Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 45



106 V 45

10. Estratto della sentenza del 31 gennaio 1980 nella causa Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni contro von
Krannichfeldt e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Regeste

    Art. 67 Abs. 3 KUVG.

    Wann ist die Teilnahme an einer Geschwindigkeitsprüfung bei einem
Auto-Rallye ein Wagnis?

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Per l'art. 67 cpv. 3 LAMI, seconda frase, l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) può escludere
dall'assicurazione i pericoli straordinari e gli atti temerari. Detta norma
ha concesso al Consiglio di amministrazione dell'Istituto assicuratore
di prendere il 31 ottobre 1967 una risoluzione, entrata in vigore il 1o
gennaio 1968, in virtù della quale sono esclusi dall'assicurazione:

    I. I pericoli straordinari indicati in modo specifico e particolare;

    II. Gli atti temerari e cioé:

    "... quelli in cui un assicurato si espone scientemente ad un pericolo
   particolarmente grave, che può risultare sia dall'atto stesso, sia
   dal modo con cui è compiuto, sia dalle circostanze concomitanti,
   come pure dalla personalità dell'assicurato..."

    Deve quindi e preliminarmente essere messo in risalto che il pericolo
straordinario è escluso dall'assicurazione qualunque sia la gravità del
rischio cui la vittima nel caso concreto si espone, mentre di contro la
gravità del rischio è un elemento distintivo dell'atto temerario. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni gli atti
temerari sono quelli non compresi nell'elenco dei pericoli straordinari
e che comportano rischi di particolare importanza anche se praticati
nelle condizioni più favorevoli. Si tratta di atti implicanti pericoli
tali da non poterne imporre l'assunzione all'insieme degli assicurati. È
questo il caso di certe ascensioni di montagna presentanti un rischio
talmente elevato, non riconducibile a proporzioni ragionevoli qualunque sia
l'equipaggiamento usato e la preparazione dei partecipanti. Un rischio di
per sé assicurato può comunque perdere questa qualifica quando si tenga
conto di circostanze particolari in cui esso si presenta, segnatamente
del modo e in quali condizioni esso viene affrontato, del materiale usato
e delle attitudini dell'assicurato (DTF 104 V 19, considerando 1 e la
giurisprudenza ivi citata).

Erwägung 2

    2.- Nell'evenienza concreta l'INSAI ha escluso dall'assicurazione
quale atto temerario la partecipazione di Umberto von Krannichfeldt
quale copilota ad una prova di velocità su strada non asfaltata durante
un rally automobilistico.

    Si pongono quindi all'esame i seguenti problemi:

    - Se la partecipazione durante un rally ad una gara di velocità su
strada dal fondo irregolare, larga metri 2.30 e non asfaltata, sia da
considerare, presa a sé stante, un atto temerario.

    - In caso negativo se le condizioni in cui questa gara venne compiuta
e il comportamento dell'opponente il giorno dell'incidente adempivano i
presupposti dell'atto temerario.

    a) Per quanto concerne la partecipazione dell'opponente ad una gara di
velocità su strada non asfaltata durante un rally occorre osservare che
il fatto che egli abbia, nell'evenienza concreta, esercitato le funzioni
di copilota non è di rilievo. Infatti, partecipando in questa funzione al
rally, egli coscientemente si sottoponeva agli stessi rischi del pilota,
poteva cioè essere coinvolto in un incidente tale da comportare danni alla
salute (sentenza non pubblicata del Tribunale federale delle assicurazioni
in re Büchler del 13 ottobre 1971).

    Inoltre è pacifico che le riserve formulate dall'Istituto ricorrente
riguardano solo la partecipazione ad una prova di velocità del rally e
non al rally come tale che, essendo prova di regolarità, non presenta
gli aspetti dell'atto temerario.

    Se in concreto si considerano gli aspetti generali della competizione,
che consisteva nel partecipare ad una prova di velocità quindi gareggiare
su una strada non sterrata al fine di raggiungere, se possibile, una
velocità media di 100/120 km/h; inoltre che scopo della gara era la
intenzione di prevalere sugli altri concorrenti, ne deve essere concluso
che ogni partecipante tendeva a correre, entro i limiti fissati, il più
veloce possibile. Orbene, lo sforzo di mantenere su strada irregolare
una velocità media quale quella indicata, significa assumere un rischio
di non indifferente importanza, quale che sia l'abilità tecnica del
pilota, il tipo dell'autovettura e le condizioni di strada e sicurezza
organizzativa. Su tratti stradali simili un'uscita dal campo è sempre
possibile e tale da comportare un rischio di incidenti, forse non mortali,
ma sempre adeguati a pregiudicare l'integrità fisica di un partecipante. In
queste condizioni, pur ammettendo che i rallies contribuiscono al progresso
tecnico dell'industria automobilistica (prove di resistenza dei motori
e dello equipaggiamento, prove di tenuta di strada e di idoneità dei
pneumatici, ecc.) non può essere imposto all'insieme degli assicurati di
sopportare l'onere assicurativo di simili azioni. Nell'evenienza concreta,
ammessa anche l'abilità del pilota e ritenuto che durante le ispezioni del
percorso i due componenti l'equipaggio abbiano ponderato i modi di eseguire
la prova, deve pur essere affermato che suscettibile di rischio importante
è il correre cercando di raggiungere la massima velocità su una strada non
sterrata, larga metri 2.30 affrontando una curva di 90 gradi, ove esisteva
una cunetta, dopo uno slittamento controllato. In queste condizioni non
può essere esclusa, quale possibilità di non rara frequenza, un'uscita di
strada con le conseguenze che essa comporta, quindi un grado di rischio
non ovviabile al quale Umberto von Krannichfeldt si è scientemente esposto.

    b) Dato quanto sopra esposto irrilevante ai fini del presente controllo
giudiziario è la meccanica dell'incidente sopravvenuto all'uscita della
curva di 90 gradi affrontata a 70/75 km/h di velocità dopo uno slittamento
controllato. Tuttavia tale incidente significa in sostanza che nel corso
di una prova di velocità il pilota non è in grado di tempestivamente
avvertire eventuali imprevisti ostacoli altrimenti aggirabili.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                    dichiara e pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio cantonale
del 23 gennaio 1979 annullato.