Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 15



107 Ia 15

5. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico del 13
maggio 1981 nella causa X. e Y. c. Corte di cassazione e di revisione
penale del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Kantonales Strafverfahren; Ausstandspflicht im
Revisionsverfahren: Art. 4 und Art. 58 BV; Art. 16 Ziff. 6 der Tessiner
Strafprozessordnung in Verbindung mit Art. 62 und Art. 63 des Tessiner
Gerichtsorganisationsgesetzes.

    Die Tatsache allein, dass die Richter in einem Kanton, in dem das
Strafkassationsgericht auch als Revisionsinstanz tätig ist, einmal oder
mehrmals auf eine Kassationsbeschwerde des Verurteilten hin an einem
Entscheid als Kassationsrichter mitgewirkt haben, verpflichtet diese nicht
sich in Ausstand zu begeben, wenn der Verurteilte später ein Begehren
um Revision des erstinstanzlichen Urteils stellt. Diese Tatsache bildet
jedenfalls für sich allein auch keinen Ablehnungsgrund.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Nella loro domanda di ricusa i ricorrenti pretendevano che ai
giudici che avevano partecipato anteriormente a decisioni della CCRP
pronunciate in sede di cassazione nel procedimento penale a loro carico
non è consentito, in virtù dell'art. 16 n. 6 CPP, di essere membri di
detta Corte chiamata a statuire sulla loro domanda di revisione.

    La decisione impugnata si fonda principalmente sull'argomento secondo
cui, poiché il legislatore ticinese ha istituito, nel quadro del mandato
costituzionale conferitogli, un'autorità unica per la cassazione e la
revisione in materia penale, il motivo di ricusa di cui all'art. 16
n. 6 CPP non si applica a chi sieda come giudice di revisione dopo
aver statuito come giudice di cassazione. La CCRP fa tuttavia salvo il
caso in cui esistano motivi che possano fare ragionevolmente dubitare
dell'imparzialità di tale giudice, circostanza che i ricorrenti non hanno
fatto valere. Essa rileva infine che i due giudici ricusati hanno già
esercitato le loro funzioni in una fase preliminare vincolata all'attuale
domanda di revisione, senza che i ricorrenti abbiano sollevato obiezioni.

    I ricorrenti adducono che la decisione impugnata è arbitraria
perché basata su di una interpretazione arbitraria dell'art. 16 n. 6
CPP. Dichiarano di non aver mai contestato che la Corte di cassazione
possa come tale fungere altresì come Corte di revisione, ciò che
risulta d'altronde dall'istituzione da parte del legislatore ticinese di
un'autorità unica e per la cassazione e per la revisione delle decisioni
in materia penale. A loro avviso, ciò non basta per rendere inapplicabile
l'art. 16 n. 6 CPP nella relazione tra giudici di cassazione e giudici di
revisione; i giudici di revisione che si fossero in precedenza pronunciati
in sede di cassazione, e addirittura più volte come nella fattispecie,
nel quadro di un affare criminale importante che ha considerevolmente
allarmato l'opinione pubblica, sarebbero necessariamente privi di quella
obiettività richiesta a un giudice di revisione.

    a) I ricorrenti non contestano la regolarità della composizione della
Corte che ha respinto la loro domanda di ricusa e della quale facevano
parte i due giudici da essi ricusati.

    La sola questione che essi sottopongono al Tribunale federale è
se la decisione pronunciata sulla domanda di ricusa sia conforme alle
esigenze stabilite dal diritto processuale cantonale. I ricorrenti non
mettono in discussione la costituzionalità delle norme applicabili della
procedura cantonale, né invocano una violazione dell'art. 58 Cost., che
garantisce il diritto d'essere giudicato dal giudice costituzionale. Ne
segue che il Tribunale federale è chiamato a esaminare soltanto sotto
il profilo dell'arbitrio la portata dell'art. 16 n. 6 CPP, sul quale si
fonda il primo ricorso, in relazione con gli art. 62 e art. 63 della legge
ticinese organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 (LOG)
(cfr. DTF 105 Ia 174/175 consid. 2b, 3a; 104 Ia 273 consid. 3 e richiami).
   b) L'art. 16 n. 6 CPP reca:

    "Ogni giudice, segretario od assessore giurato è escluso per legge
   dall'esercitare il suo officio:

    "...

    "6. Quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario
   di polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;

    "..."

    Gli art. 62 e art. 63 LOG dispongono:

    "Art. 62 La Corte di cassazione e di revisione è composta di tre
   giudici del Tribunale di appello, nominati dal medesimo ogni due anni
   e che non fanno parte della Camera criminale.

    "In caso d'impedimento di uno o più giudici, la Corte si completa con
   un altro membro del Tribunale e con i supplenti.

    "Art. 63 La Corte di cassazione e di revisione pronuncia:

    "a) sui ricorsi in cassazione diretti contro sentenze dei pretori e
   delle Corti d'Assise criminali, correzionali e pretoriali;

    "b) sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette
   autorità."

    Come già illustrato, la decisione impugnata fa valere essenzialmente
che l'unicità dell'organo previsto, in virtù degli art. 62 e art. 63 LOG,
per la cassazione e la revisione, esclude l'applicazione dell'art. 16 n. 6
CPP al caso del giudice di revisione che già abbia statuito nello stesso
procedimento quale giudice di cassazione. Il fatto che sia stato previsto
un organo giurisdizionale unico per le menzionate due funzioni appare
imposta - e i ricorrenti lo riconoscono - da ragioni di ordine pratico,
in relazione con la sistematica che nella procedura penale ticinese
occupano dette due funzioni (cfr. art. 236-239 e 245-247 CPP). Se è certo
che una domanda di revisione non presuppone un ricorso per cassazione e
che un ricorso per cassazione non deve essere seguito da una domanda di
revisione, è pur vero che nella pluralità delle cause criminali la domanda
di revisione è stata preceduta da un ricorso per cassazione, di guisa che,
in pratica, sarebbe singolare un organo giurisdizionale unico (CCRP) per la
cassazione e la revisione, la cui composizione dovesse, per il meccanismo
dell'art. 16 n. 6 CPP, essere modificata nella maggior parte dei casi in
cui esso fosse chiamato a decidere su di una domanda di revisione, e ciò
spesso integralmente, ossia sostituendo tutti e tre i suoi membri ordinari.

    La decisione impugnata si richiama altresì alla recente giurisprudenza
del Tribunale federale che ha riconosciuto la costituzionalità di una norma
di procedura penale cantonale, secondo cui il presidente del tribunale
esercita normalmente le funzioni di giudice istruttore e formula la domanda
di rinvio a giudizio (DTF 104 Ia 277/278 consid. 4). Tale giurisprudenza
non si riferisce alla ricusa di giudici che hanno conosciuto della causa
in un precedente grado giurisdizionale, bensì in due stadi dello stesso
grado; da esso risulta peraltro che il criterio per cui l'obiettività di
un giudice va presunta legalmente come compromessa per una sua anteriore
partecipazione nello stesso procedimento non dev'essere particolarmente
rigoroso perché sia ossequiato l'art. 4 Cost. L'interpretazione data
dalla CCRP all'art. 16 n. 6 CPP in relazione con gli art. 62 e art. 63
LOG può essere discussa in quanto fondata sulla sola unicità dell'organo
competente per la cassazione e per la revisione; essa non appare tuttavia
manifestamente insostenibile. La questione non deve comunque essere
esaminata più a fondo e decisa, dato che l'interpretazione della CCRP
risulta non arbitraria già per un altro motivo.

    La revisione in materia penale è un rimedio di diritto straordinario
che i cantoni sono tenuti a prevedere in virtù dell'art. 397 CP quando
siano invocati fatti o mezzi di prova rilevanti non noti al tribunale
nel primo processo. Adita con una domanda di revisione, la CCRP deve
pronunciarsi sull'esistenza di tale motivo di revisione, richiamato
dall'art. 243 n. 3 CPP, o dei motivi di revisione complementari
enunciati nell'art. 243 n. 1 e 2 CPP. Il suo esame ha per oggetto
esclusivamente elementi sui quali le autorità giudiziarie che hanno
deciso anteriormente non si sono dovute pronunciare. La domanda di
revisione non comporta pertanto un riesame, basato su elementi di
cui l'autorità che ha giudicato già disponeva, della fondatezza della
sentenza cresciuta in giudicato. La procedura con cui è esaminata una
domanda di revisione è da considerare come un processo indipendente,
nel quale il giudicante è chiamato a far astrazione del convincimento
che s'era formato anteriormente. Contrariamente a quanto ritenuto dai
ricorrenti, l'opinione che un giudice, membro della Corte di revisione,
si sia fatta in una precedente procedura di cassazione sulla colpevolezza
del richiedente non può valere quale indice che permetta di revocare
in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità. In base a tale
considerazione il Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere
come conforme all'art. 58 cpv. 1 Cost. una norma della procedura cantonale
che attribuisce la competenza di decidere sulla domanda di revisione alla
stessa autorità che ha giudicato (sentenza inedita nella causa Stettler,
del 22 ottobre 1980, consid. 3c).

    Ne discende che l'autorità cantonale non ha limitato arbitrariamente
la portata dell'art. 16 n. 6 CPP nel rilevare che ai magistrati ivi
contemplati non è vietato di statuire sulla domanda di revisione per
il solo fatto che essi abbiano deciso in precedenza su ricorsi per
cassazione proposti dai richiedenti. Il numero delle partecipazioni
anteriori effettuate, in qualità di giudici di cassazione, dei magistrati
ricusati dagli attuali ricorrenti è privo di importanza, nella misura in
cui questi non invochino nel loro ricorso una violazione dell'art. 21 CPP,
che determina le condizioni nelle quali un magistrato può essere ricusato
per sospetta mancanza d'imparzialità.

    La censura d'arbitraria applicazione dell'art. 16 n. 6 CPP risulta
di conseguenza infondata, ciò che comporta la reiezione del gravame.