Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 II 114



106 II 114

21. Estratto della sentenza della II Corte civile del 19 giugno 1980 nella
causa Fondazione Opera Pia San Giovanni Bosco c. Consiglio di Stato del
Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Stiftungen.

    Teilweise kirchlicher Zweck einer Stiftung; im vorliegenden Fall
Vorherrschen des sozialen Zweckes und deshalb vollständige Unterstellung
der Stiftung unter die Aufsicht der zivilen Behörden.

Sachverhalt

    A.- Mediante atto pubblico del 3 marzo 1937 fu istituita, con sede
a Mezzovico, la fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco. Quale scopo
fu indicato "quello di erigere o di acquistare un fabbricato dove si
possano raccogliere i parrocchiani d'ambo le parrocchie suddette a
conferenze, a corsi d'istruzione, a trattenimenti onesti, ricreativi ed
a manifestazioni religiose (escluse assemblee parrocchiali) come pure per
raccogliere bambini sotto la direzione di persone competenti e giudiziose
onde dare aiuto e sollievo alle famiglie distratte dai lavori dei campi
e del bestiame".

    Le due parrocchie menzionate sono quelle di Mezzovico e di
Vira. L'atto di costituzione precisava che la fondazione sarebbe stata
sempre ed esclusivamente opera parrocchiale e, come tale, soggetta alla
sorveglianza dell'Ordinario diocesano. Il regolamento contenente le norme
per il funzionamento della fondazione doveva essere approvato dall'autorità
ecclesiastica. L'amministrazione veniva affidata al parroco pro tempore
di Mezzovico. La fondazione fu iscritta nel registro di commercio di
Lugano il 2 dicembre 1937.

    Il 16 agosto 1966 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino emanò una
decisione con la quale sottoponeva la Fondazione Pia Opera S. Giovanni
Bosco alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità
inferiore, ed a quella dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità
superiore. La decisione fu impugnata.

    Il 5 luglio 1979 la Fondazione, dichiarandosi fondazione di diritto
ecclesiastico, chiese di essere esonerata dalla vigilanza delle autorità
civili.

    Con decisione 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato accertò che la
Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco, in Mezzovico, costituiva una
fondazione mista di diritto privato e ne confermò l'assoggettamento alla
vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore,
e dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore.

    La Fondazione insorge con un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio
di Stato.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- L'autorità cantonale ammette che lo scopo perseguito dalla
ricorrente è parzialmente ecclesiastico e che inoltre essa presenta un
legame organico con le autorità ecclesiastiche. E, difatti, la fondazione
venne costituita per adempiere uno scopo di assistenza spirituale
(conferenze, corsi di istruzione, manifestazioni religiose, trattenimenti
destinati ai parrocchiani di Mezzovico-Vira). D'altra parte, i fondatori
la sottoposero alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano e stabilirono
che il regolamento dovesse essere approvato dall'autorità ecclesiastica.

    Ma a ragione l'autorità cantonale richiama anche l'altro scopo della
fondazione, che è quello di affidare (durante una parte della giornata)
a persone competenti i bambini i cui genitori sono occupati nei lavori
agricoli e, quindi, di portare aiuto e sollievo alle famiglie. Trattasi di
uno scopo tipicamente sociale, suggerito, come si legge nell'introduzione
all'atto pubblico di costituzione della fondazione, dal fatto che
nel territorio delle parrocchie di Mezzovico-Vira non esisteva "alcun
asilo d'infanzia, né comunale, né privato", e non concepito come un
mezzo per adempiere un compito di assistenza spirituale religiosa o
di attività pastorale. È inesatto affermare, come fa la ricorrente,
che il fine di riunire i bambini fosse quello di favorirne l'educazione
e la manifestazione religiosa o di istruirli ai sacri sacramenti. Una
siffatta interpretazione non trova appoggio nello scopo della fondazione
definito nell'atto di costituzione. Del resto, non risulta neppure
che dei bambini dovesse necessariamente occuparsi il parroco od altra
persona ecclesiastica, l'atto di fondazione parlando unicamente di persone
"competenti e giudiziose".

    Da questo profilo, e pur ammettendo che le due fattispecie non siano
identiche, vi è da chiedersi se la sentenza pubblicata in DTF 81 II 577
abbia operato le necessarie distinzioni. Comunque, contrariamente a quel
giudizio, non si può ritenere che il fatto di mettere a disposizione di
bambini di genitori occupati altrove un locale e personale qualificato,
rappresenti un'attività specifica dell'azione cattolica, quando nulla
permette di sostenere che tale tempo libero sia essenzialmente riservato
all'istruzione ed all'educazione religiose.

    Se quindi la fondazione ricorrente presenta un carattere misto, essa
rimane soggetta alla vigilanza degli enti pubblici giusta l'art. 84 CC
(RIEMER, Die Stiftungen, in Berner Kommentar zum Personenrecht, parte
sistem. n. 204 e 365; EGGER, n. 2 all'art. 87 CC).

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.