Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 7



107 V 7

3. Sentenza del 16 gennaio 1981 nella causa Pozzi contro Cassa svizzera
di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS-AI
per le persone residenti all'estero. Regeste

    Art. 5 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale
Sicherheit vom 14.12.1962 und Art. 3 Abs. 2 lit. a des Abkommens vom
17.10.1951.

    - Zur Anwendung dieser staatsvertraglichen Bestimmungen auf Grenzgänger
(Erw. 2b).

    - Zur Anwendung der staatsvertraglichen Bestimmungen auf die
Bewohner der Enklave Campione d'Italia, welche auch in bezug auf die
Sozialversicherungen als italienisches Gebiet zu betrachten ist (Erw. 2a
in fine).

    Art. 29 und Art. 29bis AHVG; Art. 50, Art. 138 Abs. 1, Art. 139 und
Art. 141 AHVV.

    - Zur Berechnung der vollständigen Beitragsdauer, wenn die einzelnen
Perioden nicht zusammenhängen (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 3a).

    - Zur Methode der Berechnung der Beitragsdauer in den Jahren 1948 bis
1968 und von 1969 hinweg (teilweise Änderung der Rechtsprechung; Erw. 3b).

Sachverhalt

    A.- Il cittadino italiano Dante Pozzi, nato il 25 settembre 1907,
coniugato, lavorò in Svizzera come frontaliere versando i contributi
impostigli dall'assicurazione sociale di questo Stato.

    Statuendo su domanda di rendita di vecchiaia, con decisione
del 20 giugno 1973 la Cassa svizzera di compensazione gli assegnò la
prestazione chiesta e una rendita completiva per la moglie con effetto
dal 1o ottobre 1972, per un importo complessivo di Fr. 324.-- mensili,
aumentato a Fr. 567.-- a decorrere dal 1o gennaio 1973. Essa ritenne
fra gli elementi di computo un reddito annuo medio di Fr. 22'800.- ed un
periodo di contribuzione di 13 anni e 5 mesi.

    B.- Dante Pozzi fece deferire il provvedimento amministrativo
alla Commissione di ricorso. Asserì che, contrariamente all'assunto
della Cassa svizzera di compensazione, egli aveva lavorato in Svizzera
ininterrottamente dal 1948 al 1971 presso l'impresa R. e che il computo
della rendita non era esatto perché gli anni di contribuzione dal 1951
al 1955 non erano stati ritenuti per la determinazione dell'importo della
prestazione assegnatagli. Durante questo periodo egli era "da considerare
in "prestito" presso un suo cugino titolare di un'impresa di costruzioni
a Campione di Italia", ma pur sempre alla dipendenza dell'impresa R.,
che regolarmente lo salariò. Concludendo l'insorgente chiese l'accredito
dei contributi paritetici dovuti dalla datrice di lavoro per gli anni
dal 1951 al 1955 e che, tenuto conto dei nuovi elementi di computo,
la decisione impugnata fosse rettificata.

    Con giudizio del 30 novembre 1978, la Commissione di ricorso respinse,
per quanto ricevibile, il ricorso e riformò d'ufficio la querelata
decisione amministrativa nel senso che fissò l'ammontare della rendita
di vecchiaia dell'insorgente e quello della rendita completiva per la
moglie a Fr. 303.- mensili complessivi, importo aumentato a Fr. 528.-
a decorrere dal 1o gennaio 1973. In sostanza il primo giudice costatò:

    - che, come frontaliere, l'insorgente non aveva avuto domicilio in
Svizzera e, non avendo la cittadinanza di questo Stato, quando lavorava
all'estero per conto di un datore di lavoro svizzero, non era da ritenere
assicurato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS;

    - che il complemento d'istruttoria aveva rilevato avere l'insorgente
ottenuto un permesso di lavoro per precisi periodi dal 1958 al 1961, nel
1964 e dal 1966 al 1968, ragione per cui per questi periodi non erano
applicabili le Tabelle per la determinazione della durata presumibile
di contribuzione, come prescritto dalle Direttive concernenti le rendite
edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ma gli effettivi
periodi accertati;

    - che, carente ogni disposizione legale o del regolamento
d'applicazione della medesima sul metodo da seguire per arrotondare i
periodi contributivi attestanti frazioni di mese, dal tenore dell'art. 50
OAVS era deducibile che i periodi di contribuzione fossero da arrontondare
al mese superiore e che prassi costante della Commissione di ricorso
(giudizi del 24 giugno 1974 in re Galletti e del 12 settembre 1977 in
re Ambone) era di sommare i periodi mensili e le frazioni di mese e di
arrotondare il totale così ottenuto al mese superiore;

    - che, seguendo questo metodo, la durata complessiva del periodo di
contribuzione dell'insorgente risultava di 13 anni ed 8 mesi;

    - che, non avendo egli chiesto un estratto conto secondo l'art. 141
cpv. 1 OAVS, una rettificazione delle registrazioni nel suo conto
individuale sarebbe stata possibile soltanto se fossero stati evidenziati
errori evidenti e debitamente comprovati ai sensi dell'art. 141 cpv. 3
OAVS, ciò che non era il caso in concreto in quanto le registrazioni
corrispondevano esattamente ai salari dichiarati dall'impresa R.;

    - che la Commissione di ricorso non era competente di esaminare la
fattispecie dal profilo dell'art. 52, degli art. 87 e seg. LAVS, ma, nel
caso in cui un'eventuale procedura penale avesse messo alla luce nuovi
fatti rilevanti, su richiesta di parte oppure d'ufficio essa avrebbe
potuto procedere ad una revisione del caso ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 PA.

    C.- Con ricorso di diritto amministrativo Dante Pozzi chiede
l'annullamento del giudizio della Commissione di ricorso, della decisione
del 20 giugno 1973 e postula che la rendita AVS spettantegli venga
determinata sulla base del periodo di contribuzione comprensivo degli anni
1951 a 1957 e che la durata di tale periodo venga calcolata secondo il modo
indicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella circolare
sopra citata. Adduce che a torto il primo giudice lo ha considerato
non assicurato presso l'assicurazione sociale svizzera nel periodo dal
1951 al 1956, durante il quale ha lavorato all'estero alle dipendenze
dell'impresa R., quindi di un datore di lavoro svizzero. Afferma che i
competenti organi esecutivi dell'AVS non hanno mai considerato, ai fini
delle assicurazioni sociali, Campione d'Italia alla stregua di territorio
italiano e opposto nei confronti dei frontalieri alle dipendenze di
datori di lavoro svizzeri l'esclusione da tale assicurazione. Censura le
conclusioni del primo giudice che ritiene contrarie alle disposizioni
dell'art. 5 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla
sicurezza sociale e conclude osservando che i lavoratori dell'edilizia
titolari di permessi di lavoro per stagionali-frontalieri rinnovabili
annualmente, rilasciati dalla autorità di polizia svizzera, sono
assoggettati all'AVS quando sono alle dipendenze di un'impresa che ha
sede in Svizzera.

    Per quanto concerne il modo di calcolare i periodi di contribuzione,
il ricorrente fa riferimento ad una circolare del 29 luglio 1971
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per la quale la durata
di contribuzione era da determinare considerando ogni frazione di mese
come mese intero. Censura infine l'assunto del primo giudice, secondo cui
non sarebbe provata la durata di contribuzione per gli anni dal 1951 al
1956 ed, al riguardo, fa riferimento ad un procedimento civile pendente
davanti la Pretura di Lugano-Ceresio, volto a stabilire il rapporto di
lavoro negli anni dal 1951 al 1956 e a determinare l'indennità di partenza.

    La Cassa svizzera di compensazione propone la disattenzione del
gravame, precisando di aver nel frattempo emesso una decisione di rettifica
e notificato una decisione di restituzione.

    Nella sua risposta al gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali postula l'accoglimento del gravame nel senso che, annullato il
querelato giudizio, venga ripristinata la decisione amministrativa del
20 giugno 1973...

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Rettamente il querelato giudizio espone che, trattandosi
nell'evenienza concreta di un cittadino italiano che ha lavorato in
Svizzera come frontaliere, per la vigente Convenzione italo-svizzera
relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione; art. 1,
art. 2 e art. 4 della medesima), applicabile è la legislazione svizzera
sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).

    Deroga a questo principio l'eccezione prevista dal vecchio art. 3
cpv. 2 lett. a Convenzione, conclusa il 17 ottobre 1951, entrata in vigore
il 28 dicembre 1953, ed applicabile nella fattispecie, del seguente tenore:

    "Alle persone occupate in un'impresa che ha la sua sede principale nel
   territorio di uno dei paesi contraenti, inviate per un periodo di
   durata limitata dalla stessa impresa sul territorio dell'altro paese,
   continuano ad applicarsi le disposizioni del paese dove l'impresa ha la
   sua sede, sempre che il soggiorno nell'altro paese non sorpassi i 12
   mesi. La stessa regola si applica per le persone che, occupate da una
   impresa che ha la sua sede in uno dei paesi contraenti, soggiornino,
   per il carattere della occupazione, saltuariamente sul territorio
   dell'altro paese."

    Per la LAVS il calcolo della rendita ordinaria semplice di vecchiaia
deve procedere dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione
dell'assicurato e quelli della sua classe d'età, nonché dal suo reddito
annuo medio determinante. Il periodo intero di contribuzione dà diritto
alla rendita completa; se incompleto, conduce all'assegnazione di rendite
parziali, commisurate al rapporto arrotondato fra il numero degli anni
interi di contribuzione dall'assicurato e quello degli assicurati della
sua classe d'età (art. 29 cpv. 2, art. 29bis e art. 38 cpv. 2 LAVS;
art. 50 OAVS e seg.).

    Per quanto attiene all'accredito dei contributi, il regolamento
d'applicazione della LAVS dispone all'art. 138 cpv. 1 OAVS che il reddito
conseguito da un dipendente, dal quale il datore di lavoro ha dedotto i
contributi legali, deve essere iscritto nel conto individuale anche se il
datore di lavoro non ha versato i corrispondenti contributi alla cassa
di compensazione. A sua volta l'art. 139 OAVS dispone che, di regola,
la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una
volta all'anno.

    Secondo l'art. 141 OAVS, l'assicurato ha il diritto di esigere
gratuitamente da ogni cassa di compensazione, che tiene per lui un conto
individuale, un estratto delle registrazioni fatte nel suo conto durante
gli ultimi 5 anni (cpv. 1). L'assicurato può contestare l'esattezza di
una registrazione presso la cassa di compensazione entro il termine di 30
giorni dal ricevimento dell'estratto (cpv. 2). Se non è domandato nessun
estratto del conto, se l'esattezza dell'estratto non è contestata, o se
un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica
l'evento assicurato, soltanto quando gli errori in registrazione siano
evidenti o debitamente comprovati (cpv. 3).

Erwägung 2

    2.- Controversa è in primo luogo la questione di sapere se dal
1951 al 1955 e nel 1957 il ricorrente sia stato assoggettato all'AVS
svizzera (art. 1 LAVS) e se egli abbia diritto all'accredito dei relativi
contributi assicurativi per la presunta attività lucrativa da lui svolta
alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero durante questo periodo.

    a) Dagli allegati di causa e dal complemento d'istruttoria ordinato dal
primo giudice non risulta che dal 1951 al 1955 e nel 1957 il ricorrente
abbia lavorato alle dipendenze dell'impresa R. Nemmeno è provato -
almeno fino all'epoca in cui venne resa la controversa decisione del 20
giugno 1973 (data che delimita nel tempo la cognizione giudiziaria nella
presente procedura: DTF 105 V 154, 99 V 102) - che quest'impresa abbia
per quel periodo dedotto contributi che dovrebbero essere accreditati
al ricorrente ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 OAVS. In simili condizioni
questa disposizione, la sola che escluderebbe l'intervento di un fatto
prescrittivo ai sensi dell'art. 16 LAVS, è inapplicabile. Inoltre, dato
che il ricorrente non ha chiesto il rilascio di un estratto del proprio
conto individuale, la rettificazione delle registrazioni potrebbe avvenire
soltanto nei limiti tracciati dal cpv. 3 dell'art. 141 OAVS. L'istruttoria
amministrativa non ha tuttavia evidenziato errori di registrazione
manifesti e Dante Pozzi ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di
simili errori. Egli si è infatti limitato ad asserire di aver lavorato
a Campione d'Italia dal 1951 al 1956 (recte 1951 al 1955 e nel 1957) per
conto dell'impresa R., senza corredare questo suo assunto con documenti
attendibili - quelli prodotti nel corso dell'istruttoria non erano datati -
o comprovarlo con un qualsivoglia altro mezzo. Siccome l'onere probatorio
incombe al richiedente (art. 141 cpv. 3 OAVS in fine), Dante Pozzi deve
in concreto sopportare le conseguenze della sua inadempienza. Ad ogni
modo nemmeno gli accertamenti fatti d'ufficio in prima sede giudiziaria
avvalorano la sua tesi.

    Quanto all'assunto del ricorrente secondo cui Campione d'Italia
sarebbe località soggetta a statuto particolare ai fini delle assicurazioni
sociali, dev'essere osservato che nessuna norma di legge o convenzionale
permette simili conclusioni. La Corte plenaria, pronunciandosi in merito,
ha statuito che ai fini delle assicurazioni sociali l'enclave di Campione
d'Italia è da considerare a tutti gli effetti territorio italiano, il
che determina il regime assicurativo di chi vi risiede e di chi vi lavora.

    b) A sostegno del gravame, il ricorrente richiama l'art. 5 lett. a
Convenzione. In concreto, questa disposizione non è applicabile in quanto
riferita al regime convenzionale in vigore dal 1o settembre 1964 e quindi
successivo ai fatti controversi riferibili al periodo 1951-1955 e al 1957.
Applicazione trova invece l'art. 3 cpv. 2 lett. a Convenzione (nel tenore
vigente dal 1o ottobre 1951).

    Chiamata a statuire se queste disposizioni convenzionali siano
applicabili agli assicurati che hanno lavorato o che lavorano in
Svizzera come frontalieri, la Corte plenaria ha affermato che di massima
esse trovano soltanto applicazione nei confronti di quelli domiciliati
all'estero con normale luogo di lavoro in Svizzera. Per evitare abusi, in
ogni singolo caso dovrà essere esaminato se, ai fini delle assicurazioni
sociali, le condizioni richieste durano nella misura che possa conferire
all'assicurato lo statuto di frontaliere.

    Nel caso in esame la questione può rimanere insoluta perché, come
già si è detto, il ricorrente non ha fornito la prova di avere, come
frontaliere, lavorato a Campione d'Italia alle dipendenze di un'impresa
con sede in Svizzera nel periodo controverso.

Erwägung 3

    3.- Con il ricorso Dante Pozzi censura il metodo adottato dal primo
giudice per calcolare la sua durata di contribuzione all'assicurazione
sociale svizzera. Occorre pertanto secondariamente stabilire se tale
metodo sia lecito.

    a) Circa il modo per determinare la durata di contribuzione,
l'art. 30bis LAVS dispone che il Consiglio federale può emanare
disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione. Ciò
tuttavia a partire soltanto dal 1o gennaio 1979. Il regolamento
d'applicazione della LAVS prescriveva all'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS
(nel tenore vigente fino al 31 dicembre 1978) che a partire dal 1o
gennaio 1969 le registrazioni nel conto individuale oltre all'anno di
contribuzione, per gli stranieri, dovevano anche indicare la durata
contributiva in mesi. Successivamente questa norma venne generalizzata
nella sua applicazione a tutti gli assicurati con effetto dal 1o luglio
1979 (Ordinanza del 5 luglio 1978).

    Prima del 1969, secondo i principi giurisprudenziali enunciati nella
sentenza 12 agosto 1967 in re Niro (STFA 1967 pag. 159), questa Corte
aveva statuito che nei casi in cui singoli periodi di contribuzione
sono discontinui, essi devono essere addizionati e, quando la loro
somma non dà un numero di mesi intero, la frazione di mese deve essere
arrotondata al mese intero al fine di ottenere periodi di contribuzione
interi (confronta anche la sentenza in re Muller del 30 gennaio 1973:
DTF 99 V 26 ed i rinvii a sentenze anteriori al 1969 in essa contenuti).

    Applicando la giurisprudenza in concreto il primo giudice afferma
di essersi attenuto ai principi sopra menzionati per stabilire la
durata complessiva di contribuzione del ricorrente durante gli anni da
1958 a 1961, 1964 e da 1966 a 1968. Per questi periodi, il complemento
d'istruttoria ordinato in sede di primo grado aveva dato informazioni
più precise di quelle contenute nel conto individuale del ricorrente,
ragione per cui, secondo la prassi amministrativa (Circulaire aux Caisses
de compensation au sujet de la modification des Directives concernant
les rentes - Détermination de la durée de cotisation - datante del 29
luglio 1971), poteva essere tralasciata l'applicazione delle Tabelle per
la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni
1948-1968, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel
1971. Addizionando quindi i mesi ed i giorni accertati sulla base delle
precise indicazioni ottenute dall'Ufficio controllo degli stranieri
del Cantone Ticino per gli anni da 1958 a 1961, 1964 e da 1966 a 1968,
trasformando il totale così ottenuto in anni e mesi, arrotondando al mese
superiore la frazione di mese restante (v. pag. 11 e 12 del querelato
giudizio), il primo giudice ha ottenuto un periodo di contribuzione
inferiore a quello determinato dalla Cassa svizzera di compensazione
sulla base delle direttive in materia edite dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali. Questo modo di procedere non può essere condiviso.

    Già il regolamento d'applicazione della LAVS, nel suo testo originale,
prevedeva sotto il titolo "Periodo di registrazione" che, di regola, la
registrazione dei contributi nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 OAVS). Nella citata sentenza in re Niro
questa Corte ha invero stabilito che, carente una continuazione regolare
dei periodi di contribuzione, questi erano da addizionare e la frazione
di mese da arrotondare al mese intero. Tuttavia da un attento esame del
testo della sentenza non può essere dedotto che da sommare siano periodi
di contribuzione inferiori ai 12 mesi riferiti a più anni. Ritenuto che,
per l'art. 139 OAVS, il periodo di registrazione è annuale, quanto esposto
nella sentenza in re Niro può essere interpretato solamente nel senso che
la somma dei periodi di contribuzione discontinui è possibile soltanto per
frazioni di anno riferiti al medesimo periodo di registrazione. Soltanto
in questo modo possono essere evitati gli abusi cui questa sentenza fa
riferimento. Del resto la prassi amministrativa si è sempre attenuta a
questi principi giurisprudenziali che, applicati in concreto, non conducono
ad un risultato da qualificare abusivo rispetto a quello ottenuto dal primo
giudice. Già per questo motivo il querelato giudizio deve essere annullato.

    b) Per il computo del periodo di contribuzione ed in particolare
per stabilire i periodi contributivi riferiti agli anni da 1958 a
1961, 1964 e da 1966 a 1968 il primo giudice attenendosi a costante
prassi amministrativa, sancita dalla giurisprudenza, non ha fatto
ricorso all'aiuto delle Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile, come lo ha fatto invece la Cassa svizzera
di compensazione. Egli ha ritenuto i periodi relativi alla durata dei
permessi di lavoro rilasciati dall'Ufficio controllo degli stranieri del
Cantone Ticino al ricorrente.

    Se non è censurabile l'operato della Cassa, conforme ad una costante
prassi, errate sono tuttavia le conclusioni che il primo giudice ha tratto
dai periodi relativi ai permessi di lavoro attestati dal competente
ufficio cantonale. Infatti non è lecito parificare questi periodi, in
cui non è dato di sapere se il cittadino italiano abbia effettivamente e
per quanto tempo esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, a periodi
di contribuzione, quando esistono tabelle appositamente concepite a tal
fine. Anche per questo motivo il querelato giudizio deve essere annullato.

    Esaminate le difficoltà che insorgono a livello amministrativo
per accertare i periodi di contribuzione nel periodo decorso dal
1948 al 1968, durante il quale non esisteva l'obbligo per le casse di
compensazione d'indicare la durata di contribuzione nei conti individuali
degli assicurati e ritenuto che, nella circolare del 29 luglio 1971,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le ha liberate dall'obbligo
di procedere ad accertamenti complementari per definire i periodi di
contribuzione degli assicurati non evidenziabili dai conti individuali
e dagli atti ad essi relativi, la Corte plenaria ha deciso che i
periodi di contribuzione per gli anni da 1948 a 1968 sono da stabilire
unicamente sulla base delle Tabelle per la determinazione della durata
di contribuzione presumibile. Per gli anni dal 1969 in poi determinanti
sono i periodi di contribuzione registrati nel conto individuale come
richiesto dall'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS.

    Questo modo di procedere - l'esperienza amministrativa lo insegna -
non è pregiudizievole per gli assicurati che hanno contribuito dal 1948 al
1968, in quanto è stato concepito in osservanza di una tecnica matematica
assicurativa in favore dell'assicurato (per es. i contributi registrati
nel conto individuale vengono arrotondati alla classe superiore prevista
dalle Tabelle, il che comporta un periodo di contribuzione maggiore di
quello effettivo).

Erwägung 4

    4.- Dato quanto precede, la decisione amministrativa del 20 giugno
1973 merita conferma.

Entscheid:

         Il Tribunale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto ed il
querelato giudizio del 30 novembre 1978 annullato.