Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 84



107 IV 84

25. Estratto della sentenza della Corte di cassazione dell'8 gennaio 1981
nella causa A. c. Procura pubblica sottocenerina (ricorso per cassazione)
Regeste

    Art. 32 StGB. Die in Erfüllung einer Amtspflicht begangene Tat muss
ihrem Zweck angemessen sein. Verhältnismässigkeit verneint im Falle
eines Polizisten, der einen die Weisung zum Anhalten (Routinekontrolle)
nicht befolgenden, unschwer identifizierbaren Motorradfahrer an der
Weiterfahrt mit einer Intervention hinderte, welche einen schweren Sturz
des Mororradfahres zur Folge hatte.

Sachverhalt

    A.- Il pomeriggio del 2 maggio 1978 l'agente della Polizia comunale
A. decideva, insieme con un suo collega di effettuare un controllo dei
ciclomotori che uscivano dalle scuole di B. A tal fine i due agenti
si proponevano di fermare i ciclomotoristi sulla discesa che porta
in direzione dello stadio. Verso le 16.45 facevano segno di fermarsi
a un gruppo di quattro ciclomotoristi, di cui tre circolavano più o
meno compatti, mentre il quarto, C., procedeva leggermente discosto. I
due agenti si trovavano al centro della strada, in uniforme. I primi
tre ciclomotoristi si fermavano, mentre C., che circolava col motore
acceso ma in folle, proseguiva la propria marcia piegando verso la
sinistra, nell'intento di eludere il controllo. A., resosi conto che
C. non si sarebbe fermato, si spostava anch'egli sulla sinistra aprendo
le braccia. Il ciclomotorista abbassava la testa per passare sotto il
braccio dell'agente, ma urtava la mano dell'agente, perdeva l'equilibrio
e cadeva battendo il capo contro un paletto di cemento situato al ciglio
della strada. In tale infortunio riportava una frattura della base del
cranio, una commozione cerebrale, come pure altre fratture.

    Con sentenza del 18 giugno 1980 il Pretore della giurisdizione di
Lugano-Distretto condannava A. per lesioni semplici colpose a una multa
di Fr. 300.-- (con il beneficio della cancellazione della relativa
iscrizione nel casellario giudiziale in caso di buona condotta durante
un periodo di prova di un anno).

    La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP)
respingeva il gravame presentatole da A. Questi ha impugnato dinnanzi al
Tribunale federale ricorso per cassazione la sentenza dell'ultima istanza
cantonale, chiedendo che essa sia annullata e che la causa sia rinviata
all'autorità cantonale perché lo assolva.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi in diritto:

Erwägung 4

    4.- Sia la decisione impugnata che il ricorrente rilevano a ragione
che l'atto ordinato per un dovere d'ufficio dev'essere proporzionato
al suo scopo. Tale condizione è chiaramente espressa dall'art. 9 della
legge ticinese sulla Polizia cantonale, che il ricorrente considera a lui
applicabile per analogia nella sua qualità di agente di polizia comunale:

    "Ai fini dell'adempimento dei doveri d'ufficio o imposti dalle
leggi, la
   polizia può ricorrere alla coercizione fisica strettamente
   proporzionata, nei mezzi e nel grado, per impedire fughe, vincere
   resistenze, respingere violenza o superare pericoli attuali e non
   altrimenti evitabili."

    La necessità della proporzionalità risulta chiaramente da questa
disposizione del diritto cantonale applicabile all'atto commesso dal
ricorrente (DTF 94 IV 7 consid. 1 e richiami). In sede di giudizio su
ricorso per cassazione l'applicazione di detta norma cantonale non può
essere esaminata come tale (art. 269 cpv. 1 PP). Ciò non ha peraltro
rilevanza nella fattispecie, dato che l'esigenza della proporzionalità
risulta direttamente dall'art. 32 CP, ossia da una disposizione del
diritto federale (DTF 100 Ib 18; 99 IV 256, 96 IV 20, 94 IV 8 e richiami).

    a) Per rispettare la proporzionalità occorre ponderare i valori che
entrano in considerazione: da un lato, il fine perseguito dall'agente,
dall'altro, i mezzi da lui utilizzati per realizzarlo.

    Nella fattispecie, lo scopo perseguito dal ricorrente era quello
di sottoporre il veicolo di C. a un controllo tecnico e, dato che
C. sembrava volersi sottrarre a tale controllo, di fermarlo per
costringerlo a subire il controllo. L'importanza della necessità di
fermarlo dipendeva dall'importanza del controllo. Il valore dello scopo
perseguito era determinato unicamente dal valore del controllo previsto;
la necessità di fermare il ciclomotorista costituiva soltanto il corollario
dell'esigenza d'effettuare il controllo. Quest'ultimo era destinato a
garantire l'osservanza di disposizioni amministrative la cui violazione
non comporta necessariamente un rischio concreto per l'integrità delle
persone. Dalla decisione impugnata non risulta infatti che, nel momento
in cui il ricorrente è intervenuto, il ciclomotore di C. manifestasse
indici di pericolo concreto per la circolazione, né il ricorrente pretende
d'altronde che esistesse tale pericolo (e ciò anche se, come risulta dagli
atti, il veicolo presentava anomalie tecniche, accertate successivamente,
che avrebbero comportato per il ciclomotorista l'obbligo di regolarizzare
la situazione e di pagare eventualmente una contravvenzione). Lo scopo
perseguito dall'agente era, al momento del suo intervento, di natura
formale. Per converso, il mezzo utilizzato per realizzarlo comportava un
rischio concreto per l'integrità fisica del conducente recalcitrante,
il quale, secondo quanto accertato dall'autorità cantonale, non poteva
fermarsi a causa della velocità con cui circolava e della distanza
relativamente breve che lo separava dall'ostacolo costituito dall'agente
di polizia spostatosi sulla corsia nella quale il ciclomotorista s'era
immesso. Non essendo in grado, secondo quanto accertato dall'autorità
cantonale, di fermarsi tempestivamente, il conducente correva pericolo
di cadere e di ferirsi. Il valore messo a repentaglio dal ricorrente,
ossia l'integrità fisica di una persona, era assai maggiore di quello del
controllo formale a cui il ricorrente intendeva procedere. V'era quindi una
sproporzione manifesta tra lo scopo perseguito e il mezzo utilizzato. In
un caso paragonabile, il Tribunale federale ha deciso, nello stesso
senso, che il principio della proporzionalità era stato violato da un
agente di polizia che, per fermare dei bracconieri i quali s'erano due
volte sottratti al suo controllo fuggendo a bordo del loro veicolo, aveva
fatto uso della propria arma da fuoco, rischiando di ferirli, benché non
esistessero indizi che lasciassero supporre che essi fossero pericolosi
e che avessero commesso reati ulteriori, diversi da quello venatorio per
il quale erano inseguiti (DTF 99 IV 256/7).

    b) Per decidere della proporzionalità tra l'atto commesso e il
fine perseguito va tenuto conto altresì dei mezzi e del tempo di cui
l'agente disponeva (DTF 94 IV 8). Nella fattispecie i giudici cantonali
hanno accertato che lo scopo perseguito, ossia il controllo del veicolo,
avrebbe potuto essere attuato anche in seguito, senza danno per nessuno:
l'identità di C. avrebbe potuto essere indicata dai compagni di costui
che avevano accettato di sottoporsi al controllo, di guisa che sarebbe
stato possibile interpellarlo più tardi, senza necessità di fermarlo
immediatamente. Neppure in assenza di tali indicazioni, l'identificazione
del conducente che non aveva dato seguito all'ordine di fermarsi avrebbe
dato luogo a serie difficoltà, essendo noto che si trattava di un allievo
della vicina scuola e che conduceva un ciclomotore, ciò che restringeva
la cerchia dei sospetti. Il fatto che tale modo di procedere avrebbe
complicato il compito della polizia era chiaramente meno grave di un
intervento suscettibile di ledere l'integrità fisica di una persona. La
sproporzione tra il valore del fine perseguito, attuabile in altro modo, e
il mezzo utilizzato era sufficientemente evidente per essere immediatamente
riconoscibile per il ricorrente. Questi non può pertanto giustificarsi
affermando di non aver avuto il tempo di prendere una decisione corretta.

    c) È vero che la giustificazione dell'atto commesso e la sua
adeguatezza rispetto al fine perseguito vanno valutati non secondo
la situazione fattuale accertata in seguito dal giudice, ma secondo
quella che appariva all'agente al momento in cui ha agito (DTF 94 IV 9
consid. 2 a in fine). Nel caso in esame, tuttavia, i giudici cantonali
hanno considerato soltanto la situazione che, secondo i loro accertamenti,
appariva al ricorrente. Non hanno pertanto considerato, ad esempio, che C.,
ciò che è stato da lui sostenuto, non avesse scorto il segno con cui gli
si ordinava di fermarsi o che non avesse avuto l'intenzione di sottrarsi
al controllo. Ma precisamente nella situazione apparsa al ricorrente, quale
accertata dall'autorità cantonale, e nella quale risultava che C. intendeva
sottrarsi al controllo e disobbedire quindi all'ordine impartitogli di
fermarsi, il ricorrente, per far rispettare prescrizioni formali la cui
violazione non implicava un pericolo concreto per l'integrità fisica di
alcuno, aveva leso l'integrità fisica di una persona, ossia un bene di
un valore assai superiore a quello dello scopo perseguito.

    d) È esatto che all'autorità chiamata a controllare se il principio
della proporzionalità sia stato rispettato dall'atto compiuto per un dovere
d'ufficio non è consentito di far uso al proposito di un parametro troppo
rigoroso; essa deve imporsi un certo riserbo, per tener conto del margine
d'apprezzamento che va riconosciuto a un funzionario nell'esercizio
delle proprie funzioni (DTF 100 Ib 18). Nella fattispecie, tuttavia,
la sproporzione tra il fine perseguito (controllo formale) e il mezzo
impiegato (rischio immediato di lesioni personali provocate dalla caduta
da un veicolo a due ruote procedente a grande velocità) era così manifesta
da non lasciare un margine d'apprezzamento sufficiente a far apparire il
mezzo utilizzato come ancora ammissible.