Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 71



104 V 71

14. Estratto della sentenza del 5 maggio 1978 nella causa Ufficio
federale delle assicurazioni sociali contro Sonderegger e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 31 Abs. 3 AHVG und Art. 54 AHVV, Art. 46 Abs. 1 AHVG.  Berechnung
der einfachen Altersrente der geschiedenen Frau nach dem Tode des einstigen
Ehegatten und vom Anspruch auf Witwenrente bei Unkenntnis seines Todes.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 31 cpv. 3 LAVS la rendita semplice di vecchiaia,
spettante a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio,
che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia
per coniugi, se ne risulta una rendita di ammontare più elevato e la
donna divorziata

    a) ha beneficiato di una rendita per vedove fino alla nascita del
diritto a una rendita semplice di vecchiaia, o

    b) all'atto del divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più
figli consanguinei, sempreché il matrimonio fosse durato almeno 5 anni.

    L'art. 54 OAVS, cui l'art. 31 cpv. 1 LAVS rinvia, dispone che qualora
la rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata non
sostituisce una rendita per vedove, il calcolo della rendita AVS sarà
fatto secondo l'art. 31 cpv. 3 LAVS soltanto se l'assicurata lo domanda
espressamente (v. anche n. marg. 449 e 450 del supplemento alle Direttive
sulle rendite, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
valido dal 1o gennaio 1974).

Erwägung 5

    5.- La morte dell'ex-marito, sopravvenuta il 3 novembre 1969, ha
conferito a Paula Sonderegger, il cui matrimonio era durato più di 10 anni,
lo stato di vedova ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LAVS (DTF 99 V 89 consid. 2
lett. c; 101 V 12 consid. 1). Pertanto, ella avrebbe avuto diritto a
una rendita vedovile se avesse inoltrato rispettiva domanda all'AVS.

    Non avendo Paula Sonderegger avuto conoscenza del decesso
dell'ex-marito - ancora nel luglio del 1977 l'Agenzia comunale AVS di
Lugano attestava che di lui ella non sapeva "più niente" e che l'indirizzo
dell'ex-marito le era sconosciuto - un suo diritto al pagamento con
effetto retroattivo di una rendita vedovile può soltanto esser fatto valere
attualmente con l'inoltro della relativa domanda all'organo amministrativo
cantonale competente. Così facendo l'assicurata potrà evitare che il
diritto al recupero delle prestazioni spettantile si estingua 5 anni
dopo la fine del mese per il quale queste prestazioni le erano dovute
(art. 46 cpv. 1 LAVS; DTF 98 V 59 consid. 2).

    Malgrado quanto precede, nella fattispecie la possibilità di calcolare
la rendita di vecchiaia spettante a Paula Sonderegger secondo le norme
di cui all'art. 31 cpv. 3 LAVS è data soltanto in virtù dell'art. 54
OAVS, quindi soltanto su espressa richiesta dell'assicurata. Infatti,
quando lei realizzò i presupposti del diritto a rendita di vecchiaia,
non era titolare di rendita vedovile e all'atto del divorzio non aveva
ancora compiuto i 45 anni. Orbene, simile richiesta condurrebbe ad
esaminare giusta l'art. 31 cpv. 3 LAVS se, in base al reddito annuo
medio che sarebbe stato determinante per il calcolo della rendita di
vecchiaia per coniugi, per Paula Sonderegger fosse risultata una rendita
d'importo maggiore a quella calcolata sulla base dei redditi della sua
attività lucrativa personale e dei relativi suoi anni di contribuzione.
Infatti, per il calcolo del reddito annuo medio determinante la rendita
per coniugi si procede dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione
del marito e quelli della sua classe d'età, nonché dal suo reddito annuo
medio determinante (art. 32 cpv. 1 LAVS). E per il calcolo del reddito
annuo medio del marito, i contributi pagati dalla moglie per un'attività
lucrativa esercitata prima o durante il matrimonio e fino alla nascita
del diritto alla rendita di vecchiaia, sono aggiunti a quelli del marito
(art. 32 cpv. 2 LAVS).

    Visto che nell'atto ricorsuale l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali - considerato a quanto sembra il breve periodo di contribuzione
dell'ex-marito di Paula Sonderegger all'AVS - nulla espone circa
l'ammontare della rendita semplice di vecchiaia calcolata sulla base del
reddito annuo medio che sarebbe stato determinante per il computo della
rendita di vecchiaia per coniugi, la pratica viene ritrasmessa alla Cassa
di compensazione perché statuisca d'ufficio su questo punto. In seguito
essa potrà procedere al conteggio alternativo della rendita di vecchiaia
spettante a Paula Sonderegger secondo i principi giurisprudenziali
enunciati in re Forster (DTF 101 V 184).