Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IB 63



107 Ib 63

14. Estratto della sentenza dell'8 aprile 1981 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Bettydo S.A. c. Torriani (ricorso di diritto pubblico)
Regeste

    Schiedsgerichtlicher Billigkeitsentscheid: Art. 3 lit. f, Art. 31
Abs. 3 und Art. 36 lit. f des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit.

    1. Gegenstand der staatsrechtlichen Beschwerde kann nur der Entscheid
einer auf eine Nichtigkeitsbeschwerde hin gemäss Art. 3 lit. f und
Art. 36 des Konkordats urteilenden kantonalen Behörde sein. Grenzen der
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 1).

    2. Sind die Schiedsrichter gemäss Art. 31 Abs. 3 des Konkordats befugt,
nach Billigkeit zu urteilen, so sind sie von der Anwendung des strengen
Rechts sowie der zwingenden Normen, soweit diese nicht den ordre public
betreffen, befreit: Die kantonale Instanz, welche aufgerufen ist über die
Rechtmässigkeit eines Schiedsurteils zu befinden, darf dieses nur dann als
willkürlich bezeichnen, wenn es offensichtlich unbillig ist (E. 2a und b).

    3. Das Bundesgericht seinerseits wird das kantonale Urteil über
den schiedsgerichtlichen Billigkeitsentscheid gemäss Art. 36 lit. f des
Konkordats nur dann aufheben, wenn die kantonale Behörde in unzulässiger
Weise eine grobe Verletzung der Billigkeit verneint hat (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- La Bettydo S.A. e l'ing. Torriani affidarono a un collegio
arbitrale composto di un architetto e due ingegneri il compito di
dirimere un litigio inerente alla retribuzione del professionista. Gli
arbitri furono autorizzati a decidere "de bono et aequo". Con lodo
del 1o febbraio 1980 il collegio arbitrale condannò la Bettydo S.A. a
pagare all'ing. Torriani fr. 903'149.35 oltre accessori. La società
interpose ricorso per nullità alla II Camera civile del Tribunale di
appello ticinese, che lo ha respinto il 1o luglio 1980. Contro la sentenza
dell'autorità cantonale la Bettydo S.A. è insorta con ricorso di diritto
pubblico, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale di appello non ha
presentato osservazioni, mentre l'ing. Torriani ha chiesto la reiezione
del ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La II Camera civile del Tribunale di appello si è pronunciata
come istanza di ricorso per nullità ai sensi dell'art. 3 lett. f e 36 del
concordato sull'arbitrato (SR 279), in vigore per il Cantone Ticino dal
1o gennaio 1972. Solo la decisione dell'istanza giudiziaria cantonale è e
può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico, ad esclusione del lodo
arbitrale che l'ha preceduta (DTF 103 Ia 357). Le numerose critiche rivolte
direttamente contro il lodo, nella misura in cui non servono a sostanziare
il preteso arbitrio dell'autorità cantonale, sono inammissibili.

    Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e
l'applicazione delle disposizioni del concordato da parte dell'autorità
cantonale (DTF 100 Ia 422 segg. consid. 3, 4, 5); per contro, esso esamina
unicamente sotto il profilo dell'arbitrio in quale modo l'istanza cantonale
ha assolto il compito che, come istanza di ricorso per nullità, l'art. 36
del concordato le affida (DTF 103 Ia 358/9, consid. 2 e 3). Sono pertanto
inammissibili le critiche di carattere meramente appellatorio.

Erwägung 2

    2.- a) Emerge dalla sentenza impugnata, dal lodo e dagli atti della
procedura arbitrale, e non è d'altronde contestato, che gli arbitri
erano autorizzati a giudicare a termini di equità (art. 31 cpv. 3 del
concordato), come cosiddetti "amichevoli compositori". È riconosciuto
in dottrina e giurisprudenza che tale clausola abilita gli arbitri a
prescindere dall'applicazione dello stretto diritto - ivi compreso quello
di procedura - fatta eccezione delle disposizioni d'ordine pubblico, per
ispirarsi all'equità (cfr. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse,
pag. 521; STEINBRÜCHEL, Rechtsanwendung oder Billigkeitsentscheid
im privaten Schiedsgericht nach den Kantonalen Schiedsordnungen,
pag. 33 segg. e passim; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, pagg. 484/5 n. 3; critico: KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, pag. 283 n. 2; v. per il diritto francese, LEVEL,
L'amiable composition dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage,
in Revue de l'arbitrage 1980 n. 4, pag. 651 segg.; per il diritto italiano:
BIAMONTI, "arbitrato", in Enciclopedia del diritto, GIUFFRÈ, II, pag.
922 segg. n. 27-30; CARNACINI, "Arbitrato rituale", in Novissimo digesto
italiano, UTET, I/2, pag. 902 segg. n. 34 e gli autori citati). Per
quanto possano divergere i pareri sulla nozione di equità, certo è che
gli amichevoli compositori dispongono di una libertà di giudizio, voluta
dalle parti in esercizio della loro autonomia, molto più vasta di quella
dell'arbitro chiamato a decidere secondo il diritto, il quale può ricorrere
all'equità solo se lo stesso lo rinvia a tale nozione (cfr. CAPREZ, Le
concordat sur l'arbitrage, SJZ 72 (1976), pag. 235; POUDRET/WÜRZBURGER,
Code de procédure civile vaudois et concordat sur l'arbitrage, seconda
ediz. n. 6 ad art. 36 lett. f e n. 2 ad art. 31 cpv. 3 del concordato
e la giurisprudenza cantonale citata). La fondamentale diversità tra gli
arbitrati secondo il diritto e quelli a termini di equità si riflette nella
formulazione dell'art. 36 lett. f del concordato. Questa disposizione
specifica che l'arbitrio costituente motivo di nullità può consistere
tanto in un accertamento dei fatti palesemente in contrasto con gli atti,
quanto in una manifesta violazione del diritto, quanto infine in una
manifesta violazione dei termini di equità. Ora, mentre la censura tratta
dall'accertamento arbitrario dei fatti può esser sollevata contro entrambi
i tipi di lodo previsti dall'art. 31 cpv. 3 del concordato e quella fondata
sulla manifesta violazione del diritto è riferita ai lodi pronunciati
a termini di diritto, la censura dedotta dalla violazione manifesta dei
termini di equità non concerne che i lodi "de bono et aequo", oppure, nel
caso di lodi secondo il diritto, l'applicazione di norme del diritto che -
come ad es. l'art. 26 cpv. 2 CO - rinviano all'equità (CAPREZ, loc.cit.;
POUDRET/WÜRZBURGER, loc.cit.; SJZ 75 (1979), pag. 134 n. 38).

    b) La posizione dell'istanza cantonale di ricorso per nullità chiamata
dall'art. 36 lett. f del concordato ad esaminare, sotto il profilo
dell'arbitrio (DTF 103 Ia 359), il merito della sentenza arbitrale, è
quindi diversa, a seconda che si tratti di un lodo a termini di diritto o
di un lodo a termini di equità. Mentre nel primo caso essa potrà ad esempio
riconoscere arbitrio nella violazione di una norma chiara ed indiscussa del
diritto commessa dagli arbitri, nel secondo caso potrà pervenire a tale
conclusione solo se il lodo dovesse apparire su tal punto manifestamente
contrario all'equità, cioè manifestamente iniquo. Ciò potrebbe non essere
il caso - si rilevi - persino ove risultasse che il lodo ha disatteso
una norma chiara del diritto cogente. Infatti è riconosciuto in dottrina
che, almeno in linea di principio, l'autorizzazione data agli arbitri
di giudicare come amichevoli compositori si estende di per sé anche
alle norme di diritto cogente: non solo poiché la delimitazione fra
diritto cogente e non cogente può essere incerta, ma anche perché proprio
l'applicazione di norme imperative (per esempio in materia di termini) può,
in determinate circostanze, condurre ad un risultato concretamente iniquo
(STRÄULI/MESSMER, op.cit., pagg. 484/5 n. 3 per molti; cfr. la sentenza
inedita del 10 giugno 1980 in re Pialopoulos, dove il Tribunale federale
è giunto ad analoghe considerazioni in applicazione non delle disposizioni
del concordato, ma delle norme della procedura civile del Cantone Zurigo).

    c) Questa situazione particolare influisce necessariamente anche sulla
posizione del Tribunale federale quale Corte di diritto pubblico. Com'è già
stato rilevato in linea generale (DTF 103 Ia 358 consid. 2), la cognizione
del giudice costituzionale in relazione all'art. 36 lett. f del concordato
è doppiamente limitata poiché, l'esame dell'istanza cantonale già essendo
limitato all'arbitrio, il Tribunale federale può soltanto esaminare se,
procedendo a tale esame, essa sia a sua volta caduta in arbitrio. Per
gli arbitrati a termini di equità, si aggiunge a ciò che l'ambito
stesso dell'arbitrio, cui è circoscritto l'esame dell'istanza cantonale
di nullità, si riduce ulteriormente alle sole manifeste lesioni dei
termini di equità. In simili circostanze, l'annullamento della decisione
dell'istanza cantonale concernente un arbitrato "de bono et aequo",
per il motivo dell'art. 36 lett. f del concordato, entra praticamente
in considerazione solo se questa ha in modo inammissibile rifiutato di
riconoscere che il lodo lede manifestamente non solo il diritto, ma anche
l'equità, cioè che esso offende violentemente il sentimento della giustizia
(DTF 102 Ia 3/4, 90 I 139; FAVRE in RDS 81 II 587).