Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IB 352



107 Ib 352

62. Estratto della sentenza 16 dicembre 1981 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Comune di Melano c. Tannini ticinesi S.A. e Consiglio
di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo). Regeste

    Forstpolizeigesetzgebung. Feststellung der Natur eines im
Schutzwaldgebiet gelegenen Grundstückes; Zuständigkeit.

    Die in Art. 25bis Abs. 1 FPolV vorgesehene Kompetenzaufteilung zwischen
kantonalen und Bundesbehörden - die nach dem Wortlaut dieser Bestimmung
nur die Erteilung von Rodungsbewilligungen betrifft - gilt auch für die
Zuständigkeit der Behörden zur Feststellung bzw. zum Entscheid über die
Natur einer bestockten Fläche im Sinne von Art. 1 FPolV.

Sachverhalt

    A.- La Società anonima Tannini ticinesi è proprietaria a Melano delle
particelle n. 58 e 122. Con risoluzione n. 7080 del 25 novembre 1980,
pronunciata su istanza della proprietaria, il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino ha accertato che la parte più a sud del mappale n. 122
non è di natura boschiva e non soggiace quindi alla legislazione forestale.

    Il Comune di Melano è insorto contro questa decisione con tempestivo
ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di
annullarla.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la
risoluzione impugnata, siccome adottata da un'autorità incompetente, ed ha
trasmesso gli atti all'Ufficio federale delle foreste per nuova decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiamato dalla società
resistente a pronunciarsi sulla natura della particella n. 122 di Melano
e di conseguenza sul suo assoggettamento alla disciplina forestale, ha
ammesso perlomeno implicitamente la sua competenza per materia, emanando
quindi la decisione impugnata. Ora, in realtà, la competenza a decidere
la suddetta istanza non apparteneva all'autorità cantonale, ma - per le
ragioni che si vedranno in seguito - all'Ufficio federale delle foreste
(UFF). Anche se il ricorrente non ha sollevato su tal punto censura alcuna,
la questione della competenza può e dev'essere esaminata d'ufficio poiché
il Tribunale federale, quale organo della giustizia amministrativa,
esamina liberamente l'applicazione del diritto senza essere vincolato
dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi che le parti
invocano (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 102 Ib 331 consid. 2).

    a) Come precisato dalle autorità forestali di circondario durante
il sopralluogo, la parte sud del terreno, a cui si riferisce la domanda
d'accertamento e sulla quale s'è insediata in special modo la robinia,
ha una superficie di ca 7000 mq.: giusta l'art. 25bis cpv. 1 lett. a
OVPF, l'eventuale dissodamento di quest'area non potrebbe quindi essere
autorizzato dal Consiglio di Stato, ma soltanto dall'UFF (cfr. DTF 106
Ib 145), dappoiché nel Canton Ticino tutti i boschi pubblici e privati -
compresi i pascoli boscati e le selve castanili su terreno non coltivato
- rientrano nella categoria delle foreste protettrici giusta gli art. 3
e 4 LVPF (decisione 13 maggio 1913 dell'allora competente Dipartimento
dell'agricoltura apparsa sul FU 1913, pag. 587; art. 2 della legge
forestale cantonale del 26 giugno 1912). Ora, questo riparto delle
competenze fra autorità federale e cantonale, che secondo il testo
dell'ordinanza concerne il solo rilascio delle autorizzazioni di dissodare,
vale anche per l'accertamento dei soprassuoli di un terreno, ovvero per
le decisioni con cui la detta autorità si pronuncia sulla natura del
medesimo giusta l'art. 1 OVPF.
   c) (...)

    Le norme di competenza contenute nell'art. 25bis cpv. 1 OVPF sono
erette infatti - almeno principalmente - a particolare tutela della
vegetazione che s'è insediata nella zona delle foreste protettrici,
tant'è vero che i dissodamenti di grandi superfici in questa stessa zona
non sono decisi dai Cantoni, ma dalle autorità della Confederazione alla
quale compete appunto l'alta vigilanza sulla polizia forestale in tutta
l'estensione del territorio svizzero (cfr. anche l'art. 50 cpv. 2 LVPF e FF
1970 II pag. 394 segg.). Ora, i problemi che riguardano la qualificazione
dei soprassuoli ed il rilascio dei permessi di dissodamento sono - come
risulta dalla prassi - intimamente connessi, già per il fatto che una
decisione persino contraria al diritto federale con cui viene accertata
la natura non boschiva di un fondo, può rendere priva d'oggetto qualsiasi
questione relativa al dissodamento del fondo stesso. In queste circostanze,
appare conforme allo scopo e allo spirito della legislazione forestale
applicare in ambo i casi le stesse norme di competenza e conferire quindi
alla stessa autorità non solo la facoltà di autorizzare il dissodamento
di un fondo, ma anche quella di pronunciarsi sulla natura del medesimo
giusta l'art. 1 OVPF. D'altronde, quando l'autorità competente è chiamata
ad evadere una domanda di dissodamento ai sensi dell'art. 26 OVPF, essa
deve esaminare in primo luogo ed in via pregiudiziale se la superficie a
cui la detta domanda si riferisce è ricoperta di vegetazione silvestre,
per il che - in definitiva - qualsiasi decisione che autorizza o rifiuta
un dissodamento comporta, perlomeno implicitamente, la costatazione secondo
cui la superficie stessa dev'esser ritenuta boschiva giusta l'art. 1 OVPF:
è pacifico infatti che se il terreno non rientra nell'area forestale
protetta, la competente autorità deve limitarsi in pratica a costatare
l'inesistenza dell'obbligo autorizzativo e la richiesta di dissodamento
diventa quindi, in queste circostanze, priva d'oggetto (cfr. DTF 106
Ib 143, 98 Ib 368 consid. 2; sentenza 16 dicembre 1981 in re Storni,
consid. 4).