Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 262



105 Ib 262

41. Estratto della sentenza 24 gennaio 1979 della Camera di diritto
amministrativo nella causa Laudi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Gewässerschutz; Verunreinigung durch den Gebrauch eines
Motorfahrzeuges; vorzeitige Ersatzvornahme von Massnahmen zur Abwehr und
Behebung der Verunreinigung.

    Anwendungsbereich der Art. 8 und 36 GSchG sowie Tragweite der
Ausschlussklausel in Art. 36 Abs. 6 GSchG.

Sachverhalt

    A.- Il 26 gennaio 1977, su segnalazione della Polizia cantonale di
Vira Gambarogno, i tecnici della Sezione cantonale protezione acque e aria
furono chiamati ad intervenire per un caso d'inquinamento con idrocarburi
verificatosi sulla strada cantonale, in territorio di Magadino, all'altezza
dell'Albergo Svizzero. Gli accertamenti eseguiti dalle competenti autorità
permisero poi di appurare che la fuoriuscita di olio combustibile e di
olio idraulico era avvenuta in seguito al parziale incendio di un'autogrù
appartenente alla ditta Giorgio Laudi di Locarno. Il detto incendio era
stato provocato dal surriscaldamento dovuto all'inserimento del freno
ausiliario durante la corsa.

    Con risoluzione 22 dicembre 1977, il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino attribuì a Giorgio Laudi la responsabilità amministrativa
dell'incidente, e lo dichiarò tenuto a rimborsare allo Stato gli importi
da esso anticipati per le misure di prevenzione e risanamento.

    Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, Giorgio Laudi ha
impugnato la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo al Tribunale
federale di annullarla e protestando spese e ripetibili.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- Giorgio Laudi rimprovera infine al Consiglio di Stato d'aver
applicato a torto la legislazione federale sulla protezione delle acque,
violando in particolare l'art. 36 cpv. 6 LCIA: a parer suo, l'eventuale
responsabilità dovrebbe infatti essere accertata nel concreto caso secondo
le norme di responsabilità civile previste dalla legge federale sulla
circolazione stradale (art. 58 e segg.).

    a) Giusta l'art. 36 cpv. 6 LCIA, dalla responsabilità prevista nella
legge stessa, sono esclusi i fatti che ricadono appunto nell'ambito della
cennata legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale,
di quella del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, di quella del 4
ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta o di quella del 23
dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione
contro le radiazioni. Tuttavia, codesta clausola esclusiva si riferisce
manifestamente ai soli casi di responsabilità trattati dai capoversi
1 a 5 dello stesso disposto, senza toccare invece il problema della
copertura delle spese sostenute per l'adozione delle misure di sicurezza
di cui è discorso all'art. 8 LCIA. Anche se alla luce delle situazioni
ivi descritte possono invero porsi sottili problemi di delimitazione,
la presente vertenza non concerne affatto il risarcimento di un danno
cagionato dall'inquinamento delle acque ai sensi dell'art. 36 LCIA,
ma riguarda invece e soltanto l'accollamento delle spese relative
all'attuazione surrogatoria anticipata.

    b) D'altronde, si volesse su tal punto seguire il ricorrente,
sorgerebbe allora la delicata questione di sapere se l'obbligo d'assumere
codeste spese costituisce veramente un fatto che ancora ricade nell'ambito
della legge federale sulla circolazione stradale, giusta l'art. 36
cpv. 6 LCIA. Orbene, in questo contesto, la Compagnia "La Basilese",
quale assicuratrice responsabilità civile (RC) del ricorrente, pur
avendo sostenuto l'esclusiva applicabilità delle norme sulla circolazione
stradale, ha nondimeno declinato ogni responsabilità, asserendo inoltre
che l'assicurazione RC suole rispondere dei danni cagionati a terzi, ma
non delle spese sostenute per la prevenzione di eventuali danni. A parer
suo, le spese di questa natura dovrebbero quindi esser poste a carico
dello Stato (v. lettera 4 novembre 1977, menzionata dal ricorrente nel
gravame). Questa interpretazione non regge alla critica.

    L'art. 36 cpv. 6 della legge federale contro l'inquinamento delle
acque non consente infatti d'escludere dalla responsabilità ivi prevista
qualsiasi evento dannoso verificatosi durante la circolazione stradale
poiché la detta norma si riferisce ai soli casi che, dal profilo della RC,
sono chiaramente disciplinati dalla LCS; in altre parole, le disposizioni
di cui all'art. 36 cpv. 1 a 5 diventano inapplicabili là dove interviene
la responsabilità causale prevista dalla LCS; per converso, se codesta
responsabilità causale non entra in linea di conto, ad esempio perché
la legge stessa - come sostenuto in casu dalla società assicuratrice
- non conosce responsabilità per i costi delle misure preventive, si
esclude d'acchito ogni possibile concorso di norme, e tornerebbe comunque
applicabile la LCIA, nella misura in cui contiene una regolamentazione
specifica.

    Chi cagiona un pericolo o un perturbamento per la protezione
delle acque utilizzando un veicolo a motore deve quindi sopportare le
spese sostenute per l'adozione dei necessari provvedimenti, in virtù
dell'art. 8 LCIA ed alla stessa stregua d'ogni altro perturbatore. Questa
soluzione s'avvera d'altronde logica ed è confortata dal fatto che simili
interventi preventivi non ricadono, secondo il sistema della legge, sotto
il disposto dell'art. 36 LCIA, mentre il capoverso 6 di codesto articolo
non si riferisce comunque all'art. 8 della legge stessa.

    c) Da quanto testé esposto, si desume poi l'infondatezza dell'ulteriore
censura ricorsuale, con cui il ricorrente pretende che la fattispecie
concreta sostanzierebbe un semplice caso di responsabilità per colpa
di natura civilistica. In casi come quello in esame, l'art. 8 LCIA
costituisce infatti la base legale adeguata che permette non solo di
attuare anticipatamente i provvedimenti necessari in luogo di chi v'era
tenuto, ma anche di porre poi le relative spese a carico di colui che ha
perturbato la protezione delle acque, secondo il principio della causalità
(cfr. LOREZ-WIEGAND, Haftung aus Gewässerverunreinigung, tesi Zurigo 1976,
pag. 51; inoltre, DTF 101 Ib 413 consid. 4).