Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IB 1



107 Ib 1

1. Sentenza della II Corte civile del 10 giugno 1981 nella causa B. c.
Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste

    Art. 10 BüG; Verlust des Schweizer Bürgerrechts durch das im Ausland
geborene Kind eines ebenfalls im Ausland geborenen Schweizer Bürgers.

    Begriff der Meldung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 BüG.

    Die Verbindung mit der Schweiz muss sich auf eine Willensäusserung
des Kindes oder seiner gesetzlichen Vertreter stützen können. Fehlen
dieser Voraussetzung im vorliegenden Fall.

Sachverhalt

    A.- A.B. nacque il 18 aprile 1916 in Italia da B.B., attinente di
C. (Cantone Ticino), nato in Italia, e da A.A., di origine italiana,
divenuta svizzera per matrimonio.

    I coniugi B. avevano avuto altri tre figli: E. e F., nati entrambi
in Italia, e G. nato a L. (Cantone Ticino).

    B.B. figura iscritto nel registro delle famiglie di C. assieme ai
tre figli E., G. e F. Non vi figura invece iscritta la figlia A., la cui
nascita non fu mai notificata al comune di origine del padre.

    Con sentenza 8 febbraio 1924 del Pretore ticinese competente fu
pronunciato il divorzio dei coniugi B. A. fu affidata alla madre. Il 10
maggio 1924 il Tribunale di appello confermò il giudizio del Pretore. Il
dispositivo della sentenza fu comunicato d'ufficio agli Uffici di stato
civile di O. (Italia), C. e L. (Cantone Ticino).

    L'8 ottobre 1976 A.B. notificò la propria nascita al comune di C. ai
fini dell'iscrizione nel registro delle famiglie. Successivamente, il 21
dicembre 1977, il competente Consolato generale di Svizzera in Italia
annotò sull'atto di famiglia presentatogli che A.B. non era cittadina
svizzera, la perdita della cittadinanza essendo intervenuta a mente
dell'art. 10 LCit.

    Dopo che la Direzione cantonale dello stato civile aveva confermato il
punto di vista del Consolato generale, il Consiglio di Stato del cantone
Ticino, con decisione 30 settembre 1980, dichiarò la perenzione della
cittadinanza svizzera nei confronti di A.B.

    Quest'ultima ha interposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio
di Stato e l'accertamento della propria cittadinanza svizzera e ticinese,
con attinenza nel comune di C.

    Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 10 LCit. ha il seguente tenore:

    "1. Il figlio nato all'estero da padre svizzero parimente nato
   all'estero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se
   possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età,
   non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero,
   non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto
   di voler conservare la cittadinanza svizzera.

    2. ...

    3. In particolare, è considerata come notificazione nel senso del
   capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei
   conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune
   di origine, a immatricolarlo o fargli rilasciare i documenti di
   legittimazione.

    4. Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o
   sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al
   capoverso

    1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a
contare dal
   giorno in cui l'impedimento è cessato."

    L'art. 57 cpv. 3 delle disposizioni finali e transitorie della
LCit. prevede che, quando le condizioni di applicazione dell'art. 10 siano
adempiute, le persone che hanno più di ventidue anni alla data dell'entrata
in vigore della legge oppure avranno ventidue anni l'anno successivo a
quello dell'entrata in vigore perdono la cittadinanza svizzera qualora
non provvedano entro il termine di un anno a fare la notificazione o la
dichiarazione previste in detto articolo.

    Infine, giusta l'art. 21 LCit., chi abbia omesso, per motivi scusabili,
di notificarsi o di fare la dichiarazione scritta conformemente all'art. 10
e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione, può
essere reintegrato. La domanda deve essere presentata entro il termine
di dieci anni a contare dalla perenzione.

Erwägung 2

    2.- La LCit. è entrata in vigore il 1o gennaio 1953. La ricorrente
aveva da tempo compiuto i ventidue anni, per cui la perenzione della
cittadinanza è intervenuta se nessuna notifica è stata effettuata prima
del 31 dicembre 1953 (art. 57 cpv. 3 LCit.).

    D'altra parte, il termine decennale dell'art. 21 LCit. è trascorso
infruttuosamente il 31 dicembre 1963. La ricorrente ammette di non poter
beneficiare di tale disposizione.

    Infine, non si può seriamente sostenere che la ricorrente sia
stata impedita contro la propria volontà di annunciarsi tempestivamente
ad un'autorità svizzera. Il Tribunale federale ha già dichiarato che
l'ignoranza delle norme della LCit. non costituisce un impedimento ai
sensi dell'art. 10 cpv. 4 della legge (DTF 91 I 382). Resta da decidere
se una notificazione sia avvenuta giusta il cpv. 1 dell'art. 10 LCit.

Erwägung 3

    3.- La ricorrente sostiene che la comunicazione del dispositivo della
sentenza di divorzio dei genitori agli Uffici di stato civile di C. e
di L. costituirebbe una valida notificazione a mente dell'art. 10 cpv.
1 LCit.

    È esatto che la legge non enumera tutte le circostanze suscettibili
di essere considerate come valida notificazione. Lo si deduce già dalla
locuzione "In particolare" che introduce il cpv. 3 dell'art. 10 LCit. Ma
occorre pur sempre che ne risulti un vincolo, benché minimo, ed un
attaccamento alla Svizzera, come è segnatamente il caso quando la famiglia
notifichi la nascita del figlio ad una rappresentanza svizzera all'estero
o ad un'autorità in patria, oppure quando il figlio si immatricoli presso
un consolato svizzero, chieda dei documenti o manifesti in altro modo la
propria intenzione di rimanere svizzero (Messaggio del Consiglio federale
del 9 agosto 1951, FF 1951 pag. 893 segg., in particolare pagg. 919-920).

    Nello stesso senso si sono espressi i relatori delle commissioni
durante la discussione della legge in Parlamento (Boll. sten. CN 1951
pagg. 801-802 e CS. 1952 95-96). Il vincolo con la patria e l'attaccamento
a quest'ultima devono potersi fondare su una manifestazione di volontà
dell'interessato o dei suoi rappresentanti legali. Ora, gli unici segni di
attaccamento invocati dalla ricorrente consistono nel fatto che essa fu
menzionata, ai fini del proprio affidamento, negli atti della causa di
divorzio dei genitori promossa davanti al Pretore, e che la pronuncia
del divorzio fu notificata d'ufficio dall'autorità giudiziaria agli
uffici di stato civile di C., luogo d'origine del padre, e di L. Ma la
semplice menzione nella causa di divorzio dei genitori di un figlio
minorenne, ai fini dell'attribuzione della potestà parentale e della
regolamentazione dell'obbligo di mantenimento, anche se avvenuta davanti
a un tribunale svizzero, non ha nessun rapporto con la cittadinanza,
non implica minimamente la manifestazione di un vincolo di attaccamento
alla Svizzera e la volontà di far valere la cittadinanza svizzera, né
può considerarsi una valida notificazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1
LCit. Quanto alla comunicazione d'ufficio della sentenza di divorzio,
essa riguarda unicamente l'iscrizione della modifica dello stato civile
dei genitori sul figlio aperto al padre nel registro delle famiglie del
comune di attinenza. Non se ne può dedurre una richiesta di iscrizione
della figlia nel registro in questione o una qualsiasi rivendicazione a
suo favore della cittadinanza svizzera. Persino la notifica della nascita
alle autorità locali estere e l'informazione d'ufficio da parte di queste
ultime delle autorità di stato civile svizzere è ritenuta insufficiente,
nel messaggio del Consiglio federale (loc.cit. pag. 920), ai fini della
conservazione della cittadinanza svizzera.

    Per il resto, è incontestato che la ricorrente è sempre vissuta
in Italia, ove è sempre stata considerata cittadina italiana, e non è
mai stata in possesso di un documento di identità svizzero. Figlia nata
all'estero da padre svizzero pure nato all'estero, la ricorrente, che è
in possesso di una cittadinanza estera, ha quindi perso la cittadinanza
svizzera, in assenza di una valida notificazione ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 e 3 LCit.