Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IV 105



105 IV 105

28. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 25 maggio
1979 nella causa X. c. Procuratore pubblico giurisdizione sottocenerina
(ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3, 253 StGB.

    Der Schuldner, der im Konkurs Forderungen gegen sich vortäuscht
und anerkennt, macht sich des betrügerischen Konkurses im Sinne von
Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3 StGB schuldig und nicht auch der Erschleichung
einer falschen Beurkundung gemäss Art. 253 StGB.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il rilievo del ricorrente, secondo cui il fatto di aver insinuato
crediti fittizi e quello d'averli riconosciuti, sono integralmente
assorbiti dal reato punito dall'art. 163 CP, è esatto. Con gli atti che
gli sono stati imputati a titolo di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione, il ricorrente ha simulato debiti e riconosciuto crediti
fittizi, ha cioè commesso atti che l'art. 163 n. 1 cpv. 3 CP prevede
espressamente come costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta. Poiché
detti atti comportano - in caso di fallimento - necessariamente una
menzione nei verbali dell'ufficio dei fallimenti, l'art. 163 CP copre
tutti i loro aspetti e risulta determinante. Ne segue che, anche se si
volesse ammettere la presenza in pari tempo degli elementi costitutivi
del reato represso dall'art. 253 CP, sussisterebbe comunque un caso di
concorso improprio, tale da escludere l'applicazione della disposizione
da ultimo citata. Essendo stato il ricorrente condannato a giusto titolo
per bancarotta fraudolenta, la sua condanna, per gli stessi fatti, ai
sensi dell'art. 253 CP, comporta la violazione del diritto federale.

Erwägung 3

    3.- Abbondanzialmente, può rilevarsi che la graduatoria fallimentare
prova soltanto, quale documento pubblico, che l'amministrazione del
fallimento ha ammesso o respinto determinati crediti (v. art. 58 del
Regolamento del Tribunale federale concernente l'amministrazione degli
uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911, RUF); nessuna prova fornisce
invece la graduatoria quale documento pubblico circa la reale esistenza di
tali crediti. Al riconoscimento di un credito, effettuato dal debitore,
non può spettare la qualifica di documento pubblico, dato che tale
riconoscimento non è emanato da un'autorità. Una falsa attestazione
potrebbe aversi laddove un credito riconosciuto dal debitore figurasse
nella procedura prevista dall'art. 55 RUF, o in un attestato di carenza
di beni, come non riconosciuto: tratterebbesi peraltro di ipotesi affatto
diverse dalla fattispecie concreta.

    Né l'applicazione dell'art. 253 CP può essere fondata sulla circostanza
che il riconoscimento del debito fittizio è suscettibile di figurare
su un attestato di carenza di beni. Tale menzione può avere soltanto
gli effetti previsti dall'art. 265 LEF, ossia conferire all'attestato
la qualità di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Un
siffatto riconoscimento non accerta né prova la realtà del debito. La sua
menzione nell'attestato di carenza di beni prova soltanto che il debitore
ha effettuato la relativa dichiarazione.

    Neppure sotto tali profili un'imputazione per il reato di cui
all'art. 253 CP potrebbe quindi entrare in linea di conto.