Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 68



107 V 68

13. Estratto della sentenza del 6 aprile 1981 nella causa Cassa di
compensazione dell'artigianato svizzero contro Calanca e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 28 Abs. 1 AHVV. Die aufgrund der Art. 22 ff. IVG und 17 ff. IVV
gewährten Taggelder gehören nicht zum massgebenden Renteneinkommen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratti dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS nel tenore vigente alla data della
decisione in lite, gli assicurati che durante un anno civile non sono
tenuti a pagare alcun contributo o eventualmente con i datori di lavoro
contributi inferiori a un determinato importo devono pagare dal 1o gennaio
successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre al contributo su
un eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo da stabilirsi
entro precisi limiti secondo le condizioni sociali. Il Consiglio federale
emana le prescrizioni complementari relative. Per il cpv. 2 dello stesso
articolo gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa che sono
mantenuti o assistiti durevolmente da enti pubblici o da terze persone
pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere
il contributo minimo per altri gruppi di persone che non esercitano
un'attività lucrativa e segnatamente per gli invalidi per i quali il
pagamento di contributi più alti costituirebbe un onere troppo grave.

    Appare evidente che dopo la cessazione del rapporto di lavoro
l'assicurato rientrava nel novero delle persone soggette a contribuenza
come non esercitante un'attività lucrativa. La Cassa di compensazione
quindi, riservato il tema della competenza, a ragione lo ha trasferito
dalla categoria degli attivi a quella dei non attivi.

    Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS in vigore quando la Cassa di compensazione
ha deciso le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le
quali non è previsto un pagamento del contributo minimo conformemente
all'art. 10 cpv. 2 e 3 della legge federale pagano i contributi calcolati
in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite secondo
una tavola particolare. Questo Tribunale ha precisato che il concetto di
"reddito conseguito in forma di rendite" comprende tutte le prestazioni le
quali hanno un'influenza sulla situazione sociale di una persona che non
esercita un'attività lucrativa, anche se sono versate in modo irregolare
e se raggiungono degli importi variabili (DTF 105 V 243 e 104 V 181, RCC
1975 pag. 29). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non nega ora
che le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità attribuite
in virtù degli art. 22 segg. LAI e art. 17 segg. OAI siano in sostanza un
"reddito sotto forma di rendite", ma giustifica la loro esclusione dal
reddito determinante dei non attivi come pure l'esclusione delle rendite
dell'assicurazione per l'invalidità e AVS.

    La giurisprudenza ha ritenuto che di principio le indennità
giornaliere sono da considerare parte del reddito conseguito in forma
di rendita, quantomeno nella misura in cui concernono prestazioni di
casse malati e dell'INSAI, nonché di altri istituti di assicurazione
(RCC 1950 pag. 458). Prendendo a base i principi esposti in questa
sentenza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nelle Direttive
sui contributi degli indipendenti e dei non attivi valide dal 1o
gennaio 1970 aveva precisato che "zum massgebenden Renteneinkommen
... gehören insbesondere ... Taggelder von Krankenkassen und andern
Versicherungseinrichtungen" (cifra 270), precisando però che "nicht zum
massgebenden Renteneinkommen gehören ... Renten der Eidgenössischen IV"
(cifra 271). Con ciò l'amministrazione ha escluso determinate prestazioni
sociali dall'obbligo contributivo. Nelle direttive non vennero tuttavia
specificatamente citate le indennità giornaliere dell'assicurazione per
l'invalidità; secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
si sarebbe trattato di una svista cui è poi stato posto rimedio in un
"Promemoria destinato alle persone senza attività lucrativa". Sempre per
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, includere nel reddito
conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere dell'assicurazione
per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne sono escluse
le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il carattere
di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa in
lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato,
con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e
non attivi la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita
delle "Renten der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora
l'esclusione dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico
e conforme alla legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per
persone non esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina
a 65 anni per gli assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli
di sesso femminile (art. 3 cpv. 1 LAVS). Nel periodo tra i 20 e i 65,
rispettivamente 62 anni, gli assicurati possono percepire o rendite
di vedovanza, escluse dal contributo per chi non esercita attività
(art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS), oppure rendite di orfano agli studi
(art. 25 cpv. 2 LAVS), pure escluse in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LAVS,
infine rendite per coniugi per le quali la moglie se non esercitante
attività è esonerata dall'onere di contribuire secondo l'art. 3 cpv. 2
lett. b LAVS. L'esclusione del reddito sotto forma di rendita delle
rendite dell'assicurazione per l'invalidità è dal canto suo suffragata
da lunga prassi amministrativa e corrisponde comunque ad un opinio
necessitatis non contestabile (DTF 96 V 51).

    L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, condividendo l'opinione
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ritiene che alla
stessa stregua devono essere escluse dal reddito sotto forma di rendita
le indennità giornaliere. Il Tribunale federale delle assicurazioni
non vede motivo di scostarsi da questo parere. Particolarmente di
rilievo al riguardo è l'argomento addotto dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali secondo cui l'assoggettamento a contribuzione
delle indennità giornaliere condurrebbe ad una specie di autofinanziamento
dell'assicurazione, la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra.
Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe cioè
ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte,
come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde
ai principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale
risorsa soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi
il contributo minimo.

    Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le
rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro
le malattie vengono trattati come redditi sotto forma di rendita
assoggettati al pagamento di contributi. Ora questa diversità di
trattamento trova giustificazione nel fatto che le prestazioni erogate
da quelle assicurazioni - prestazioni che rappresentano largamente
la surrogazione del reddito e della perdita del salario in seguito
a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti di quelle
riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro di
contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può
nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del
beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità
è suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura
eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per
l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure
di riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito
della regolamentazione relativa alla percezione dei contributi, bensì in
quello della normativa concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3 OAVS
e 32 OAI). Detti addebiti non giustificano comunque di dipartirsi da una
consolidata prassi amministrativa che assimila sul piano dei contributi
le indennità giornaliere alle rendite d'invalidità.

    In queste condizioni il giudizio cantonale che annulla la decisione
della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero dev'essere
confermato. Esso deve tuttavia essere completato nel senso che gli atti di
causa sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché fissi
il contributo - probabilmente contributo minimo - dovuto dall'assicurato.