribunale federale è pervenuto confermando la
giurisprudenza anteriore, non sono affatto in contrasto con i considerandi
della sentenza 9 maggio 1978 apparsa in DTF 104 IV 125 segg. Come rilevato
in risposta dall'ACC, trattavasi in quel caso di un procedimento penale
amministrativo promosso per violazione della LIP, ove l'autorità fiscale
intendeva perquisire documenti in possesso di una banca, che si trovavano
cioè nella sfera di disponibilità del custode del segreto bancario. In un
procedimento penale come quello di cui trattasi, gli atti sono stati invece
sottratti alla disponibilità delle persone che potevano invocarlo e sono
legalmente pervenuti all'autorità giudiziaria del Cantone Ticino. Essi,
in pratica, sono quindi a disposizione dell'amministrazione fiscale per
consultazione, con la sola riserva del segreto postale e telegrafico e
del divieto di procedere ad operazioni di ricerca generale: in questo
contesto, il segreto bancario non è invece più tutelato, come risulta
implicitamente ma chiaramente dall'art. 90 cpv. 1 DIN.

Erwägung 4

    I.4.- Da quanto sopra discende che la decisione impugnata, lesiva
del diritto federale nella misura in cui ha dichiarato inammissibile
il gravame della ricorrente, resiste invece nel merito alla critica
ricorsuale e, sotto quest'ultimo profilo, dev'essere confermata. Per
questo motivo, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto
nel senso dei considerandi e l'Amministrazione cantonale dell'IDN deve
pure essere invitata ad assegnare alla ricorrente un nuovo termine per
presentare le osservazioni e le informazioni, richieste con la diffida
del 28 settembre 1979.

    (II. Ricorso di diritto pubblico)

    (III. Spese processuali)