Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 103



107 III 103

25. Sentenza del 23 settembre 1981 della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti nella causa Kleinbaerg Holding S.A. contro Emilio Villa
(ricorso) Regeste

    Arrestierung von Vermögenswerten Dritter. Fiduziarisches
Rechtsgeschäft.

    1. Im Arrestverfahren gegen den Fiduzianten dürfen keine Vermögenswerte
arrestiert werden, die fiduziarisch einem Dritten gehören: solche
Vermögenswerte sind Eigentum des Fiduziars, einer vom Schuldner
verschiedenen Person (E. 1).

    2. Der Gläubiger kann nicht die Arrestierung von Vermögenswerten
verlangen, die nach seinen eigenen Angaben fiduziarisch ihm gehören (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Il 10 giugno 1981 il Pretore di Lugano-distretto ha decretato
contro Emilio Villa, su richiesta della Kleinbaerg Holding S.A., il
sequestro di "4275 azioni Manufattura Cotoniera Monterosa Spa intestate
(fiduciariamente) al nome della Kleinbaerg Holding S.A. e a suo nome
depositate presso la Banca della Svizzera Italiana, Lugano". Il sequestro
è stato eseguito il medesimo giorno dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Lugano, I circondario.

    In seguito all'annullamento del sequestro pronunciato il 13 agosto 1981
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ticinese,
la creditrice ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Opponendosi
all'argomentazione dell'autorità di vigilanza - secondo la quale le
azioni sequestrate apparterrebbero in realtà alla Ripap Anstalt di Vaduz,
persona giuridicamente ed economicamente distinta dal debitore Villa -
la ricorrente sostiene che le azioni sono intestate a lei fiduciariamente,
ma appartengono a Villa in qualità di mandante, come è dimostrato da una
"convention de fiducie" del 15 settembre 1978.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale federale ha recentemente rammentato che secondo la sua
giurisprudenza possono essere sequestrati solo beni che il creditore indica
come appartenenti al debitore: in altre parole, è escluso il sequestro
di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 e
riferimenti). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che
secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica
o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89 e 105 III
112). Determinante è la realtà giuridica: l'identità economica fra il
debitore escusso e il terzo può essere presa in considerazione solo in
casi eccezionali (DTF 105 III 112/113 con riferimento a 102 III 165).

    Secondo il diritto civile svizzero, colui che detiene beni a titolo
fiduciario, deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti
gli effetti (DTF 106 III 89, 96 II 93 e riferimenti). Ne discende che i
beni appartenenti a una persona fisica o giuridica a titolo fiduciario
non possono essere sequestrati nell'esecuzione promossa contro il
fiduciante: in questo caso il fiduciario è un terzo ai sensi della
prassi precitata. Semmai può essere sequestrata la pretesa obbligatoria
di restituzione che il debitore escusso ha verso il fiduciario (DTF 106
III 89).

Erwägung 2

    2.- L'autorità di vigilanza e le parti riconoscono questi principi
giurisprudenziali. Esse ne traggono tuttavia conclusioni errate. In sede
cantonale è infatti stata dibattuta la questione di sapere se nel rapporto
di fiducia il mandante sia Emilio Villa, la Ripap Anstalt, o un certo
Joachim Schmidt; in particolare, dal momento che le parti interessate
sembravano concordi nell'ammettere che le azioni sequestrate erano di
proprietà della Ripap Anstalt, esse si sono dilungate sull'appartenenza
economica di questa società. L'autorità di vigilanza ha negato che la
Ripap Anstalt appartenesse economicamente a Villa e ha di conseguenza
dichiarato nullo il sequestro di azioni, appartenenti a terzi.

    L'identificazione del reale fiduciante nel rapporto di fiducia
e l'appartenenza economica della Ripap Anstalt sono però irrilevanti
nella presente procedura. Nel gravame proposto al Tribunale federale la
ricorrente afferma esplicitamente che le azioni sequestrate il 10 giugno
1981 le appartengono a titolo fiduciario, in virtù della convenzione del 15
settembre 1978. Con ciò essa ammette che i beni sequestrati appartengono
giuridicamente a lei, non al debitore escusso, il che significa,
in applicazione della prassi riassunta nel considerando precedente,
che questi beni non possono essere sequestrati. L'affermazione della
ricorrente di essere civilmente proprietaria delle azioni è sufficiente
per la dichiarazione di nullità dell'esecuzione del sequestro (cfr. DTF
106 III 91), per cui non è necessario approfondire l'esame delle intricate
relazioni d'affari che vincolano la ricorrente, il debitore, la Ripap
Anstalt e altri.

Erwägung 3

    3.- Il ricorso della Kleinbaerg Holding S.A. deve essere respinto. Ne
segue che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza
oggetto.