Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 391



106 IV 391

95. Sentenza della Corte di cassazione del 24 settembre 1980 nella causa X.
c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione) Regeste

    1. Art. 26 Abs. 2 SVG.

    Konkretes Anzeichen für ein Fehlverhalten eines Fussgängers, welcher
die Strasse ausserhalb eines Fussgängerstreifens betreten hat. Besondere
Vorsichtspflicht des vortrittsberechtigten Fahrzeuglenkers (Erw. 1-3).

    2. Verhältnis zwischen Art. 90 Ziff. 1 SVG und Art. 117 und 125 StGB.

    Wenn die Gefahr, welche die verletzten Verkehrsregeln vermeiden
wollen, eingetreten ist und zu fahrlässiger Tötung oder fahrlässiger
Körperverletzung geführt hat, schliesst die Verurteilung wegen dieser
Tatbestände eine zusätzliche Bestrafung gemäss Art. 90 Ziff. 1 SVG aus
(Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Il 13 settembre 1978, in località Al Ponte del comune di Biasca,
un furgone guidato da X. urtava Y., che si trovava sulla carreggiata,
fuori da un passaggio pedonale. Dopo aver fatto la spesa in un vicino
negozio, la signora Y., attraversando la strada, aveva perduto un sacchetto
contenente patate, che si erano sparpagliate sull'asfalto. Essa s'era
fermata per raccoglierle, allorquando aveva notato il sopraggiungere del
furgone proveniente da Polleggio; rialzatasi, era tornata sui suoi passi
di corsa per raggiungere il marciapiede che aveva lasciato poco prima. X.,
alla guida del furgone, aveva passato il ponte sul fiume Brenno ad una
velocità a suo dire non eccedente i 60 km orari, allorché vedeva Y. che
si chinava per raccogliere le patate cadute nel centro della strada. Egli
spostava il furgone a destra, pensando di poter passare da quel lato
accanto alla donna che si trovava nel mezzo della strada. Sennonché
la signora Y. era corsa in quel momento verso il marciapiede a destra,
sicché l'investimento si era rivelato inevitabile.

    Il Pretore del distretto di Riviera condannava X. ad una multa di
Fr. 480.-- per infrazione alle norme della circolazione stradale e per
lesioni colpose gravi.

    Con sentenza del 9 giugno 1980 la Corte di cassazione e di revisione
penale del Cantone Ticino respingeva, in quanto ammissibile, il ricorso
propostole da X. avverso la decisione pretorile.

    X. ha impugnato con ricorso per cassazione dinnanzi al Tribunale
federale la sentenza della Corte cantonale, chiedendo che essa sia
annullata e che la causa sia rinviata a tale corte per nuova decisione.

    Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Nella fattispecie il ricorrente aveva la precedenza rispetto a
Y. che, quale pedone, si trovava sulla carreggiata fuori da un passaggio
pedonale (art. 47 cpv. 5 ONCS). Il suo diritto di precedenza non era
peraltro assoluto, bensì limitato dal principio contenuto nell'art. 26
cpv. 2 LCS. In base a tale principio, chi ha il diritto di precedenza
deve usare particolare prudenza quando vi siano indizi per ritenere che
un pedone non si comporti correttamente sulla strada. In quest'ultimo
caso occorre nondimeno che siano date circostanze particolari che lascino
supporre concretamente un'attitudine scorretta di chi è debitore della
precedenza. Non è sufficiente al riguardo una possibilità meramente
astratta che costui non rispetti il diritto di precedenza (DTF 97 IV 244,
96 IV 132).

    a) La decisione impugnata ha accertato che il ricorrente s'era
avveduto, dopo aver attraversato il ponte sul fiume Brenno, che Y. era
scesa sulla carreggiata, aveva perduto nel suo mezzo un sacchetto di
patate e s'era chinata a raccogliere quest'ultime, sparpagliatesi sulla
strada. Nel momento in cui la signora Y. aveva cominciato ad attraversare
la strada, il ricorrente non era ancora tenuto a frenare, sempreché si
trovasse ad una sufficiente distanza da essa. Dalla sentenza impugnata
risulta che questo era il caso, dato che detta sentenza non ravvisa
alcun indizio concreto ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCS nel fatto che
Y. fosse scesa sulla carreggiata. La situazione s'era tuttavia modificata
radicalmente allorquando alla signora Y. era caduto il sacchetto con le
patate ed essa si accingeva a raccoglierle. In quel momento il ricorrente
doveva rendersi conto che l'attenzione della donna s'era concentrata
su altra cosa che il traffico stradale e che, sorpresa dai veicoli
sopravvenienti, essa sarebbe potuta essere tentata di mettersi al riparo
spostandosi improvvisamente verso una parte o l'altra della strada per
raggiungere il marciapiede. Questa concreta possibilità esisteva nella
fattispecie e costituiva pertanto un indizio non trascurabile che la
signora Y. non avrebbe eventualmente rispettato il diritto di precedenza
del ricorrente. Costui, visto che la signora Y. aveva perduto il sacchetto
e che si accingeva a raccoglierne il contenuto, avrebbe dovuto ridurre
subito la velocità, in guisa da poter, se necessario, arrestare il proprio
veicolo dinnanzi alla donna. Egli non ha agito in tal modo. Come accertato
in modo vincolante dalla Corte cantonale, egli, benché avesse notato
quanto sopra, aveva proseguito la propria marcia ad una velocità di 48
km orari, limitandosi a portarsi più a destra e frenando unicamente dopo
aver visto che la donna ritornava di corsa sui propri passi. La reazione
che gli imponevano le circostanze è stata tardiva e ciò dev'essergli posto
a carico quale imprevidenza colpevole ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 CP.

    b) A torto il ricorrente si richiama a quanto stabilito nella sentenza
pubblicata in DTF 103 IV 107. Il comportamento di Y. non può essere
paragonato a quello comune di un pedone che da sinistra scende sulla
carreggiata per attraversare la strada fuori di un passaggio pedonale;
secondo la comune esperienza in materia di circolazione stradale, tali
pedoni sogliono attraversare la carreggiata fino circa a metà, per poi
fermarsi e attendere che siano passati i veicoli percorrenti la parte
destra della carreggiata stessa. La loro attenzione è in questi casi
concentrata sul traffico. In ciò si differenzia la fattispecie in esame,
in cui la vittima era, invece, intenta nel centro della carreggiata a
raccogliere frettolosamente le patate cadutele poco prima.

Erwägung 2

    2.- Lo stesso ricorrente riconosce che le lesioni subite dalla
vittima vanno qualificate come gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP.
Egli contesta tuttavia l'esistenza del nesso di causalità tra la propria
condotta e l'evento. Al proposito fa valere che il pericolo s'è manifestato
soltanto nel momento in cui il sacchetto di patate era caduto sulla
carreggiata. Per effetto della repentina ed istintiva reazione della
signora Y., che era corsa di nuovo verso il marciapiede, egli era stato,
a suo dire, sorpreso e non aveva avuto a sua disposizione né il tempo né lo
spazio necessari per adottare le misure che, secondo la Corte cantonale,
s'imponevano in quel frangente. L'argomentazione del ricorrente non vale
tuttavia a revocare in dubbio l'esistenza del nesso di causalità naturale
e di quello di causalità adeguata, ammessi a ragione dalla Corte cantonale.

    a) È esatto che il pericolo era divenuto per il ricorrente
riconoscibile soltanto al momento della caduta del sacchetto di
patate. Affermando di non aver avuto né tempo né spazio a disposizione
per evitare l'investimento, egli si riferisce tuttavia a torto al momento
in cui la signora Y. si accingeva a raggiungere nuovamente di corsa
il marciapiede; il suo rilievo è corretto solo se riferito al momento
precedente a quello della caduta del sacchetto. Si potrebbe ammettere
l'interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se il ricorrente
avesse reso verosimile che l'investimento si sarebbe prodotto anche se
avesse subito frenato nel momento in cui erano cadute le patate (DTF 105
IV 19 con richiami). Il ricorrente non ha sostenuto né provato che ciò
fosse il caso.

    b) La Corte cantonale ha anche esattamente ammesso l'esistenza
del nesso di causalità adeguata. Sfugge in particolare a censura la sua
considerazione, secondo cui, pur avendo la vittima reagito in modo strano,
il suo comportamento non era, nelle circostanze concrete, del tutto
imprevedibile (v. tra altre DTF 94 IV 27), e tale quindi da interrompere
il rapporto di causalità.

Erwägung 3

    3.- Né può giovare infine al ricorrente la giurisprudenza che ritiene
scusabile l'agire del conducente il quale, posto improvvisamente in
una situazione di pericolo in seguito ad una condotta colposa altrui,
non sceglie, tra le varie soluzioni possibili, quella che a posteriori
appare obiettivamente la più corretta (DTF 97 IV 168 con richiami). Con
tale principio egli non può giustificare d'aver scansato a destra,
anziché frenare. Egli avrebbe dovuto decidersi a frenare già nel momento
in cui aveva visto che alla signora Y. era caduto il sacchetto di patate
e che essa si disponeva a raccoglierle, e non appena quando la stessa,
avvedutasi dell'approssimarsi del furgone, aveva cominciato a correre
verso il marciapiede. Il fatto che la risoluzione della signora Y. di
raggiungere di corsa il marciapiede l'abbia sorpreso non può discolpare
il ricorrente, il quale, con il suo anteriore modo di procedere colposo,
aveva contribuito a dar luogo alla poco felice determinazione della
vittima. Della giustificazione stabilita dalla menzionata giurisprudenza
può beneficiare soltanto il conducente la cui condotta sia esente da colpa;
tale presupposto non sussiste per il ricorrente.

Erwägung 4

    4.- Accertato che la condanna del ricorrente per lesioni colpose gravi
è stata pronunciata a ragione, si pone, per aver il ricorrente proposto
la propria assoluzione da tutte le imputazioni, d'ufficio (e in base
alla regola "jura novit curia") il quesito se, accanto a tale condanna,
sia consentito di riconoscere il ricorrente altresì colpevole d'infrazione
degli art. 26 cpv. 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LCS in relazione con
l'art. 90 n. 1 LCS. Le citate norme della circolazione stradale sono state
stabilite per garantire la sicurezza del traffico e intendono evitare che
la circolazione stradale sia posta già astrattamente, ossia virtualmente,
in pericolo (DTF 96 IV 136, 92 IV 34). Nella fattispecie, il pericolo
che le menzionate disposizioni intendono prevenire s'è concretamente e
pienamente estrinsecato nelle lesioni gravi riportate dalla signora Y. In
tali circostanze, le infrazioni commesse in violazione delle suddette
norme della LCS e contro la sicurezza della circolazione in generale,
come pure il fatto di aver messo concretamente in pericolo la signora
Y., sono integralmente assorbiti nella condanna del ricorrente ai sensi
dell'art. 125 cpv. 2 CP (DTF 96 IV 41, 91 IV 32 e 213). Nel condannare il
ricorrente anche per infrazione alle norme sulla circolazione stradale,
l'autorità cantonale ha violato pertanto il diritto federale e per
tale motivo la causa dev'esserle rinviata perché assolva il ricorrente
dall'imputazione relativa al reato di cui all'art. 90 n. 1 LCS.