Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 325



107 Ia 325

62. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 23
aprile 1981 nella causa X contro Procura pubblica della giurisdizione
sottocenerina (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Kantonales Strafverfahren; Auswirkungen der Kontumazierung auf die
Legitimation zum Weiterzug des erstinstanzlichen Urteils; Art. 258-264
StPO/TI, Art. 5, 6 EMRK, Art. 4 BV.

    Die persönliche Freiheit, die EMRK und Art. 4 BV werden nicht
verletzt durch eine kantonale Rechtsprechung, die den erstinstanzlich im
Abwesenheitsverfahren Verurteilten den Weiterzug des Kontumazialurteils
(ausgenommen die Kontumazierungs-Verfügung) an die zweite kantonale Instanz
verweigert, wenn der in der Folge verhaftete oder freiwillig erschienene
Verurteilte nach der kantonalen Strafprozessordnung die Aufhebung des
Kontumazialurteils, die Beurteilung im ordentlichen Verfahren und den
Weiterzug des neuen Urteils erlangen kann.

Sachverhalt

    A.- Con sentenza del 25 marzo 1980 la Corte delle assise criminali del
Cantone Ticino, sedente a Lugano, dichiarava X colpevole quale coautore,
insieme con Y, d'incendio intenzionale, di ripetuta tentata truffa e di
distrazione di oggetti pignorati, e lo condannava in contumacia a due
anni e nove mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la
durata di dieci anni.

    Adita con ricorso da X, la Corte di cassazione e di revisione penale
del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava il 9 dicembre 1980 il gravame
inammissibile.

    X è insorto avanti il Tribunale federale con ricorso di diritto
pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza della CCRP.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente è stato condannato in prima istanza per aver
provocato un incendio nella villa di Y disponendo mucchi di giornali e
sacchi di plastica contenenti benzina, ai quali candele ad essi collegate
con cordoni di carta dovevano comunicare il fuoco. In mancanza d'ossigeno,
il fuoco non assumeva l'estensione prevista e la villa, invece di essere
distrutta dalle fiamme, rimaneva soltanto danneggiata dal fumo. Il
ricorrente sostiene di non aver potuto accendere le candele, dato che
si trovava altrove al momento in cui questa operazione aveva luogo; tale
momento poteva essere determinato, a suo avviso, con sufficiente precisione
in base alla durata della combustione delle candele trovate sul posto.

    La CCRP non è entrata nel merito di queste censure, rilevando che chi
è stato condannato in contumacia è soltanto legittimato a chiedere che
la sentenza contumaciale sia revocata e che si faccia luogo al pubblico
dibattimento, a condizione che si presenti previamente.

    a) Secondo costante giurisprudenza, la Corte di cassazione del
Tribunale federale non può entrare nel merito di un ricorso per cassazione
proposto da un condannato contro una sentenza contumaciale. Infatti, il
ricorrente che non ha chiesto tempestivamente la revoca di tale sentenza
e il cui ricorso all'autorità cantonale superiore sia stato dichiarato
inammissibile per questa ragione, non ha esaurito le istanze cantonali ai
sensi dell'art. 268 n. 1 PP (DTF 102 IV 59; 80 IV 137). Essendo precluso
il rimedio del ricorso per cassazione al Tribunale federale, è dato quello
sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG).

    b) A sostegno del suo gravame, X fa valere che le norme della
procedura penale ticinese che impediscono al condannato in contumacia
di presentare ricorso cantonale per cassazione e lo obbligano a chiedere
previamente la revoca della sentenza contumaciale sono arbitrarie e quindi
contrarie all'art. 4 Cost. Egli invoca altresì la violazione degli art. 5
e 6 CEDU. A causa dell'analogia di queste disposizioni della CEDU con i
diritti garantiti dalla Costituzione, tali censure vanno effettivamente
invocate con ricorso di diritto pubblico. Il gravame è pertanto ammissibile
sotto il profilo formale.

Erwägung 3

    3.- La regola che nega la legittimazione a proporre ricorso per
cassazione al contumace e che costituisce l'oggetto della critica mossa dal
ricorrente alla sentenza impugnata, è stata espressamente riconosciuta dal
Tribunale federale, che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione
al Tribunale federale quando il contumace non abbia fatto uso della facoltà
a lui aperta di chiedere la revoca della sentenza contumaciale (DTF 102 IV
59; 80 IV 137). Come rilevato in dottrina (CLERC, L'audience principale
en l'absence de l'accusé, in Recueil de travaux présentés au Xe Congrès
international de droit comparé, pag. 289), è logico che sia trattata con
precedenza la domanda di nuovo giudizio, dato che con questo può essere
posto rimedio alla prima decisione ed è altresì garantito il doppio grado
di giurisdizione. L'imputato potrà portare al tribunale nuovi elementi
suscettibili di modificare la decisione pronunciata in contumacia; tra di
essi, importante sarà la conoscenza diretta della personalità dell'imputato
da parte del giudice; questi sarà tenuto a considerarla per determinare la
pena e le sue modalità. È quindi evidente che la presenza dell'imputato
consente di pronunciare un giudizio più differenziato di quello emanato
in sua assenza. L'imputato ha diritto di essere sentito. Ma se si rende
contumace, la condizione a lui posta di chiedere previamente la revoca
del giudizio contumaciale non può essere considerata come una sanzione
destinata a colpire l'inottemperanza alla citazione a comparire, come
lasciano intendere certi autori (PFENNINGER, Das Kontumazialverfahren
und die Wahrheitsforschung, in Schweizerische Juristenzeitung 1956,
pag. 139; CLERC, op.cit. loc.cit.). La sanzione che suole colpire il
mancato uso di un diritto processuale è la perdita di tale diritto. In
DTF 104 Ia 315 il Tribunale federale ha osservato che l'art. 6 n. 3 CEDU
non conferisce all'imputato il diritto di vedersi accordare a più riprese
il diritto di partecipare all'istruzione. Non può impedirsi ai Cantoni di
mantenere determinate norme per l'esercizio dei diritti della difesa, in
particolare per quanto concerne la forma e i termini. La rinunzia da parte
dell'imputato a una misura istruttoria non gli conferisce il diritto di
pretendere più tardi che essa sia ripetuta (DTF 104 Ia 319). Se tuttavia
una legge cantonale subordina il ricorso a un'autorità superiore alla
previa revoca del giudizio contumaciale e al previo svolgimento della
procedura ordinaria, essa vuole in tal modo sottolineare la necessità
della presenza dell'imputato perché il giudice possa conoscere tutti gli
aspetti della causa: la comparizione dell'imputato è allora non soltanto un
diritto, ma anche un dovere (cfr. CLERC, op.cit., pag. 280 e n. 5). Non
va considerato come una sanzione l'istituto processuale che, lungi dal
fargli perdere un diritto, accorda una seconda volta all'imputato che si
fosse reso contumace il diritto d'essere giudicato in piena conoscenza di
causa e che impone in quanto possibile tale giudizio prima di devolverlo
al controllo delle istanze ricorsuali; ciò vale ancor più allorché, come è
il caso nella procedura ticinese, la cognizione di tali istanze è limitata.

    Questo strumento non solo non costituisce affatto una sanzione che
colpisce la contumacia, ma assicura, al contrario, in modo generoso al
contumace un equo processo. Esso è in armonia con la Risoluzione 75 II, sui
criteri da seguire nella procedura giudiziaria in assenza dell'imputato,
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio
1975; secondo tale risoluzione, "la persona giudicata in sua assenza,
ma regolarmente citata, ha diritto d'essere nuovamente giudicata secondo
la procedura ordinaria, se dimostra che la sua assenza e il fatto che
non abbia potuto preavvisarne il giudice siano stati dovuti a causa
indipendente dalla sua volontà" (trad.) (CLERC, op.cit., pag. 290
n. 27). Al proposito va rilevato che il diritto ticinese è ancor più
generoso, perché non subordina l'ammissibilità di una domanda di revoca
di una decisione contumaciale ad alcuna motivazione e ad alcun termine
diverso da quello della prescrizione della pena (art. 264 CPP). Se detta
risoluzione prevede che "ogni persona giudicata in assenza deve poter
impugnare il giudizio con tutti i rimedi di diritto di cui disporrebbe se
fosse stata presente" (trad.), ciò va intenso con la salvezza delle norme
nazionali che prescrivessero che l'imputato deve previamente chiedere
la revoca del giudizio contumaciale (PONCET, La protection de l'accusé
par la CEDH, mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, n. 52,
pag. 115 n. 360).

Erwägung 4

    4.- Per sostenere che la necessità di chiedere la revoca della sentenza
contumaciale prima di poter ricorrere in cassazione è nondimeno contraria
all'art. 6 CEDU, il ricorrente assume che tale principio consacra una
disuguaglianza delle armi tra la Procura pubblica, che può ricorrere in
cassazione, e il contumace, che non può farlo.

    In realtà, l'imputato contumace non è affatto privato del diritto di
ricorrere in cassazione. Tale rimedio di diritto è per lui esperibile
contro la sentenza pronunciata secondo la procedura ordinaria,
a cui è fatto luogo dopo la sua domanda di revoca della sentenza
contumaciale. L'istanza tendente alla revoca costituisce un rimedio
giuridico supplementare posto a sua disposizione e di cui non fruisce
evidentemente la Procura pubblica. Se quest'ultima può ricorrere in
cassazione contro la sentenza contumaciale, ciò è dovuto, come risulta da
DTF 103 IV 61, da ragioni di carattere pratico: la Procura pubblica non può
prevedere ciò che farà il condannato in contumacia e non può quindi essere
vincolata al libito di costui per far valere un'eventuale violazione del
diritto federale da cui la sentenza contumaciale sia inficiata. Poiché la
Procura pubblica dispone soltanto del ricorso per cassazione, mentre il
condannato in contumacia dispone della procedura di revoca della sentenza
contumaciale che consente di annullare tale sentenza e di riprendere
dall'inizio l'istruzione principale, la disuguaglianza delle armi
non va certo a detrimento del condannato. È senz'altro concepibile una
disciplina legale che consenta al condannato in contumacia di rinunciare
alla procedura di revoca e di contentarsi del ricorso in cassazione (o
d'appello, ove esista), come proposto da Pfenninger (op.cit., pag. 139
n. 7). Tuttavia non può sostenersi che tale disciplina fornirebbe al
contumace rimedi giuridici più estesi di quello che l'autorizza a far
riprendere la causa integralmente. È ben vero il contrario.

Erwägung 5

    5.- Il ricorrente adduce altresì che il sistema della revoca della
sentenza contumaciale, quale regolato dal codice di procedura penale
ticinese, viola l'art. 5 CEDU, ossia la garanzia della libertà personale,
perché costringe il contumace a costituirsi per poter chiedere la revoca.

    a) Le premesse di questo ragionamento sono inesatte. L'art. 264 CPP
prevede soltanto che, prescindendo dal caso di arresto, il condannato
contumace deve presentarsi spontaneamente per chiedere la revoca della
sentenza contumaciale e fare la propria istanza al Presidente della
Camera criminale, il quale dà le disposizioni necessarie per il pubblico
dibattimento e può prorogare i termini affinché l'accusato abbia il tempo
occorrente alla preparazione della sua difesa. L'art. 264 CPP non prevede
affatto che l'istante debba essere carcerato.

    b) D'altronde, il diritto alla libertà personale stabilito dall'art. 5
CEDU è espressamente limitato in caso di condanna e d'istruttoria penale
(cfr. lett. a e c).

Erwägung 6

    6.- Il ricorrente ravvisa infine un diniego di giustizia ai sensi
dell'art. 4 Cost. nel rifiuto della CCRP d'entrare nel merito del ricorso
per cassazione propostole. Egli afferma che il fatto di doversi presentare
per ottenere la revoca è contrario alla libertà personale tutelata dal
diritto costituzionale non scritto.

    a) Un diniego di giustizia è concepibile soltanto laddove
all'imputato sia rifiutato un rimedio di diritto spettantegli per legge
e da lui esperito nelle forme e nei termini legali. Non può quindi il
ricorrente dolersi d'essere stato rinviato a chiedere la revoca della
sentenza contumaciale prima di esperire il ricorso per cassazione;
il rimedio della revoca consente infatti al giudice di tener conto di
tutti i suoi mezzi di difesa in fatto e in diritto. Come già rilevato,
la procedura di revoca non è una sanzione che colpisce la contumacia,
bensì una restituzione all'imputato di tutti i diritti di cui non ha
fatto uso astenendosi dal presentarsi alla prima citazione. Parlare in
tali condizioni di diniego di giustizia significa voler fraintendere il
senso di espressioni linguistiche.

    Invano il ricorrente osserva che, se fosse fuggito dopo una sentenza
pronunciata secondo la procedura ordinaria, allo scopo di sottrarsi
all'esecuzione della pena, avrebbe avuto il diritto di ricorrere in
cassazione. In tal caso ci si troverebbe invero in presenza di una
sentenza emanata in contraddittorio e fondata sulla conoscenza personale
acquistata dal giudice in occasione del dibattimento, elemento, questo,
la cui importanza è confermata dal diritto di essere sentito, mancante
nell'istruttoria contumaciale. A torto pretende quindi il ricorrente che
situazioni uguali sono trattate in modo differente.

    b) Come ricordato nel considerando precedente, la procedura di revoca
non comporta alcuna violazione della libertà personale, perché non dipende
necessariamente da un arresto dell'imputato contumace. E, d'altra parte, la
carcerazione in esecuzione di una sentenza o nel quadro di un'istruttoria
penale non costituisce una lesione della libertà personale.