Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 97



106 III 97

20. Sentenza della II Corte civile del 9 ottobre 1980 nella causa Mafer
S.A. in liquidazione contro Banca popolare svizzera (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Art. 82 Abs. 1 SchKG: Begriff der Schuldanerkennung.

    1. Erfordernisse der durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung
(E. 3).

    2. Die stillschweigende Genehmigung eines Kontokorrentauszugs zusammen
mit dem vom Schuldner unterzeichneten Krediteröffnungsvertrag stellt
keine Schuldanerkennung für den Passivsaldo des Kontos dar (E. 4).

Sachverhalt

    A.- La Banca popolare svizzera di Locarno fece intimare alla Mafer
S.A. in liquidazione un precetto esecutivo di Fr. 161'067.95. Il debito si
fondava sull'avere della banca relativo ad un conto corrente intestato alla
debitrice. L'opposizione interposta al precetto esecutivo venne rigettata
in prima istanza dal Pretore di Bellinzona e in seconda istanza dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, con sentenza del 26 giugno 1980. Contro quest'ultima decisione
insorse la debitrice con ricorso di diritto pubblico fondato sulla
violazione dell'art. 4 Cost. Il Tribunale federale ha accolto il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso di diritto pubblico ha di regola natura esclusivamente
cassatoria: le conclusioni ricorsuali tendenti al rinvio degli atti
all'autorità cantonale sono irricevibili (DTF 106 Ia 54).

Erwägung 2

    2.- L'istanza di rigetto dell'opposizione si fondava sul contratto
di apertura di credito in conto corrente, sottoscritto dalle parti il
20 maggio 1974, e sull'estratto conto del 19 settembre 1979, dal quale
risultava un saldo a favore della banca di Fr. 161'067.95. La ricorrente
insorge in primo luogo contro l'affermazione dell'autorità cantonale,
secondo cui l'estratto succitato è menzionato nel precetto esecutivo.

    Questa affermazione della Camera di esecuzione e fallimenti
appare invero poco comprensibile: nel precetto esecutivo notificato
alla ricorrente - sotto la rubrica "Titolo di credito con la data,
o causa del credito" - è indicato solo il numero del conto corrente,
senza riferimento all'estratto conto del 19 settembre 1979. Tuttavia,
malgrado questa lacuna, sin dall'inizio della procedura esecutiva non
v'è stato alcun dubbio sull'identità tra il credito posto in esecuzione
e quello risultante dai documenti prodotti dalla creditrice a sostegno
dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Sotto questo aspetto il giudizio
impugnato non è quindi arbitrario.

Erwägung 3

    3.- La Camera di esecuzione e fallimenti ha rilevato che sull'estratto
conto del 19 settembre 1979, inviato alla ricorrente, è indicato che esso
è considerato accettato se non è contestato per scritto entro un mese.
Dopo aver accertato che in concreto l'estratto del 19 settembre 1979 non
è stato contestato, l'autorità cantonale ha ravvisato nell'accettazione
per atti concludenti del saldo passivo del conto corrente la volontà del
correntista di riconoscere il debito. A sostegno delle proprie conclusioni
essa ha fatto riferimento, oltre che alla giurisprudenza cantonale, al
parere di diversi autori. Secondo la ricorrente tali considerazioni sono
insostenibili e rendono arbitrario il giudizio impugnato.

    La dottrina citata dall'autorità cantonale non è pertinente: OSER e
SCHÖNENBERGER, art. 117 CO n. 2, trattano tutt'altre questioni, mentre
HESS, Die materiellen Grundlagen der provisorischen Rechtsöffnung und
der Aberkennungsklage, pag. 61, e JÄGER, art. 82 LEF n. 4, considerano
come riconoscimento di debito il benestare scritto. Il parere di questi
autori è senz'altro esatto (cfr. MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund
synallagmatischer Verträge, tesi Zurigo 1979, pag. 165; CAPREZ, FJS
186 pag. 6); esso si riferisce tuttavia a una fattispecie differente da
quella in esame. Infatti la questione che si pone in concreto è quella
di sapere se un contratto di apertura di credito in conto corrente,
firmato dal debitore, possa costituire, unitamente ad un estratto conto
non firmato, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del
conto. In altre parole occorre esaminare se l'autorità cantonale abbia
violato in modo insostenibile la nozione di "riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata" dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Questa
nozione, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile (JÄGER, art. 82 LEF n. 4; FAVRE,
Droit des poursuites, 3a edizione, pag. 154). Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione
che da essi risultino gli elementi necessari (PANCHAUD et CAPREZ, Die
Rechtsöffnung, § 6).

Erwägung 4

    4.- Il contratto di apertura di credito sottoscritto dalla debitrice
contiene la clausola seguente:

    "Il titolare del Conto deve accusare immediatamente ricevuta
   dell'estratto, dandone benestare. Se tale benestare non si troverà
   nelle mani della Banca al più tardi 5 giorni dopo l'avvenuta spedizione
   dell'estratto, si riterrà che il debitore ne approva in ogni sua
   parte le risultanze ed il saldo. Il debitore si obbliga a versare od
   a garantire adeguatamente, entro il più breve termine, la eventuale
   eccedenza passiva sorpassante il credito accordatogli."

    Ciò significa che la ricorrente si è impegnata per scritto e senza
riserve a pagare il saldo del conto corrente e a riconoscere come esatto
quello risultante dall'estratto conto non contestato. Nella fattispecie il
saldo passivo di Fr. 161'067.95 è determinabile sulla base dell'estratto
conto del 19 settembre 1979; esso non è stato contestato e non è stato
riportato a nuovo. Neppure è contestato l'adempimento del contratto da
parte della banca creditrice.

    Nondimeno, l'unico documento firmato dalla debitrice è il contratto
d'apertura di credito, da cui l'ammontare del debito posto in esecuzione
non è determinabile. Infatti, ovviamente, il saldo del conto corrente
non era determinabile al momento della conclusione del contratto. Di
conseguenza la Banca popolare svizzera non dispone di un riconoscimento
di debito firmato dalla ricorrente, sulla base del quale sia possibile
determinare la somma di denaro dovuta: i documenti da lei prodotti
a sostegno dell'istanza di rigetto dell'opposizione non adempiono
i requisiti del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF
(cfr. HESS, op.cit. pag. 22; cfr. tuttavia ENGEL, Traité des obligations
en droit suisse, pag. 521 lett. F, che sembra voler conferire la qualità
di riconoscimento di debito anche all'estratto di conto corrente approvato
tacitamente). È del resto opportuno precisare che la Camera di esecuzione
e fallimenti ticinese, nella sentenza del 19 luglio 1956 in re Banco di
Roma per la Svizzera, era giunta alla medesima conclusione, considerando
irrilevante dal punto di vista esecutivo la clausola contrattuale secondo
cui un estratto conto non contestato equivale al riconoscimento del saldo
(Rep. 1965 pag. 400).

    La sentenza impugnata viola quindi in modo arbitrario l'art. 82
LEF e deve essere annullata. Siffatta soluzione s'impone, anche
se nella procedura ordinaria il giudice, nell'ambito del suo libero
apprezzamento delle prove, può prendere in considerazione l'approvazione
tacita o per atti concludenti del saldo di un conto corrente. Il rigetto
dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura
sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e
di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga
di un riconoscimento di debito scritto.