Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 II 130



105 II 130

22. Sentenza della I Corte civile del 1o giugno 1979 nella causa
Pezzani c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Handelsregister; Prüfung von Amtes wegen, ob die Voraussetzungen für
eine Eintragung gegeben sind. Art. 940 Abs. 1 OR, Art. 21 Abs. 1 HRegV.

    Wenn die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft abwesende
Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates wählt, kann ihre Eintragung
im Handelsregister nur erfolgen, wenn diese Personen - ausdrücklich oder
stillschweigend - ihrer Wahl zugestimmt haben. Der Registerführer ist
gehalten, sich dieser Zustimmung zu vergewissern.

Sachverhalt

    A.- Il 12 ottobre 1978 aveva luogo l'assemblea generale della società
Azeta S.A., Mendrisio. Secondo il processo verbale, essa prendeva atto
delle dimissioni dell'amministratore unico signor Vescovi e nominava in
sua sostituzione la signora Maria Pia Pezzani. Testualmente leggesi al
proposito nel verbale quanto segue:

    "L'assemblea all'unanimità delibera la detta nomina. La signora Pezzani
   impegnerà la società con firma individuale. Il presidente comunica
   all'assemblea che la signora Pezzani, momentaneamente assente,
   provvederà personalmente a notificare all'Ufficio dei registri di
   Mendrisio la sua nuova funzione."

    L'assemblea generale inviava copia del verbale all'Ufficio dei registri
perché procedesse alla cancellazione dell'iscrizione del signor Vescovi
quale amministratore unico. Nella lettera accompagnatoria era detto che
"l'istanza di iscrizione della nuova amministratrice verrà presentata in
un secondo tempo direttamente dalla stessa".

    Il 13 ottobre 1978 l'Ufficio dei registri invitava l'Azeta S.A. a far
iscrivere la nuova amministratrice. In assenza d'una risposta da parte
dell'Azeta S.A., esso invitava il 3 gennaio 1979 la signora Pezzani
a farsi iscrivere. Il 10 gennaio 1979 la signora Pezzani rispondeva
all'Ufficio comunicandogli copia di una propria lettera all'Azeta S.A.,
in cui essa dichiarava:

    "Viste le difficoltà incontrate, la mancata consegna del pacchetto
   azionario, mi sento constretta a rinunciare ad assumere la carica di
   amministratrice unica della Società Azeta S.A."

    Fondandosi sull'art. 32 cpv. 2 ORC, l'ufficio diffidava la signora
Pezzani il 16 gennaio 1979 a presentare entro 30 giorni una domanda
provvisionale al giudice, pena l'iscrizione d'ufficio.

    Il 14 febbraio 1979 l'ufficio respingeva una richiesta del
patrocinatore della signora Pezzani, intesa a far annullare la diffida
per non avere l'interessata mai accettato formalmente la nomina.

    In data 1o marzo 1979 il Dipartimento di giustizia del Cantone
Ticino respingeva, quale autorità di vigilanza in materia di registro di
commercio, il ricorso proposto dalla signora Pezzani avverso la decisione
dell'ufficio.

    Con ricorso di diritto amministrativo del 12 marzo 1979, proposto
al Tribunale federale ai sensi dell'art. 5 ORC, Maria Pia Pezzani ha
chiesto l'annullamento della decisione del Dipartimento di giustizia e,
di conseguenza, di quelle dell'ufficio emanate il 16 gennaio e il 14
febbraio 1979.

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto
l'accoglimento del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ... L'ufficiale del registro di commercio deve, ai sensi
dell'art. 940 cpv. 1 e dell'art. 21 cpv. 1 ORC, prima di effettuare
un'iscrizione, verificare se siano adempiuti i requisiti legali. Una
società anonima può essere iscritta soltanto laddove alla notificazione
per l'iscrizione sia unita, tra l'altro, la prova dell'avvenuta nomina
dell'amministrazione. Nel caso di consiglieri d'amministrazione
assenti, occorre che sia prodotta una loro dichiarazione
di accettazione. Quest'ultima può avvenire anche tacitamente,
per esempio mediante la firma della notificazione secondo l'art. 22
cpv. 2 ORC (SIEGWART n. 13 ad art. 640 CO; F. VON STEIGER, Das Recht
der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4 E. pag. 122; F. VON STEIGER,
Prüfung und Eintragung der Aktiengesellschaft beim Handelsregister,
pag. 40; BÜRGI, n. 2 ad art. 708 CO; SCHUCANY, n. 1 ad art. 708 CO;
FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, §
7 n. 21; JACQUEROD/VON STEIGER, Eintragsmuster für das Handelsregister,
pagg. 172-173, n. 13; BECK, Die Kognition des Handelsregisterführers im
Rechte der Aktiengesellschaft, pag. 60 n. 5 e pag. 62 n. 7; Schweizerische
Aktiengesellschaft, vol. 34, (1961/1962) pag. 179; SIEGMUND, Handbuch für
die schweizerischen Handelsregisterführer, pag. 288). L'elezione regolare
dell'amministrazione, in cui rientra anche l'accettazione del mandato
da parte degli amministratori eletti, costituisce una delle condizioni
per l'iscrizione e dev'essere accertata d'ufficio dall'ufficiale del
registro di commercio (HIS, n. 49 e 63/64 ad art. 932 CO e n. 25 ad
art. 940 CO; SCHNEIDER, Der Rechtsschutz in Handelsregistersachen und
die Entscheidungskompetenz der Handelsregisterbehörden, pagg. 241,
243 e 247). Tale accertamento va effettuato non soltanto in occasione
dell'iscrizione di una società anonima, bensì anche in caso d'iscrizione
di nuovi membri del consiglio d'amministrazione.

Erwägung 2

    2.- Nella fattispecie non risulta in alcun modo che la ricorrente
abbia accettato la carica di amministratrice. Nel verbale dell'assemblea
generale del 12 ottobre 1978 è detto solo che la ricorrente era assente
e non è fatta alcuna allusione ad un'eventuale approvazione da parte sua
della nomina effettuata dall'assemblea. E neppure nella lettera dell'8
novembre 1978, indirizzata all'assemblea generale dell'Azeta S.A., la
ricorrente fa menzione di un'accettazione della carica. Al contrario,
essa rifiuta espressamente in tale lettera d'accettare detta carica. Il
fatto che essa vi dichiari d'essere costretta a "rinunciare" ad assumere la
carica di amministratrice unica non può in alcun modo essere interpretato
nel senso di un riferimento ad una precedente accettazione. L'istanza
inferiore non afferma d'altronde neppure quando ed in qual modo una
precedente dichiarazione avrebbe avuto luogo. La società Azeta S.A. non ha,
dal canto suo, mai fornito all'ufficio alcun dato positivo che potesse
indurlo a credere che la ricorrente avesse accettato la carica. Dalla
lettera del 10 gennaio 1978, scritta dalla ricorrente all'ufficio, può
al massimo dedursi una certa disponibilità della ricorrente ad accettare
il mandato di amministratrice, qualora fossero realizzate determinate
condizioni. L'ufficio avrebbe peraltro dovuto rifiutare una siffatta
dichiarazione d'accettazione condizionata (HIS, n. 9 ad art. 940 CO).

Erwägung 3

    3.- Il Dipartimento cantonale di giustizia ha ritenuto che
l'ufficio avesse il dovere di diffidare, ai sensi dell'art. 60 ORC,
l'amministratrice a chiedere l'iscrizione della sua nomina e che essa fosse
tenuta a dimostrare di non aver accettato il mandato. Come rettamente
esposto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nelle proprie
osservazioni, questo modo di procedere è contrario alle disposizioni
dell'ordinanza sul registro di commercio. Secondo tale disciplina, le
iscrizioni vanno effettuate solo su notificazione, con riserva di casi
particolari previsti dalla legge e in cui si procede d'ufficio (DTF 104 Ib
322 consid. 2a). Ove si tratti di modifiche di una situazione esistente,
tale riserva entra in considerazione soltanto laddove l'ufficio sia certo
che i fatti iscritti nel registro di commercio abbiano subito modifiche
valide legalmente. La procedura seguita nella fattispecie dall'ufficio
comportava inoltre un'inversione dell'onere della prova. Essendo stata la
diffida dell'ufficio del 13 ottobre 1978 rivolta alla società e non alla
ricorrente, quest'ultima non aveva alcun obbligo di sollevare obiezioni
al riguardo. Poiché l'accettazione della carica era il presupposto di
validità della nomina effettuata dall'assemblea generale, l'ufficio
avrebbe dovuto accertare se tale accettazione fosse intervenuta e,
qualora avesse constatato che l'accettazione mancava, avrebbe dovuto
tralasciare qualsiasi iscrizione concernente detta nomina. Indeciso può
rimanere se nelle circostanze concrete l'ufficio avrebbe dovuto invitare
la società a provvedere ad una nuova nomina della propria amministrazione,
oppure se, accertata l'impossibilità per la società di designare una nuova
amministrazione, avrebbe eventualmente dovuto diffidare la società, in
applicazione analogica dell'art. 711 cpv. 4 CO, a chiedere l'iscrizione
del proprio scioglimento e, in difetto, procedere a quest'ultimo.

Erwägung 4

    4.- Risultando chiaramente che la ricorrente non aveva espressamente
né tacitamente accettato la sua nomina ad amministratrice unica della
società Azeta S.A., e che non era pertanto consentito all'ufficio di
assegnarle un termine ai sensi dell'art. 32 ORC, il ricorso va accolto
come manifestamente fondato.