Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 36



104 V 36

8. Sentenza dell'8 marzo 1978 nella causa Ticozzi contro Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 98 Abs. 3 KUVG und Art. 3a VRV. Das Nicht-Tragen der
Sicherheitsgurten stellt grundsätzlich eine grobe Fahrlässigkeit dar,
welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen
einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seinen Folgen ein
adäquater Kausalzusammenhang besteht.

Sachverhalt

    A.- Loris Ticozzi lavora quale lattoniere alle dipendenze della
ditta F., impresa questa sottoposta all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.

    Il 26 maggio 1976 l'assicurato fu vittima di un incidente stradale
nell'abitato di F. Verso le ore 23.10 di quel giorno la parte anteriore
sinistra della sua vettura "Fiat 124" entrò in collisione con la fiancata
sinistra dell'automobile "Renault 4" guidata da S. che, senza concedergli
la precedenza, stava lasciando il piazzale delle FFS. Loris Ticozzi,
che non aveva allacciato le cinture di sicurezza, fu sbalzato contro il
parabrezza del proprio veicolo. Egli venne ricoverato all'Ospedale S.,
ove rimase degente sino al 27 maggio 1976. Successivamente a quella data,
egli fu curato dal dott. F. Nel suo rapporto rassegnato all'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) il 30
maggio 1976 quel medico rilevo quanto segue...

    "Il paziente presenta ferite da taglio e lacere al viso e in
particolare
   una ferita che dalla parte mediana della fronte scende a sinistra
   trasversalmente verso l'occhio di circa 6 cm; un'altra che dalla tempia
   scende verticalmente verso la guancia di circa 5 cm, lateralmente
   all'occhio. Inoltre altre più piccole e superficiali. Numerosi anche
   i segni di contusione al viso.

    Contusione ed escoriazione anche a livello dell'articolazione fra I e

    II falange del mignolo destro che appare gonfia. Non lesioni ossee.

    Non commozione cerebrale."

    Loris Ticozzi riprese l'attività lavorativa al 50% il 9 giugno 1976
e al 100% il 23 giugno successivo.

    Il caso venne assunto dall'INSAI. Tuttavia, mediante decisione del 16
agosto 1976, l'istituto ridusse del 10% le prestazioni assicurative perché
l'interessato non aveva allacciato le cinture di sicurezza, circostanza
questa che, secondo gli organi dell'assicurazione, costituiva una colpa
grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI.

    B.- Loris Ticozzi fece deferire il suddetto atto amministrativo al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino adducendo che il mancato
allacciamento delle cinture di sicurezza non può essere considerato
come una colpa grave giusta la LAMI. L'assicurato rilevo che il fatto di
allacciarsi può persino, in determinati casi, aggravare le conseguenze
dell'infortunio. Egli sollevò infine l'eccezione di incostituzionalità
dell'ordinanza che impone al conducente e ai passeggeri che "prendono
posto sui sedili anteriori" di allacciarsi.

    L'INSAI postulò la reiezione del gravame osservando che se l'assicurato
avesse allacciato le proprie cinture, egli non sarebbe stato sbalzato
contro il parabrezza e non avrebbe pertanto riportato le ferite al
capo. Quell'istituto asserì che l'obbligo di allacciare le cinture
previsto dall'art. 3a ONCS dev'essere considerato come una elementare
regola della circolazione, la cui violazione costituisce una colpa grave ai
sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI. Sempre secondo l'opponente, l'efficacia
delle cinture di sicurezza, specie nella circolazione all'interno degli
abitati, è un fatto ormai che l'esperienza ha confermato. L'INSAI concluse
asseverando che, date le circostanze, la riduzione delle prestazioni
assicurative nella misura del 10%, non era affatto inadeguata.

    Mediante giudizio del 14 marzo 1977 il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino respinse il gravame condividendo in sostanza l'opinione
dell'amministrazione. I primi giudici notarono inoltre che se agli
assicurati dell'INSAI non è negata la facoltà di esporsi ai rischi
anche più temerari, è di contro loro negato il diritto di far pesare le
conseguenze del loro comportamento sulla comunità degli assicurati. Quanto
alla questione del grado della riduzione i giudici di prime cure ritennero
che essa doveva essere esaminata unicamente dal profilo dell'eccesso
d'apprezzamento.

    C.- Ticozzi ha fatto interporre ricorso di diritto amministrativo
a questa Corte ribadendo la tesi secondo cui il mancato allacciamento
delle cinture di sicurezza non costituisce colpa grave. A mente sua,
l'art. 3a ONCS sarebbe sprovvisto di sufficiente base legale e sarebbe
in contrasto con la garanzia costituzionale della libertà individuale.

    L'INSAI propone la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 98 cpv. 3 LAMI se l'assicurato ha cagionato
l'infortunio per colpa grave, le prestazioni dell'assicurazione sono
ridotte in misura corrispondente al grado della colpa. Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni costituisce colpa
grave l'inosservanza delle regole di prudenza elementare che ogni persona
ragionevolmente avrebbe dovuto rispettare in una medesima situazione e
nelle stesse circostanze al fine di evitare le conseguenze dannose che
potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. DTF
97 V 210). Nell'ambito degli incidenti della circolazione la nozione
di colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI è meno restrittiva di
quella di violazione grave delle norme di circolazione secondo l'art. 90
cpv. 2 LCS. La violazione di una norma della circolazione non implica
però necessariamente una colpa grave giusta l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni (DTF 102 V 23).

    La legislazione in materia di circolazione stradale prevede una
sanzione praticamente per quasi tutte le mancanze che possono essere
commesse da un conducente, essenzialmente al fine di salvaguardare, in
generale, la sicurezza del traffico e quella dei terzi. Tuttavia tanto
un'imprudenza del conducente che non viola la legislazione stradale, e che
non metta in pericolo che lui stesso può giustificare la riduzione delle
prestazioni assicurative secondo l'art. 98 cpv. 3 LAMI, quanto giustificata
è la riduzione per le frequenti imprudenze dello stesso tipo commesse da
terzi (v. sentenza inedita 3 luglio 1969 in re Ladu in cui il Tribunale
federale delle assicurazioni ha confermato una riduzione di prestazioni
INSAI per il passeggero di una vettura guidata da un conducente in stato
di ebrietà). D'altronde, nell'ambito degli infortuni non professionali il
fatto che l'evento infortunistico si sia verificato quando l'assicurato
stava commettendo un atto illecito costituisce di massima non soltanto
un motivo di riduzione, bensì un motivo di esclusione delle prestazioni
(cfr. art. 67 cpv. 3 LAMI e Risoluzione 31 ottobre 1967 del Consiglio
d'amministrazione dell'INSAI, cifra I/4; MAURER, Recht und Praxis der
schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, Berna, 1963, p. 157).

    Del resto, la riduzione delle prestazioni giusta l'art. 98 cpv. 3
LAMI presuppone un rapporto causale adeguato tra la colpa grave di cui
si è reso responsabile l'assicurato e il verificarsi o l'aggravarsi delle
lesioni. L'evento improvviso ed involontario, dovuto a cause esterne più
o meno eccezionali (cfr. DTF 102 V 132 consid. a, 100 V 78 consid. 1a),
che costituisce uno degli elementi dell'infortunio, non deve invece
necessariamente derivare da una colpa dell'assicurato; esso può essere
dovuto a terzi o alla fatalità (MAURER, op.cit., pag. 295; STFA 1960,
p. 158, e 1964, p. 5).

Erwägung 2

    2.- Il 10 marzo 1975 il Consiglio federale ha introdotto nell'ordinanza
sulle norme della circolazione (ONCS) un art. 3a, in vigore dal 1o gennaio
1976, il cui cpv. 1 ha il seguente tenore...

    "Nelle automobili, negli autofurgoni e nei furgoncini, provvisti di
   cinture di sicurezza, il conducente e i passeggeri che prendono posto
   sui sedili anteriori devono, durante la corsa, allacciarsi con le
   cinture di sicurezza."

    In una recente sentenza 2 settembre 1977 in re Favre il Tribunale
federale ha dichiarato che il succitato disposto dell'ONCS è privo di
base legale e che pertanto i conducenti e i passeggeri che non vi si
attengono non sono passibili di sanzioni penali. Da detta giurisprudenza
discende che l'assicurato vittima di un incidente della circolazione,
il quale non abbia allacciato le cinture di sicurezza non commette
un'infrazione e pertanto non gli può essere negata ogni prestazione ai
sensi dell'art. 67 cpv. 3 LAMI e della cifra I/4 della Risoluzione 31
ottobre 1967 del Consiglio di amministrazione dell'INSAI. La suesposta
sentenza lascia tuttavia insoluta la questione di sapere se, tralasciando
di allacciare le cinture l'assicurato ometta di rispettare le regole
di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto
osservare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze. Chiamata
a pronunciarsi in merito, la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha considerato che, riservate circostanze particolari,
deve a tale quesito essere data una risposta affermativa.

    Infatti, le cinture di sicurezza impediscono che, in caso di forte
decelerazione, le persone allacciate siano sbalzate dal sedile e in
particolare che il capo venga ad urtare il parabrezza e il cruscotto. Esse
sono pertanto atte a ridurre fortemente il rischio di lesioni di
gravità sproporzionata alla violenza dell'urto, qualora l'incidente
si verifichi a velocità moderata, e a garantire una maggior sicurezza,
ove la collisione sopravvenga ad alta velocità, evitando segnatamente in
tal caso le solitamente gravissime conseguenze di una possibile eiezione
dall'abitacolo. Se vero è che in determinate circostanze l'allacciamento
delle cinture di sicurezza può avere un effetto negativo, altrettanto vero
è che l'uso delle stesse risulta di indiscussa efficacia nella stragrande
maggioranza dei casi. Per queste ragioni enti autorevoli in materia di
circolazione stradale, quali l'Ufficio federale per la prevenzione degli
infortuni, l'ACS e il TCS, nonché le imprese di assicurazione, raccomandano
agli automobilisti di allacciarsi, raccomandazione questa alla quale si
associa pure gran parte del corpo medico. Inoltre, le varie legislazioni
che impongono alle ditte costruttrici di equipaggiare gli autoveicoli di
cinture di sicurezza o che ne dichiarano l'uso obbligatorio si fondano
su seri dati statistici.

Erwägung 3

    3.- Nella fattispecie nessuna circostanza particolare legittimava il
ricorrente, la sera del 26 maggio 1976, ad omettere di allacciarsi con
le cinture di sicurezza. Ne discende che quell'omissione costituisce
una colpa grave ai sensi dell'art. 98 cpv. 3 LAMI. La colpa di Loris
Ticozzi non è certo stata causa della collisione, ma essa ha avuto quale
conseguenza lo sbalzamento dell'interessato contro il parabrezza, con
conseguenti lesioni al capo, le quali, data la moderata velocità dei
veicoli implicati nell'incidente, avrebbero potuto essere evitate in
gran parte o persino totalmente. A ragione pertanto l'INSAI ha ridotto
le prestazioni assicurative conformemente al citato disposto di legge.

    L'assicurato fa valere che l'INSAI non avrebbe finora mai operato
una riduzione nel caso di automobilisti i quali avevano trascurato di
allacciarsi. L'istituto opponente consente rilevando rettamente di aver
atteso, per applicare la riduzione, che l'adeguatezza e l'importanza
dell'allacciamento delle cinture di sicurezza si fossero affermate e
fossero state portate a conoscenza del pubblico.

Erwägung 4

    4.- Per quel che concerne il grado della riduzione, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ritiene che, non vertendo la
questione sull'accertamento di fatti ignoti al momento in cui venne
emanata la decisione in lite, il giudice non deve scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione qualora essa non abbia ecceduto nel
suo potere d'apprezzamento. L'opinione dei primi giudici si fonda
sulla giurisprudenza anteriore alla revisione 1o ottobre 1969 dell'OG
(cfr. STFA 1961, pag. 118). Orbene, a decorrere da quella data il
ricorrente può, secondo l'art. 132 OG, invocare anche l'inadeguatezza
della decisione impugnata in quanto essa concerna l'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative. All'assegnazione o al rifiuto
dev'essere assimilata la misura delle prestazioni, per cui al Tribunale
federale delle assicurazioni e, a maggior ragione, all'autorità giudiziaria
cantonale spetta di esaminare il grado della riduzione non soltanto dal
profilo dell'eccesso d'apprezzamento.

    L'esame della questione con il potere cognitivo di cui all'art. 132
OG è tuttavia ininfluente quanto all'esito del presente litigio, essendo
la riduzione del 10% adeguata alle circostanze della fattispecie.

Entscheid:

    Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.