Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 102



108 Ib 102

18. Estratto della sentenza 26 marzo 1982 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Torcitura Segoma S.A. c. Commissione di ricorso
del Cantone Ticino per l'applicazione del DAFE (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Art. 4 Abs. 1 lit. c der Verordnung des Bundesrates vom 10.  November
1976/18. Juni 1979 über den Erwerb von Grundstücken in Fremdenverkehrsorten
(BewVF): Begriff der "neu erstellten Einheit" in Fremdenverkehrsorten,
die der Bewilligungssperre unterstehen.

    1. Eine "neu erstellte Einheit" liegt nicht vor, wenn Wohnungen mehr
als fünf Jahre vor dem Gesuch um die Erteilung einer Grundsatzbewilligung
fertiggestellt worden sind (E. 2 und 3).

    2. Tragweite von Art. 4 Abs. 1 lit. c BewVF: Die Einführung der
Bewilligungssperre seit Erlass der BewVF führt nicht an sich zu einer
rechtsungleichen Behandlung (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi
in luoghi turistici da parte di persone all'estero del 10 novembre
1976 (OAFTE) il comune di Riva San Vitale rientra nel novero delle
località di stretta dipendenza economica dal movimento turistico, per
cui le richieste di autorizzazione formulate sulla scorta dell'art. 6
cpv. 2 lett. a n. 3 DAFE soggiacciono ai requisiti disposti dall'OAFTE
(art. 7 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 DAFE). A far tempo dal 13 agosto 1979 il
comune è stato incluso fra i luoghi turistici sottoposti al blocco delle
autorizzazioni per limiti considerevoli della proprietà fondiaria estera,
a norma dell'art. 3 OAFTE (cfr. ordinanza del Consiglio federale del 26
luglio 1979, RU 1979 pag. 1036). Di conseguenza, il richiedente che fonda
la propria istanza sull'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 DAFE deve comprovare,
da allora, l'esistenza di un caso d'eccezione, come prevede l'art. 4
OAFTE. Il rilascio di autorizzazioni giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c OAFTE
- cui si richiama la ricorrente - è rimasto sospeso tuttavia fino al 1o
gennaio 1980, in conformità del cpv. 5 disp. trans. della modificazione
dell'OAFTE del 18 giugno 1979 (cfr. RU 1979 pag. 810).

    La ricorrente àncora la sua domanda all'art. 4 cpv. 1 lett. c OAFTE
(testo in vigore dal 1o luglio 1979), in base al quale l'autorità cantonale
può accordare, in deroga al blocco, autorizzazioni di massima a costruttori
svizzeri di un complesso di residenze secondarie progettato, in corso di
costruzione o recentemente attuato per la vendita sino a una determinata
quota parte a persone domiciliate all'estero, al fine di promuovere
uno sviluppo dell'economia turistica limitato, selettivo ed equilibrato
rispetto alle altre forme alberghiere. Il secondo capoverso dello stesso
articolo prescrive che la quota parte alienabile agli acquirenti stranieri
può raggiungere, nel caso di proprietà per piani, il limite di 650/1000
se il complesso assume importanza considerevole ma non decisiva per lo
sviluppo del luogo.

Erwägung 3

    3.- La ricorrente censura l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c
OAFTE da parte dell'autorità cantonale, sostenendo che l'opera edilizia
per cui si chiede l'autorizzazione di massima debba essere ritenuta alla
stregua di un "complesso recentemente attuato". Ora, stando al vincolante
accertamento della Commissione cantonale di ricorso confermato per altro
dalla ricorrente lo stabile in narrativa è stato ultimato all'inizio del
1975, ovvero almeno cinque anni e mezzo prima dell'inoltro della domanda
intesa a ottenere la ricordata autorizzazione di massima. È indubbio quindi
che non possa farsi questione, in concreto, di un fabbricato recente,
cioè esistente da poco tempo, per il quale si legittimi l'eccezione al
blocco prevista dalla legge. Ci si può esimere perciò dallo statuire
sulla liceità della prassi stabilita dall'Ufficio federale di giustizia,
avversata nel gravame, in virtù della quale il termine "recente" attiene
soltanto a edifici di due, eccezionalmente tre anni. In una precedente
decisione il Tribunale federale ha già espresso dubbi sul fatto che
una costruzione di due o tre anni possa ancora essere ritenuta recente
(sentenza inedita del 14 luglio 1981 in re Pro Unter- und Mittelgoms AG,
consid. 1); in effetto il criterio fatto proprio dall'Ufficio federale
di giustizia appare quanto meno problematico, anzitutto perché non tiene
sufficiente conto delle particolarità del singolo caso e in secondo luogo
perché non sono necessariamente "recenti" edifici di due o addirittura
tre anni.

    Secondo l'opinione della ricorrente inoltre la nozione di "complesso
recente" deve farsi risalire al momento dell'emanazione dell'OAFTE, non
al momento dell'entrata in vigore del blocco. Ma questa interpretazione
eterodossa appare in aperto contrasto con i fini stessi dell'art. 4 OAFTE,
che proprio per la sua natura derogatoria non può intendersi in senso
estensivo senza disattendere il principio sotteso all'ordinanza, ossia
quello di interdire un'ulteriore espansione della proprietà fondiaria
estera (art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE). Né soccorrono alla ricorrente i
richiami a prassi immobiliari d'ordine fiscale o commerciale, che nella
specie si appalesano manifestamente avulse dall'assetto legislativo
applicabile e dagli scopi che esso persegue. In quest'ambito dunque non
si ravvisa alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento da parte
della Commissione cantonale di ricorso, per cui la decisione impugnata
resiste alla critica dell'insorgente.

Erwägung 4

    4.- Con la seconda doglianza la ricorrente fa valere una pretesa
disparità di trattamento, motivata dal fatto di non aver potuto chiedere e
ottenere prima l'autorizzazione di massima, essendosi promulgato il blocco
a Riva San Vitale solo nel 1980. Tale ipotesi risulta nondimeno priva
di consistenza. Come si è rilevato dianzi, il complesso di residenze
secondarie di proprietà della ricorrente fu ultimato all'inizio del
1975. Fino al 13 agosto 1979, ossia per più di quattro anni, essa ha fruito
della possibilità di postulare autorizzazioni per la vendita a stranieri
giusta l'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 DAFE, precisato nell'ordinamento
degli art. 1 e 2 OAFTE, senza incorrere nel blocco. Diverse sono le
conseguenze per i costruttori svizzeri di complessi di residenze secondarie
sorpresi dal blocco, ai quali sarebbero precluse autorizzazioni fondate
sull'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 DAFE ove non si applicasse la deroga
del resto più limitativa del regime autorizzativo di cui ha beneficiato
la ricorrente per quattro anni enunciata nell'art. 4 OAFTE. È appena
il caso di rilevare che le deroghe contemplate nell'art. 4 cpv. 1 lett.
c OAFTE mirano infatti a temperare i rigori conseguenti all'introduzione
del blocco, la cui subitanea messa in atto potrebbe costituire una
disciplina eccessivamente severa per i costruttori svizzeri di complessi
edilizi non ancora o appena terminati, premesso che eccezioni consimili
si giustifichino dal profilo dell'economia turistica locale. Non risulta
per contro che la ricorrente abbia patito un'applicazione intempestiva
del blocco delle autorizzazioni, intervenuto oltre quattro anni dopo
l'ultimazione di "Casa Gelso". Contrariamente a quanto essa opina,
pertanto, non si riscontra nella specie alcuna disparità di trattamento.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.