Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 181



104 V 181

45. Estratto della sentenza del 12 dicembre 1978 nella causa R. contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Berechnung der Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten
(Art. 10 AHVG, Art. 28 und Art. 29 AHVV). Zur Anrechnung der (gerichtlich
festgesetzten) vermögensrechtlichen Ansprüche der geschiedenen Ehefrau,
wenn solche Forderungen oder Raten derselben vom einstigen Ehegatten
nicht auf die vereinbarten Termine hin beglichen werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS gli assicurati che, durante l'anno
civile non sono tenuti a pagare alcun contributo o, eventualmente, con i
datori di lavoro contributi inferiori a Fr. 78.-, devono pagare oltre ai
contributi dell'eventuale reddito di un'attività lucrativa un contributo
da Fr. 78.- a Fr. 7 800.- (dal 1o luglio 1975 da Fr. 84.- a Fr. 8 400.-)
a seconda delle loro condizioni sociali.

    Le persone che non esercitano un'attività lucrativa, e per le quali non
è previsto il pagamento del contributo annuo minimo, pagano i contributi
calcolati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di
rendita, secondo quanto stabilito all'art. 28 cpv. 1 OAVS. Inoltre, se
esse non esercitano un'attività lucrativa e dispongono di una sostanza
e di una rendita assieme, l'importo della rendita moltiplicato per 30
va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS). Per il calcolo del
contributo la somma dell'ammontare della sostanza e dell'importo della
rendita annua moltiplicato per 30 deve essere arrotondato fino ai prossimi
50000.- Fr. inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

    Secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 OAVS la sostanza delle persone che
non esercitano un'attività lucrativa è stabilita dall'autorità fiscale
cantonale. La procedura prevista negli articoli da 22 a 27 OAVS è
applicabile per analogia. Il giorno di riferimento per il calcolo
della sostanza è fissato conformemente alle relative disposizioni in
materia d'imposta per la difesa nazionale, Queste disposizioni sono pure
applicabili alla valutazione della sostanza. L'accertamento della rendita
per contro incombe alle casse di compensazione, che a tal fine collaborano,
per quanto sia possibile, con le autorità fiscali del cantone di domicilio.

Erwägung 4

    4.- Nel caso in esame non è controverso che la ricorrente non eserciti
un'attività lucrativa e ch'ella debba per questi motivi essere chiamata
a contribuzione secondo la condizione sociale. Nemmeno è controverso
ch'ella percepisca una pensione alimentare e che disponga di una sostanza.
Pertanto, nei suoi confronti, sono applicabili le disposizioni dell'art. 28
OAVS.

    Dalla documentazione fiscale contenuta negli atti della causa
risulta chiaramente che l'ex-marito della ricorrente si sia impegnato
per convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio a versarle
una pensione alimentare di Fr. 3500.- mensili (pari a Fr. 42 000.-
all'anno). Risulta pure dagli atti che la ricorrente annualmente
avrebbe percepito dall'ex-marito Fr. 30 000.-. Pure incontestato è che
la ricorrente possegga a Z. un appartamento stimato ai fini fiscali a
Fr. 681 000.- e gravato di ipoteche per Fr. 495 000.-. Infine, all'atto
del divorzio l'ex-marito si è impegnato a versarle l'importo complessivo
di Fr. 500 000.- in cinque rate scadenti il lo di settembre degli anni
1974, 1975, 1976, 1977 e 1978 di Fr. 100 000.- cadauna.

    I primi giudici hanno ritenuto che la pensione percepita dalla
ricorrente e prestata dall'ex-marito raggiungesse l'importo di Fr. 72
000.- all'anno, considerando quali elementi di computo della pensione
medesima Fr. 42 000.- di alimenti e Fr. 30 000.- annui da lei ricevuti
per pagare gli interessi ipotecari. Questa tesi è confortata dal fatto
che nelle dichiarazioni fiscali la ricorrente stessa ha indicato quali
alimenti Fr. 72 000.- e che nella lettera del 10 marzo 1976 indirizzata
dai suoi rappresentanti all'Ufficio di tassazione, essi hanno affermato
quanto segue:

    "Gemäss beigelegter Fotokopie betragen die Alimente pro Monat

    Fr. 3 500.-. Zusätzlich zu diesem Betrag bezahlt Herr R... jährlich
   noch Fr. 30 000.-. Total erhält daher Frau R... Fr. 72 000.-."

    In sede cantonale per la ricorrente si è affermato che detto importo
le sarebbe stato versato dall'ex-marito per pagare gli interessi ipotecari.
Rettamente i primi giudici hanno argomentato che l'importo di Fr. 60 000.-,
se in realtà destinato a pagare gli interessi ipotecari, doveva essere
aggiunto alla pensione perché il concetto di reddito conseguito in forma
di rendita comprende tutte le prestazioni che hanno un'influenza sulla
situazione sociale di una persona che non esercita un'attività lucrativa,
anche se esse sono versate in modo irregolare e se raggiungono importi
variabili. 11 concetto di rendita secondo la definizione del diritto
fiscale è irrilevante poichè nel caso in esame non occorre definire
se le prestazioni sono accordate in seguito ad un obbligo legale o
volontariamente, ma se esse contribuiscono al sostentamento di chi ne è
al beneficio (RCC 1975 p. 30).

    Dall'estratto della convenzione sugli effetti accessori del divorzio
consegnato agli atti risulta che l'ex-marito della ricorrente si era
impegnato contrattualmente a solvere gli interessi ipotecari. Pertanto,
ne dev'essere concluso che rettamente la Cassa di compensazione e i
primi giudici hanno considerato rendita ai sensi dell'art. 28 OAVS anche
l'importo di Fr. 30 000.- versato alla ricorrente a titolo di rimborso
degli interessi ipotecari gravanti il bene immobile assegnatole. Invero,
se per la parte ricorrente in sede cantonale questi Fr. 30000.- erano
un importo:

    "... völlig freiwillig von Herrn R... bezahlt, damit Frau R... ihren

    Verpflichtungen bezüglich den zu bezahlenden Hypothekarzinsen für
   die ihr gehörende Eigentumswohnung bezahlen kann",
nel ricorso di diritto amministrativo questa stessa cifra diventa un
acconto di Fr. 30 000.- annui versato dall'ex-marito sui complessivi
Fr. 500 000.- da solvere in cinque rate annue.

    Rispondendo al gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha da una parte ritenuto essere il contributo periodico di
Fr. 30 000.- annui destinato al pagamento degli interessi ipotecari
della ricorrente. D'altro lato l'Ufficio federale considera però che nel
periodo dal 1o agosto 1974 al 31 dicembre 1975 (data che delimita nel
tempo l'oggetto della presente controversia, DTF 99 V 102 96 V 144),
l'ex-marito ha versato alla ricorrente la somma di Fr. 60000.- quale
anticipo sulla liquidazione patrimoniale pattuita in istanza di divorzio.

    Malgrado le imprecise allegazioni ricorsuali e le costatazioni
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dagli atti della causa -
segnatamente dall'estratto della sentenza di divorzio e dalla tassazione
fiscale 1975 relativa all'immobile proprietà di X. R. situato nel cantone
Z., secondo cui gli interessi ipotecari ammontano a Fr. 30 000.- annui -
è quindi lecito inferire che il versamento a due riprese della somma di
Fr. 30 000.- era destinato al pagamento degli interessi ipotecari della
ricorrente e che come tale costituisce un elemento di computo della
rendita annua per la determinazione dei contributi giusta l'art. 28 OAVS.

Erwägung 5

    5.- Per quanto attiene alla liquidazione patrimoniale pattuita fra
la ricorrente e l'ex-marito occorre ancora esaminare se a torto i primi
giudici abbiano imputato alla sostanza per il calcolo del contributo AVS
della ricorrente un credito di Fr. 500 000.- pari a quello da lei vantato
nei confronti dell'ex-marito, pagabile in cinque rate annuali successive
delle quali, secondo le sue dichiarazioni, quelle scadute non sarebbero mai
state onorate e quelle future sarebbero comunque di improbabile incasso.

    Nell'evenienza concreta la sostanza immobiliare è stata accertata
dall'autorità fiscale del Cantone Z., mentre quella mobiliare dall'autorità
fiscale ticinese. Orbene quest'ultima, nella sua tassazione, non ha
ritenuto il credito di Fr. 500 000.-. Ciò tuttavia non impedisce al
giudice delle assicurazioni di scostarsene quando essa sia infirmata
da errori manifesti o comunque comprovati, oppure quando sia necessario
apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma di rilievo per quello
assicurativo (DTF 102 V 30 consid. 3a).

    Nella sua risposta al gravame a ragione la Cassa di compensazione
espone che fanno parte della sostanza non solo i beni mobili e immobili ma
anche i crediti patrimoniali. A torto essa aderisce però alle conclusioni
dei primi giudici, i quali, determinando la base di computo del contributo
AVS della ricorrente, hanno erroneamente sommato al valore della sostanza
mobile il credito patrimoniale complessivo di Fr. 500 000.-, credito che
deve essere computato solo in quanto scaduto ed esigibile. Nel caso in
esame, alla data della determinazione ai fini contributivi della sostanza,
se la ricorrente prevalendosi del contratto avesse agito in via esecutiva,
non avrebbe potuto pretendere più di quanto riconosciutole fino a quel
momento ed avrebbe già dovuto incassare due rate di Fr. 100 000.-, per
cui alla sostanza mobiliare di Fr. 186 000.- era da aggiungere l'importo
di Fr. 200 000.-.

    Quanto all'alleatorietà del credito la ricorrente non ha apportato
prova alcuna se non affermazioni generiche, né ha dimostrato di aver fatto
quanto in suo potere per ottenere alle scadenze pattuite il versamento
dell'importo che le era dovuto. Né infine è da escludere che il suo credito
nella consistenza attuale possa un giorno essere onorato. Pertanto i
controversi contributi AVS sono da fissare per gli anni 1974 e 1975 sulla
base di una rendita di Fr. 72 000.- annua e su una sostanza complessiva
del valore del bene immobile (Fr. 186 000.-) maggiorato di Fr. 200 000.-.