Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 84



107 III 84

20. Estratto della sentenza 2 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa G. S.A. (ricorso) Regeste

    Art. 242 SchKG, 45 ff. KOV; Aussonderungsverfahren.

    1. Die Konkursverwaltung verfügt nach Ablauf der Eingabefrist über
die Herausgabe von Sachen, welche sich in der Verfügungsgewalt der Masse
befinden und von einem Dritten zu Eigentum angesprochen werden (Art. 242
Abs. 1 SchKG und 45 KOV): Entweder bestreitet sie den Anspruch des Dritten
und setzt diesem unverzüglich eine Frist von zehn Tagen zur Anhebung
der Klage an (Art. 242 Abs. 2 SchKG und 46 KOV) oder sie anerkennt ihn
und gibt dem Dritten von ihrer Verfügung erst Kenntnis, wenn feststeht,
dass die zweite Gläubigerversammlung nichts anderes beschlossen oder
kein Gläubiger die Abtretung der Ansprüche der Masse auf den Gegenstand
verlangt hat (Art. 47 ff. KOV) (E. 2).

    2. Eigentumsansprache an einer Sache, an der zugleich ein
Retentionsrecht geltend gemacht wird (Art. 53 KOV): Die Konkursverwaltung
hat sich erst dann über das Retentionsrecht auszusprechen, wenn das die
Eigentumsansprache abweisende Urteil in Rechtskraft erwachsen ist; bleibt
die Eigentumsansprache unbestritten, so hat sich die Konkursverwaltung
nicht mit dem allfälligen Streit zwischen dem Drittansprecher und dem
Gläubiger, der das Retentionsrecht geltend macht, zu befassen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- La G. S.A., fondandosi sul patto di riserva della proprietà,
ha chiesto la restituzione del veicolo Unimog-Ruthmann da lei venduto e
successivamente inventariato nel fallimento dell'acquirente. L'Ufficio di
esecuzione e fallimenti (UEF) ha comunicato alla G. S.A. di avere annotato
la rivendicazione della proprietà, ma di rinviare ogni decisione a dopo
la crescita in giudicato della graduatoria, poiché sul medesimo veicolo
la I. S.A. ha fatto valere un diritto di ritenzione dipendente da pigioni
arretrate. Il 2 settembre 1981 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello ticinese, in evasione del reclamo presentato dalla G.
S.A., ha invitato l'UEF a fissare alla rivendicante un termine per il
promovimento dell'azione di rivendicazione secondo gli art. 242 cpv. 2
LEF e 45 e 46 del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici
dei fallimenti del 13 luglio 1911 (RUF). La G. S.A. ha presentato ricorso
contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, asserendo che il mancato
riconoscimento della proprietà sul veicolo, non essendo contestata la
validità del patto di riserva della proprietà, viola l'art. 242 LEF. La
ricorrente ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata e che
sia ordinato all'UEF di separare il veicolo dalla massa fallimentare,
di restituirlo alla rivendicante e di dichiarare senza effetto il diritto
di ritenzione della I. S.A.

    Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata ed ha respinto
il reclamo presentato dalla G. S.A. all'autorità di vigilanza.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- L'amministrazione del fallimento decide circa la restituzione delle
cose rivendicate da un terzo (art. 242 cpv. 1 LEF). Queste decisioni,
se le cose rivendicate sono detenute dalla massa, devono essere prese
dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti previsto
dall'art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 45 RUF). In sostanza l'amministrazione
del fallimento ha due possibilità: ovvero contesta la pretesa del terzo,
ovvero la riconosce. Nella prima ipotesi essa deve fissare al terzo
rivendicante, subito dopo la scadenza del termine d'insinuazione, un
termine di dieci giorni per promuovere l'azione civile, conformemente agli
art. 242 cpv. 2 LEF e 46 RUF; nella seconda eventualità essa deve procedere
secondo gli art. 47 segg. RUF, segnatamente dilazionando la comunicazione
della decisione e la restituzione della cosa al terzo rivendicante fino
al momento in cui è accertato che la seconda assemblea dei creditori non
ha preso una decisione contraria e che nessun creditore ha chiesto la
cessione delle pretese della massa sulla cosa rivendicata, in conformità
con l'art. 260 LEF. Infine, se la pretesa del terzo è contestata e la
massa non è detentrice della cosa rivendicata, spetta alla massa, o a
eventuali creditori cessionari, di promuovere l'azione contro il terzo,
senza essere vincolata all'osservanza di un termine (DTF 99 III 14/15,
93 III 102 e riferimenti; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, pag. 334 segg.).

    Nel caso concreto l'UEF, com'è facilmente desumibile dallo scambio
di corrispondenza avvenuto con la ricorrente e dalle osservazioni al
reclamo presentate all'autorità di vigilanza, ha inteso unicamente
rinviare la decisione sulla rivendicazione della proprietà avanzata
dalla G. S.A. fino al deposito della graduatoria. Verosimilmente esso
intendeva quindi riconoscere la pretesa della rivendicante: l'autorità di
vigilanza sbaglia laddove asserisce il contrario. In queste circostanze,
in applicazione delle norme di cui si è detto, la comunicazione della
decisione dell'amministrazione del fallimento e la restituzione del furgone
al terzo rivendicante potevano avvenire solo dopo la seconda assemblea
dei creditori; la G. S.A. non invoca la ricorrenza delle circostanze
eccezionali che potrebbero giustificare l'immediata restituzione della
cosa rivendicata (art. 51 RUF).

    Ne discende che la sentenza impugnata, nella misura in cui invita l'UEF
a fissare alla ricorrente un termine per il promovimento dell'azione di
rivendicazione, viola il diritto federale e dev'essere annullata. Il
reclamo presentato all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere
respinto. È comunque manifestamente infondata l'argomentazione della
ricorrente secondo la quale i beni su cui un terzo fa valere una riserva di
proprietà non possono essere pignorati (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF: JAEGER,
art. 91 n. 7). Essendo pignorabili, sia pure quale ultima risorsa,
questi beni fanno di regola parte della massa fallimentare (art. 197
cpv. 1 LEF). I diritti di proprietà dei terzi sono garantiti, appunto,
dalla procedura di rivendicazione sopra descritta (cfr. DTF 90 III 22/23
con i riferimenti alle circolari del Tribunale federale).

Erwägung 3

    3.- Nel frattempo, il 10 settembre 1981, l'UEF ha comunicato alla
ricorrente che l'amministrazione del fallimento riconosce la rivendicazione
di proprietà sul furgone Unimog-Ruthmann, precisando nel contempo
che la restituzione potrà avvenire solo dieci giorni dopo la seconda
assemblea dei creditori. L'UEF ha inoltre segnalato alla ricorrente che
la graduatoria sarebbe stata pubblicata il 16 settembre successivo ed
ha attirato la sua attenzione sugli art. 249/250 LEF. Questo scritto è
posteriore all'emanazione del giudizio impugnato; tuttavia, dal momento
che la sentenza dell'autorità di vigilanza deve essere annullata, esso
può essere preso in considerazione.

    La comunicazione del 10 settembre 1981 è in primo luogo la conferma
del fatto che l'amministrazione del fallimento non intendeva contestare la
pretesa della rivendicante; in secondo luogo essa mostra che l'UEF intende
proseguire correttamente la procedura, conformemente alle disposizioni
commentate nel considerando precedente. In concreto il diritto di proprietà
rivendicato dalla G. S.A. è in concorrenza con il diritto di ritenzione
della I. S.A.; la fattispecie è prevista dall'art. 53 RUF. Se anche la
seconda assemblea dei creditori dovesse riconoscere la pretesa della
rivendicante e nessun creditore dovesse chiedere la cessione dei diritti
della massa, l'amministrazione del fallimento non dovrà occuparsi della
lite che potesse eventualmente insorgere fra il terzo che ha rivendicato
la proprietà della cosa e il creditore che vanta sopra di essa un diritto
di pegno. Se invece la rivendicazione dovesse condurre a un processo -
a causa del mancato riconoscimento da parte della seconda assemblea dei
creditori o di un creditore cessionario - l'amministrazione del fallimento
potrà pronunciarsi sul diritto di ritenzione solo dopo la crescita in
giudicato della sentenza che respinge la rivendicazione del terzo. In
questo caso la decisione dell'amministrazione si concreterà nella forma
di un'aggiunta alla graduatoria. Pertanto, le argomentazioni ricorsuali
concernenti l'esistenza del diritto di ritenzione della I. S.A. sono,
nella presente procedura, affatto impertinenti.