Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 75



107 IV 75

22. Sentenza della camera d'accusa del 19 febbraio 1981 nella causa
Verhöramt del cantone di Zugo c. Procura pubblica della giurisdizione
sottocenerina (istanza di determinazione del foro). Regeste

    Gerichtsstandsbestimmung. Konkursdelikte.

    Konkursdelikte sind grundsätzlich am Ort der Konkurseröffnung zu
verfolgen (Bestätigung der Rechtsprechung). Ausnahme von dieser Regel,
wo die sie rechtfertigenden Umstände fehlen, was im hier beurteilten
Fall zutrifft.

Sachverhalt

    A.- La A. AG (designata in seguito: la ditta A.), fondata il 30
settembre 1977, aveva come scopo sociale, secondo l'iscrizione nel
Registro di commercio del cantone di Zugo, l'esercizio di un'impresa
internazionale di trasporti. Presidente del consiglio d'amministrazione era
B.; vicepresidente, C. La sede della società era a D. (cantone di Zugo)
presso la F. Treuhand; l'attività sociale, consistente nell'esecuzione
di trasporti, era peraltro effettuata nel cantone Ticino tramite una
succursale, non iscritta nel Registro di commercio del cantone di
Zugo. B. e C. erano anch'essi domiciliati nel Ticino, come pure G.,
che era entrato nella ditta nel 1979 per aiutarla finanziariamente e che
si occupava soprattutto della contabilità. Anche la maggior parte degli
automezzi della ditta A. si trovavano nel cantone Ticino.

    Il 26 novembre 1979, il giudice del fallimento del cantone di Zugo
pronunciava il fallimento della ditta A. B. e C. venivano in seguito
invitati senza successo dall'Ufficio dei fallimenti di Zugo a mettere
a sua disposizione tutti gli atti della ditta. Mentre nel bilancio
della ditta per il 31 dicembre 1979 erano menzionati 17 automezzi,
l'Ufficio dei fallimenti di Lugano, incaricato da quello di Zugo di
realizzare i beni della massa, riusciva ad inventariarne e a venderne
soltanto 7. Per questi motivi, l'Ufficio dei fallimenti di Zugo sporgeva
denuncia penale presso il Verhöramt del cantone di Zugo nei confronti
di B. e di C. per inosservanza di norme della procedura di fallimento
(ai sensi dell'art. 323 nn. 3 e 4 CP), per omissione della contabilità
(art. 166 CP) et per bancarotta fraudolenta (art. 163 CP).

    Il 26 gennaio 1981, il Verhöramt del cantone di Zugo chiedeva alle
autorità del cantone Ticino, ai sensi dell'art. 350 n. 1 cpv. 1 CP,
di assumere il procedimento penale, essendo la bancarotta fraudolenta
e l'omissione della contabilità state commesse nel Ticino ed essendosi
prodotto nel cantone di Zugo soltanto il reato d'inosservanza di norme
della procedura di fallimento. La Procura pubblica della giurisdizione
sottocenerina rifiutava tale assunzione il 27 gennaio 1981; essa si
richiamava a DTF 106 IV 31.

    Con istanza del 6 febbraio 1981, il Verhöramt del cantone di Zugo
chiedeva alla Camera d'accusa del Tribunale federale di dichiarare le
autorità del cantone Ticino competenti ad assumere il procedimento penale
nei confronti di B. e di C. Il Tribunale federale ha accolto l'istanza.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Dei reati contestati agli imputati, quello punito con la pena
più grave è la bancarotta fraudolenta. Ai sensi dell'art. 350 n. 1 CP,
sono quindi competenti le autorità del luogo in cui è stato commesso
tale delitto.

Erwägung 2

    2.- Come la Camera d'accusa del Tribunale federale ha deciso in DTF
106 IV 31, modificando la propria giurisprudenza, i reati nel fallimento si
devono ritenere commessi nel luogo in cui è stato dichiarato il fallimento
e ivi vanno quindi, in linea di principio, perseguiti. Il Tribunale
federale ha motivato tale decisione specialmente con considerazioni di
opportunità, rilevando che, di regola, la sede della ditta e il luogo
d'apertura del fallimento coincidono, che quindi normalmente anche i
documenti rilevanti ai fini istruttori si trovano in detto luogo, che in
questo, o in sua prossimità, sogliono essere domiciliati i testimoni e
che nello stesso ha la propria sede l'ufficio dei fallimenti, dal quale
spesso possono essere ottenuti ragguagli importanti per la marcia del
procedimento penale.

    Nella fattispecie in esame, precisamente molte di queste circostanze
non sono date. È vero che la ditta aveva formalmente la propria sede
nel cantone di Zugo; fattualmente tale sede si trovava tuttavia nel
Ticino, dove si svolgeva, secondo quanto finora risultato dagli atti,
l'attività della società; nel Ticino non soltanto risiedevano B. e C.,
ma vi si trovavano pure la maggior parte degli automezzi; anche la
contabilità, nella misura in cui era tenuta, incombeva principalmente,
quanto meno nel 1979, all'ufficio ticinese della ditta. Ne segue che
verosimilmente sono domiciliati nel Ticino anche la maggior parte dei
testimoni (ad es. il signor G.); sempre nel Ticino sono avvenuti sin
qui, a domanda delle autorità del cantone di Zugo, gli atti istruttori
essenziali (audizioni in via rogatoria, accertamenti sulla situazione
personale degli imputati). Infine, la stessa procedura fallimentare,
benché diretta da Zugo, ha avuto luogo in misura non trascurabile grazie
al concorso dell'ufficio dei fallimenti di Lugano.

    Tenuto conto di queste circostanze, si giustifica di derogare alla
regola generale posta da DTF 106 IV 31 e di considerare la bancarotta
fraudolenta come commessa nel Ticino, con la conseguenza che spetta alle
autorità di tale cantone di continuare il procedimento penale. Una tale
soluzione è d'altronde riservata dalla stessa decisione DTF 106 IV 31
per il caso in cui il fallimento sia stato aperto in un luogo in cui la
ditta aveva soltanto una sede fittizia.