Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 254



108 Ib 254

47. Estratto della sentenza del 18 agosto 1982 della Corte di cassazione
nella causa X. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Führerausweisentzug und Verwarnung nach Art. 16 Abs. 2 SVG; Verjährung.

    Die Verjährungsbestimmungen der Art. 109 und 72 Ziff. 2 Abs. 2
StGB können bei Entzug des Führerausweises und bei der Verwarnung nach
Art. 16 Abs. 2 SVG nicht analog angewandt werden. Unterliegen diese
Administrativmassnahmen einer Verjährungsfrist? (Frage offen gelassen).

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi in diritto:

Erwägung 1

    1.- Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS, la licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione,
ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Trattasi di
una revoca a scopo di ammonimento, che, a differenza della revoca a scopo
di sicurezza, è vincolata ad un fatto determinato (infrazione alle norme
della circolazione, tale da compromettere la sicurezza del traffico,
guida in stato d'ebrietà, ecc.; DTF 104 Ib 89 consid. 2b). Nei casi di
lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. L'art. 31 cpv. 2
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del
27 ottobre 1976 (OAC), precisa che l'ammonimento può sostituire la revoca
facoltativa a scopo di ammonimento se le condizioni di quest'ultima sono
adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della
colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore.

    Il ricorrente assume che, in mancanza di una espressa disciplina
nella LCS, si applicano a questi provvedimenti i termini di prescrizione
contemplati dal codice penale. Tale tesi è infondata.

    a) Il Tribunale federale ha reiteratamente accertato che la revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento costituisce sia
sotto il profilo formale che sotto quello materiale un provvedimento
amministrativo. In DTF 96 I 772 esso ha rilevato che, pur essendo la
revoca della licenza di condurre, ordinata in seguito ad un'infrazione
in materia di circolazione, risentita in generale quale una pena dalla
persona che ne è colpita, ciò non toglie che detta misura sia stata
disciplinata dalla legge quale provvedimento amministrativo a carattere
preventivo ed educativo. Se avesse voluto prevederla come pena, il
legislatore l'avrebbe trattata non nel Titolo secondo, bensì nel Titolo
quinto, né avrebbe espressamente stabilito la competenza delle autorità
amministrative (art. 22 LCS). Anche altre misure amministrative possono
essere risentite quali pene, senza che tale circostanza modifichi
la loro natura giuridica. Ciò è spesso il caso nella revoca di altre
autorizzazioni di polizia per inosservanza delle condizioni a cui esse
sono state subordinate. Nella stessa sentenza del Tribunale federale è
stato ribadito che la revoca della licenza di condurre non costituisce
una pena per infrazioni commesse, bensì una misura destinata a prevenire
nuove infrazioni (DTF 96 I 771). Essa rappresenta pertanto un provvedimento
amministrativo di carattere preventivo ed educativo indipendente da una
sanzione penale e ordinato a salvaguardia della sicurezza del traffico
(DTF 105 Ib 19 consid. 1a; 102 Ib 60 consid. 3 e richiami). Ciò vale sia
per la revoca a scopo di sicurezza che per quella a scopo di ammonimento
(DTF 108 Ib n. 12 consid. 2; 96 I 772). Per tale ragione i principi del
diritto penale non possono essere applicati senza riserve alle misure
amministrative stabilite dalla LCS (cfr. DTF 107 Ib 32).

    Queste considerazioni, svolte dalla giurisprudenza in caso di revoca
della licenza di condurre, possono essere riferite a maggior ragione
all'ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS e dell'art. 31 cpv. 2
OAC, ossia a un provvedimento d'intensità meno incisiva e in cui l'aspetto
della prevenzione speciale prevale anche fattualmente su quello afflittivo.

    b) In DTF 102 Ib 296 il Tribunale federale ha dichiarato illegittima
la prassi seguita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia,
secondo cui non è più data esecuzione ad una revoca facoltativa della
licenza di condurre a scopo di ammonimento quando sia trascorso più di
un anno dall'infrazione che ha dato luogo al provvedimento e la condotta
dell'agente abbia nel frattempo dimostrato che egli non necessita più
di tale misura. L'annullamento di questa prassi è stato giustificato
soprattutto con l'esigenza dell'uguaglianza di trattamento. Il Tribunale
federale ha osservato al riguardo che non possono essere penalizzati
conducenti che accettano la revoca della licenza di condurre senza
impugnarla. Conducenti colpevoli d'infrazioni, che esauriscano sino
all'ultima istanza tutti i rimedi giuridici a loro disposizione,
potrebbero spesso procrastinare l'esecuzione del provvedimento fino
a che sia decorso il termine considerato dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia ai fini di una rinuncia all'esecuzione in caso di buona
condotta del conducente durante lo stesso termine. Questo risultato può
essere conseguito specialmente laddove le autorità amministrative sogliono
pronunciare la revoca solo dopo aver conosciuto l'esito di un procedimento
penale di notevole durata, relativo alla stessa infrazione. In altre
parole, la rinuncia ad eseguire la revoca una volta trascorso un anno ha
come conseguenza di privilegiare il conducente colpevole che si avvale
delle possibilità ricorsuali, rispetto a quello che riconosce subito
il proprio torto. Una siffatta disparità di trattamento, non prevista
dalla normativa legale, viola il principio dell'uguaglianza dinnanzi alla
legge (DTF 102 Ib 299 consid. 3e). Le stesse ragioni che impediscono di
rinunciare all'esecuzione di una revoca della licenza di condurre per il
solo fatto che dall'infrazione che l'ha occasionata è trascorso il termine
d'un anno durante il quale il conducente ha mantenuto una buona condotta,
valgono anche per quanto concerne l'esecuzione del provvedimento meno
grave dell'ammonimento.

    c) Le considerazioni di cui sopra sono determinanti anche circa la
questione di un'applicazione analogica delle norme del codice penale
in materia di prescrizione. Ai sensi dell'art. 109 CP, l'azione penale
concernente una contravvenzione si prescrive in un anno; la maggior parte
delle infrazioni che danno luogo ad una revoca della licenza di condurre
sono contravvenzioni. Giusta l'art. 72 n. 2 cpv. 2 CP, il termine della
prescrizione assoluta dell'azione penale è, per le contravvenzioni,
di due anni. Frequenti sono i casi in cui è opportuno che l'autorità
amministrativa attenda l'esito del procedimento penale. Per il conducente
intenzionato ad esaurire tutti i mezzi di ricorso non è difficile far
maturare la prescrizione assoluta dell'azione penale. Dalla frequente
necessità per l'autorità amministrativa di attendere la conclusione del
procedimento penale discende che il termine biennale della prescrizione
assoluta dell'azione penale non può essere applicato per analogia alla
revoca della licenza di condurre o all'ammonimento suscettibile di
preludere, in caso di nuova infrazione, alla revoca.

    Nel caso concreto non è necessario esaminare se altre ragioni
esigano che la revoca della licenza o l'ammonimento siano soggetti ad un
termine di prescrizione più lungo. Nella fattispecie è invero trascorso
dall'infrazione un termine di poco più di due anni, che non può essere
ritenuto eccessivo.

Entscheid:

                      Per questi motivi,
               il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.