Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 244



107 V 244

58. Estratto della sentenza del 3 dicembre 1981 nella causa Giannini
contro Ufficio federale dell'assicurazione militare e Tribunale cantonale
ticinese delle assicurazioni Regeste

    Art. 56 Abs. 1 MVG. Die Vorschrift des Art. 85 Abs. 2 lit. b AHVG
ist in analoger Weise anwendbar auch bei Militärversicherungssachen im
Beschwerdeverfahren vor den erstinstanzlichen gerichtlichen Behörden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 55 LAM gli aventi diritto hanno la facoltà di
ricorrere contro le decisioni degli organi dell'assicurazione militare.
L'art. 56 cpv. 1 dispone che la procedura è regolata dai cantoni,
precisando che essa, per quanto possibile, deve essere analoga a quella
del Tribunale federale delle assicurazioni e soddisfare ad una serie di
condizioni esplicitamente elencate dalla lett. a) alla lett. h). Alla
lett. a) si rileva in particolare che la procedura deve essere speditiva
e di massima gratuita per le parti.

    La materia nel Cantone Ticino è stata regolata nel Decreto esecutivo
concernente l'organizzazione e la procedura per le cause promosse contro
le decisioni dell'assicurazione militare. Questo testo all'art. 3 prevede
a quali presupposti formali debba rispondere la "petizione", ma nulla
dice sugli atti incompleti...

    Chiamata nell'ambito della presente vertenza a pronunciarsi sul
tema, la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,
ferma l'esigenza di mantenere semplice la procedura e, nell'intento di
armonizzare l'applicazione dei vari rami delle assicurazioni sociali
davanti alle autorità giudiziarie di primo grado, ha ritenuto, in assenza
di una disposizione nella legislazione in materia di assicurazione militare
di una norma che disponga i minimi di procedura, essere applicabile per
analogia pure alla LAM l'art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS, disposto questo già
dichiarato dal legislatore richiamabile nelle cause in materia di LAI,
LPC, LAF e di LIPG e ripresa letteralmente anche dall'art. 30bis cpv. 3
lett. b LAMI nonché dall'art. 108 cpv. 1 lett. b della non ancora vigente
legge federale 20 marzo 1981 sull'assicurazione infortuni (LAINF). Questa
norma prevede che l'atto di ricorso deve contenere un'esposizione dei
fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione precisando che se
il gravame non soddisfa tali requisiti l'autorità di ricorso assegna al
ricorrente un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria
che, altrimenti, essa non entrerà nel merito.

    Una disposizione analoga è peraltro prevista anche dall'art. 52 cpv. 2
e 3 PA. Ne può essere dedotto che la norma di cui si tratta deve essere
intesa come una regola di diritto procedurale amministrativo che ha valore
generale e che è sempre applicabile quando la legge non dica altrimenti
in quanto rispondente al principio che vieta il formalismo eccessivo.

    Ora, interpretando l'art. 85 cpv. 2 lett. b LAVS, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha dichiarato che nella procedura di prima
istanza - contrariamente a quanto previsto dal disposto dell'art. 108 OG
- la fissazione del termine in vista di migliorare il ricorso non deve
aver luogo soltanto nei casi di difetto di chiarezza o di motivazione,
bensì, generalmente, in qualsiasi caso in cui il ricorso non soddisfi le
esigenze legali. Si tratta di una prescrizione formale che fa obbligo al
giudice di prima istanza, eccettuati essendo i casi di abuso manifesto,
di fissare un termine per rimediare alle imperfezioni dell'atto ricorsuale
(DTF 104 V 178).