Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IB 391



107 Ib 391

69. Estratto della sentenza 3 aprile 1981 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Associazione ticinese per le corse dei levrieri contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste

    Bewilligung für die Organisation einer Wette.

    1. Verzicht auf das Erfordernis eines aktuellen Interesses für die
Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

    2. Die Aufzählung der Veranstaltungen, in deren Rahmen Wetten nach
Art. 33 Abs. 1 LG verboten sind, ist nicht abschliessend. Das entscheidende
Kriterium ist die Gewerbsmässigkeit.

    3. Für die Auslegung des Begriffs der gewerbsmässigen Wetten ist es
notwendig, auf die analogen Begriffe in den Art. 31 BV und Art. 52 Abs. 3
HRegV zurückzugreifen.

Sachverhalt

    A.- Il 10 maggio 1979 il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino ha respinto la domanda presentata dall'Associazione ticinese per
le corse dei levrieri (ATCL) intesa ad ottenere l'autorizzazione per
l'organizzazione di scommesse al totalizzatore su corse di levrieri. Il
Consiglio di Stato ticinese ha confermato questa decisione il 4 settembre
1979.

    Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo l'ATCL ha impugnato la
decisione dell'esecutivo cantonale chiedendo che fosse annullata e che le
fosse riconosciuto il diritto di organizzare manifestazioni con scommesse
al totalizzatore. Il Consiglio di Stato e il Dipartimento federale di
giustizia e polizia hanno chiesto la reiezione. Il Tribunale federale ha
respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- La ricorrente non può più prevalersi di un interesse attuale
all'annullamento della decisione del Consiglio di Stato, che riguarda
scommesse che avrebbero dovuto avere luogo nei mesi di aprile, maggio
e ottobre 1979. Cionondimeno, essendo le manifestazioni litigiose
suscettibili d'essere organizzate ad altre date, il Tribunale federale
rinuncia all'esigenza dell'interesse attuale, che praticamente, in queste
circostanze, gli impedirebbe sempre di esaminare la questione (Rep. 1981
pag. 28 e riferimenti; cfr. per il ricorso di diritto pubblico DTF 104
Ia 487). L'ATCL ha quindi il diritto di ricorrere secondo l'art. 103
lett. a OG.

Erwägung 2

    2.- Il Consiglio di Stato ha fondato la decisione di rifiuto
dell'autorizzazione sull'art. 33 della legge federale concernente le
lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS), che proibisce
l'offerta, la senseria e la conclusione, esercitate professionalmente, di
scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di gioco del calcio
e manifestazioni analoghe, come pure l'esercizio di queste imprese di
scommesse (cpv. 1). La ricorrente contesta in primo luogo che tale norma
si applichi anche alle scommesse sulle corse dei levrieri, perché, se
così fosse, il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente.

    Questa censura, benché nuova, è ammissibile: il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto e non è vincolato dai motivi delle parti
(art. 114 cpv. 1 OG; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 191). Essa
è però manifestamente infondata. È ovvio che il legislatore ha inteso
proibire non le scommesse sulle corse di un certo tipo di animali i cavalli
appunto ma in genere tutte le scommesse organizzate professionalmente,
qualunque sia il pretesto. L'elenco delle manifestazioni contenuto
nell'art. 33 cpv. 1 LLS non è esauriente; lo prova il fatto ch'esso
non proibisce solo le manifestazioni espressamente menzionate, ma anche
quelle "analoghe". Ciò significa che a mente del legislatore il criterio
decisivo dev'essere la professionalità delle scommesse e non il genere di
manifestazione nell'ambito della quale esse sono organizzate. L'importanza
di questo criterio emerge dal messaggio del Consiglio federale del 13
agosto 1918, sia nelle considerazioni d'ordine generale sia in quelle
riguardanti in particolare le scommesse (FF 1918/I pag. 991 segg. in
part. 1010).

Erwägung 3

    3.- È appunto sulla nozione di professionalità che si è dibattuto
nella procedura cantonale. Nella decisione qui impugnata il Consiglio di
Stato ha considerato che la ricorrente, con l'organizzazione di scommesse,
intende ottenere un maggior afflusso di pubblico alle corse di levrieri
e quindi assicurarsi un maggior profitto, per cui si tratta di scommesse
professionali; tenuto conto che la legislazione ticinese non ha autorizzato
la senseria e la conclusione professionale di scommesse al totalizzatore
in virtù della delega di poteri dell'art. 34 LLS il Consiglio di Stato ha
quindi rifiutato l'autorizzazione chiesta dall'ATCL. Quest'ultima adduce
nel ricorso di diritto amministrativo che nel suo caso la professionalità
non è ravvisabile negli scopi dell'associazione, nella ripetizione delle
scommesse e neppure nella volontà di conseguire un lucro; il Consiglio
di Stato avrebbe pertanto abusato del suo potere d'apprezzamento e
violato il diritto federale. Nelle osservazioni il Dipartimento federale
di giustizia e polizia pone l'accento sulla ricerca di un profitto da
parte dell'organizzatore; il Consiglio di Stato aggiunge ai motivi della
decisione impugnata l'importanza della probabile ripetizione nel tempo
delle scommesse.

    La legge non precisa come debba essere interpretato l'aggettivo
"professionale"; neppure il messaggio del 13 agosto 1918 contiene
indicazioni a questo proposito, se non quella che si intende proibire
il "mestiere" di allibratore. Questo concetto è però analogo a quelli
utilizzati in altri campi del diritto positivo svizzero, come ad esempio
all'art. 31 Cost., che garantisce il diritto di esercitare un'attività
privata tendente al conseguimento di un guadagno (DTF 105 Ia 71; 102
Ia 542), e all'art. 52 cpv. 3 dell'ordinanza sul registro di commercio
del 7 giugno 1973 (ORC), che definisce l'impresa soggetta all'obbligo
d'iscrizione "un'attività economica indipendente diretta a conseguire
direttamente un guadagno" (cfr. PATRY, Schweizerisches Privatrecht,
VIII/1, pag. 86). L'industria ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 ORC presuppone
un'attività organizzata suscettibile d'essere ripetuta più volte,
indipendente e tendente a un guadagno durevole (PATRY, op.cit. pag. 72
segg.).

    Questi criteri distintivi possono essere considerati anche nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 33 LLS, in particolare per esaminare
se le scommesse progettate dalla ricorrente verrebbero organizzate
professionalmente o no. Ora, il progetto dell'ATCL necessita di una
certa organizzazione, che consenta la ripetizione dell'attività, e la
ricorrente intende metterlo in atto a titolo indipendente. Quanto al
requisito del guadagno durevole, esso non deve necessariamente consistere
in un beneficio, ossia in un aumento del patrimonio, ma può costituire
un semplice ricavo o incasso (PATRY, op.cit. pagg. 75/76); per essere
durevole ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 ORC esso non deve ripetersi per
tempo indeterminato o durante un periodo relativamente lungo: secondo la
giurisprudenza la durata non è un elemento indipendente, ma serve solo
a definire il genere d'attività dell'impresa in quanto insita nella
ripetizione degli atti di commercio e nell'organizzazione necessaria
(DTF 104 Ib 262; 84 I 189 consid. 2). Nella fattispecie appare in modo
chiaro che le scommesse permetterebbero alla ricorrente d'incassare soldi
e di conseguire un guadagno nel senso precisato sopra, indipendentemente
dal fatto che il ricavo sarebbe destinato in parte alla copertura delle
spese e in parte a scopi di beneficenza. Inoltre, indirettamente l'ATCL
otterrebbe un sicuro beneficio poiché le scommesse, organizzate a suo dire
per pubblicizzare le corse di levrieri, attirerebbero alle manifestazioni
canine un maggior numero di spettatori paganti il biglietto d'entrata. Il
guadagno è infine durevole ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 ORC poiché
l'organizzazione di scommesse, sia pure sporadica, avverrebbe con una
certa intermittenza: lo provano le richieste d'autorizzazioni presentate
per le manifestazioni del 14 e 15 ottobre 1978 e del 15 aprile, 27 maggio
e 7 ottobre 1979.

    Pertanto, le considerazioni esposte dal Consiglio di Stato nella
decisione impugnata sono corrette: l'esecutivo cantonale non ha violato
il diritto federale e non ha abusato o ecceduto nell'apprezzamento
considerando che l'ATCL intendeva organizzare scommesse sulle corse dei
levrieri, in modo professionale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LLS. Dal
momento che il legislatore ticinese non ha istituito eccezioni alla regola
della proibizione in applicazione dell'art. 34 LLS, l'autorizzazione
chiesta dalla ricorrente non poteva essere rilasciata.