Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 29



107 V 29

6. Estratto della sentenza del 12 marzo 1981 nella causa Medici contro
Cassa cantonale di compensazione e Tribunale cantonale delle assicurazioni
del Cantone Ticino. Regeste

    Art. 36 Abs. 3 lit. d IVV. Ein Versicherter, der an Retinopathia
pigmentosa in fortgeschrittenem Stadium mit röhrenförmigen Gesichtsfeld
leidet, hat Anspruch auf die Entschädigung für Hilflosigkeit leichten
Grades, wenn er, um gesellschaftliche Kontakte pflegen zu können, wegen
der Verminderung der Sehschärfe und der gleichzeitigen Einschränkung des
Gesichtsfeldes auf die regelmässige und erhebliche Dienstleistung Dritter
angewiesen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 42 cpv. 1 LAI gli assicurati domiciliati in
Svizzera, che sono grandi invalidi, hanno diritto ad un assegno, erogato
al più presto dal 1o giorno del mese seguente quello in cui sono stati
compiuti i 18 anni d'età e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui
gli uomini compiono i 65 anni e le donne i 62 anni.

    È considerato grande invalido l'assicurato che a causa della sua
invalidità ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti
ordinari della vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI).

    L'art. 42 cpv. 4 LAI (adottato il 24 giugno 1977 nell'ambito della
nona revisione AVS, in vigore dal 1o gennaio 1979 ed applicabile nella
fattispecie) conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare
disposizioni completive riguardanti, segnatamente, la valutazione del
grado della grande invalidità come pure il diritto dell'assicurato
ad un assegno per grandi invalidi se questi, causa grave infermità,
necessita in misura rilevante di un aiuto speciale per stabilire contatti
con il proprio ambiente. Nell'ambito di questa delegazione il Consiglio
federale con ordinanza del 5 aprile 1978, in vigore dal 1o gennaio 1979,
ha modificato l'art. 36 OAI, norma che al cpv. 1 definisce la grande
invalidità di grado elevato, al cpv. 2 quella di grado medio e al cpv. 3
quella di grado esiguo, aggiungendo a quest'ultimo capoverso una nuova
lettera d. Nel tenore vigente dal 1o gennaio 1979 l'art. 36 cpv. 3 OAI
dispone testualmente quanto segue:

    "La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pure munito
   di mezzi ausiliari, è costretto a ricorrere:

    a. in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere
   almeno due atti ordinari della vita o abbisogna

    b. di una sorveglianza personale permanente o

    c. in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
   dalla sua infermità o
      d. allorquando, a causa di un grave danno agli organi sensori o
      di una
grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente
solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e
considerevole."

    La modificazione di cui alla lettera d della disposizione suesposta
era stata proposta dal Consiglio federale nel Messaggio sulla nona
revisione dell'AVS del 7 luglio 1976 (detto appresso Messaggio) al fine
"... di poter estendere maggiormente il diritto agli assegni per grandi
invalidi allo scopo di aiutare gli invalidi gravi (per es. i ciechi),
che hanno bisogno di un aiuto speciale per mantenere il contatto con
l'ambiente in cui vivono". Nello stesso Messaggio (no 434, pag. 41 e 42)
il Consiglio federale aveva precisato inoltre che:

    "Dal momento dell'introduzione dell'AI, l'associazione per l'aiuto ai
   ciechi ha ripetutamente chiesto l'assegnazione di una prestazione
   speciale in favore di questa categoria di invalidi, a titolo di
   indennità per la particolare forma di invalidità grave. In seguito
   ai vari rifiuti di introdurre un'indennità per ciechi grandi invalidi
   ... il consigliere nazionale Müller, di Berna, ha sollevato nuovamente
   il problema ..., con la sua mozione del 5 giugno 1972, del seguente
   tenore:

    Prestazioni speciali per grandi invalidi

    Per i grandi invalidi (p. es. i ciechi, gli amputati, i paraplegici)
   il mantenersi in contatto con l'ambiente richiede considerevoli spese
   suppletive. Di conseguenza, il Consiglio federale è incaricato di
   predisporre una modificazione della legge sull'AI, modificazione atta a
   fornire prestazioni speciali agli assicurati grandi invalidi i quali,
   a causa della loro invalidità, devono sopportare spese suppletive
   considerevoli per stabilire un contatto con la società."

    Dopo aver ricordato che la mozione era stata accettata dai due rami
del parlamento e quali fossero le prestazioni già riconosciute dalla LAI
ai grandi invalidi il Consiglio federale concludeva il Messaggio su questo
punto come segue:

    "... Siamo nondimeno dell'opinione che, per i grandi invalidi
   bisognosi d'aiuto speciale e rilevante per la loro integrazione,
   vale a dire per stabilire contatti coll'ambiente, esiste la necessità
   di potenziare le prestazioni onde compensare, almeno in parte, le
   loro maggiori spese. Questo potenziamento delle prestazioni dell'AI
   dovrà, tuttavia, restar contenuto entro limiti ragionevoli. Secondo le
   conclusioni della Commissione ..., la legge dovrà soltanto contemplare
   la possibilità per una regolazione suppletiva, mentre più ampi dettagli
   dovranno figurare nell'ordinanza."

    Quindi se sotto l'impero della precedente legislazione era da escludere
che un assicurato cieco fosse da considerare a priori come grande invalido
in misura sufficiente per beneficiare dell'assegno (ATF 98 V 23; RCC
1973 pag. 37, 1970 pag. 64), la nuova permette ai ciechi di fruire in
certe condizioni di diritti più estesi. Commentando la nuova disposizione
dell'art. 36 cpv. 3 lett. d OAI l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali precisava (RCC 1978 pag. 164) che essa consente di concedere
l'assegno per grandi invalidi agli assicurati gravemente colpiti nella
loro integrità fisica o sensitiva, i quali hanno bisogno di un aiuto
particolare per mantenere i contatti con la società. Per l'Ufficio
federale una grande invalidità di grado esiguo è data se l'assicurato è
gravemente colpito agli organi sensori (per es. cecità), oppure soffre di
una grave infermità corporea (per es. dovuta a determinate amputazioni
o a paralisi trasversale del midollo spinale) e abbisogna di un aiuto
regolare e importante per mantenere i contatti con la società. Questi
ultimi consistono nella partecipazione a manifestazioni religiose,
culturali, politiche e sociali e nei rapporti umani in seno e al di
fuori della famiglia. L'aiuto non deve essere solamente temporaneo ma
regolarmente necessario ed avere una certa importanza. L'assicurato deve,
per es., avere bisogno di una persona che l'accompagni o non essere in
grado di utilizzare i trasporti pubblici.

    Nell'ambito della novella legislativa e regolamentare l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha aggiornato le Direttive
sull'invalidità e la grande invalidità (valide dal 1o gennaio 1979)
e precisato quanto segue:

    "Rz 325.11. Wer trotz Abgabe von Hilfsmitteln wegen einer schweren

    Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank
   regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche

    Kontakte pflegen kann, gilt frühestens vom ersten Tag des der
Vollendung
   des 18. Altersjahres folgenden Monats an als leicht hilflos.

    Die Voraussetzungen gemäss Rz 325.11 sind als erfüllt zu betrachten

    - bei Blinden und hochgradig Sehschwachen, die sich nicht ohne Hilfe
   ausserhalb der Wohnung fortbewegen können, sofern ihnen von der IV kein

    Blindenhund abgegeben wurde;

    - ...

    Für das Verfahren zur Abklärung der Hilflosigkeit von Blinden,
   hochgradig Sehschwachen und schwer Körperbehinderten siehe besondere

    Weisungen."

    Nella circolare sulla procedura d'accertamento e graduazione della
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità e AVS del 28 agosto
1979, con riferimento alle cifre marginali delle direttive sopra esposte
l'Ufficio federale ha inoltre puntualizzato che:

    "Blinde und hochgradig Sehschwache sowie schwer Körperbehinderte haben
   ab 1. Januar 1979 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten
   Grades.

    Als "hochgradig sehschwach" gilt ein Versicherter, wenn ein
korrigierter

    Visus von beidseitig weniger als 0,2 vorliegt. Der Umstand, dass ein

    Langstock zugesprochen wurde, ist im Gegensatz zur Abgabe eines
Führhundes
   kein Grund, die Hilflosenentschädigung abzulehnen."

Erwägung 2

    2.- Nell'evenienza concreta a torto i primi giudici hanno esaminato
il litigio soltanto dal profilo dell'art. 36 cpv. 1, 2 e cpv. 3 lett. a,
b e c OAI disattendendo di stabilire se non fossero dati i presupposti
per l'erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo
alla luce della lettera d della stessa norma. L'art. 36 cpv. 3 lett. d
OAI non è applicabile cumulativamente con le altre lettere a, b e c, ma
alternativamente ed è appunto stato introdotto con la nona revisione AVS
per concedere come si è visto in certe condizioni agli assicurati con gravi
danni agli organi sensori un assegno per grande invalidità di grado esiguo.

    Dal complesso delle norme sopra ricordate, ritenuto che il limite
dell'acuità visiva ridotto allo 0,2 - come indicato dall'Ufficio federale
nella circolare del 28 agosto 1979 - risponde a criterio di praticabilità,
deve essere osservato che per accordare ad un cieco, privo del cane di
accompagnamento, un assegno per grande invalido di grado esiguo occorre
che egli abbisogni di servizi di terzi in modo regolare e considerevole
per mantenere i contatti sociali e umani. Si tratta quindi di un aiuto
che non deve essere temporaneo, ma regolarmente necessario e di una
certa importanza al fine di stabilire o mantenere contatti al di fuori
dell'abitazione.

    Dagli atti di causa risulta che il Prof. dott. B., dopo aver precisato
nel questionario allestito il 31 gennaio 1979 che il ricorrente si
orientava bene nell'ambito dell'ambiente conosciuto e nel resto era molto
impedito nell'orientamento a causa della perdita del campo visivo di alto
grado, in un successivo referto del 30 aprile 1979 ha messo in risalto che:

    "Il Signor Medici Elio è affetto da un grave difetto visivo, la
   retinite pigmentosa in stato molto avanzato. Per poter pronunziare un
   giudizio sulle condizioni del Signor Medici è indispensabile mettere in
   evidenza la sinora sussistente, con fatica e fortunatamente mantenuta
   acuità visiva centrale di 0,6 (destro) e 0,3 (sinistro). Alleghiamo
   fotocopie del campo visivo effettuato il 15.1.79. Di certo ogni
   laico ne potrà dedurre la reale situazione del paziente. Il Signor
   Medici è in grado di esercitare una professione regolare soltanto
   grazie all'intervento e sostegno di terzi... Affinché non venga fatta
   un'interpretazione errata alleghiamo lo schizzo del campo visivo. Il
   resto visivo centrale è tubolare e perciò insufficiente per orientarsi
   liberamente. La piccola falce del campo visivo esistente nella periferia
   di ambedue le parti non basta ad orientarsi in un qualsiasi ambiente. Da
   sottolineare è che il Signore

    Medici non è assolutamente in grado di orientarsi in ambienti
sconosciuti
   senza l'aiuto di terzi... Infine concernente il resto visivo centrale è
   da aggiungere che esso non è uniforme, come si possa supporre dai dati
   a disposizione, ma pieno di lacune e soltanto grazie ad una pazientosa
   assimilazione il Signore Medici è capace a trarne profitto..."

    Il servizio medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
a sua volta osserva quanto segue:

    "... La limitazione del campo visivo è di pregiudizio per la
   possibilità visiva della funzione dell'occhio in rapporto alla sua
   estensione, che dall'assicurato è sicuramente grande. Egli è invece
   meno impedito di un cieco o di una persona colpita da una debolezza di
   vista di grado elevato con un'acuità visiva inferiore a 0,2. Il visus
   di 0,6 rimasto a un occhio, con campo visivo tubolare, ha sicuramente
   un'influenza minore per la possibilità di contatti sociali con il
   mondo esterno, che la riduzione ai due occhi del visus a 0,2. Se
   con riferimento all'acuità visiva ci si dovesse trovare di fronte a
   valori limiti, si dovrebbe anche tener conto della diminuzione del
   campo visivo. Quando si devono applicare tali valori limite è una
   questione di apprezzamento. Tuttavia questi non si devono applicare
   quando il visus riscontrato è ancora della metà superiore al normale."

    Mentre il Prof. dott. B. esclude che senza l'aiuto di terzi il
ricorrente sia in grado di orientarsi in ambienti sconosciuti, per il
Servizio medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali invece
egli può orientarsi abbastanza bene in campo aperto, pur con perdita
di tempo.

    Nelle Direttive sull'invalidità e la grande invalidità e nella
susseguente circolare del 28 agosto 1979 l'Ufficio federale ha tuttavia
soltanto tenuto conto del visus stabilendo un valore minimo di 0,2 sopra
il quale la prestazione non sarebbe stata da erogare. Non ha invece
considerato che altre e diverse affezioni possono colpire l'occhio
limitando il campo visivo e la facoltà sensoria oculare complessiva
dell'assicurato. Non può quindi avere significato determinante ai fini
della valutazione della grande invalidità di grado esiguo nell'ambito
dell'art. 36 cpv. 3 lett. d OAI che il visus sia ridotto almeno al minimo
stabilito dell'Ufficio federale allo 0,2. Da ritenere è pure la limitazione
del campo visivo, che combinata con la diminuzione della acuità visiva
può raggiungere estremi tali da imporre all'assicurato l'aiuto regolare
e considerevole di terzi per mantenere i contatti sociali. In sostanza
quindi l'acuità visiva non può al limite minimo essere ritenuta come dato
determinante, quando non si stabilisce quale sia la riduzione del campo
visivo e in che rapporto la compromissione dell'uno si rifletta sull'altra.

    In concreto il ricorrente presenta un'acuità visiva centrale di
0,6 all'occhio destro e di 0,3 all'occhio sinistro, quindi superiore
al minimo di 0,2 stabilito dall'Ufficio federale. Questa acuità, come
lo precisa il Prof. dott. B., non è tuttavia uniforme, ma piena di
lacune. Inoltre essa è tubolare, ossia riduce il campo visivo per ambedue
gli occhi in misura tale che il ricorrente non è assolutamente in grado
di orientarsi in ambienti sconosciuti senza l'aiuto di terzi. Combinati
quindi la diminuzione del visus e del campo visivo nella misura costatata
dal Prof. dott. B. bisogna ammettere che l'aiuto di cui il ricorrente
abbisogna è regolare e considerevole per permettergli di mantenere i
contatti sociali con l'ambiente. Nella misura e regolarità in cui esso
deve essere prestato adempie i presupposti della grande invalidità di
grado esiguo ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 lett. d OAI e conferisce al
ricorrente il diritto ad un assegno per grandi invalidi.

    Per le argomentazioni che precedono le conclusioni a cui giunge il
Servizio medico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non
possono essere condivise.