Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 61



104 III 61

16. Sentenza 25 maggio 1978 nella causa X. S.A. Regeste

    Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG; Art. 1 und Art. 2 des Tarifs für die Kosten
der Revision von Banken und Anlagefonds vom 28. April 1975.

    Festsetzung des Entgelts des Sachwalters im Nachlassverfahren über
Banken; anwendbare Grundsätze und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.

Sachverhalt

    A.- La X. S.A., designata quale commissario del concordato della Banca
Y. con decisione 7 marzo 1977, ha presentato le sue fatture (spese incluse)
per il periodo compreso fra il 7 marzo 1977 e il 31 gennaio 1978, esponendo
un importo complessivo di Fr. 938 916.65. Per la remunerazione oraria, essa
s'è fondata sulle tariffe della Camera svizzera delle società fiduciarie,
ritenendo un'indennità di Fr. 135.- per i direttori, di Fr. 80.- a 100.-
per gli specialisti (giuristi ed esperti fiscali), di Fr. 50.- a 80.-
per i periti contabili, e di Fr. 15.- a 40.- per il segretariato. Con
decisione 13 marzo 1978, la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, quale unica autorità giudicante in tema di moratoria,
di fallimento e di concordato delle banche e delle casse di risparmio,
ha stabilito la remunerazione della ricorrente in Fr. 760'000.- netti,
riducendo così le sue pretese di Fr. 178'916.65. Le argomentazioni
addotte dalla Corte cantonale saranno riprese nei considerandi di diritto.

    Con ricorso del 28 marzo 1978, la X. S.A. ha impugnato la cennata
decisione, postulandone l'annullamento e chiedendo che la sua remunerazione
fosse "confermata nell'importo totale di Fr. 938'916.65 di cui alle
fatture presentate". Dei motivi del gravame si dirà, in quanto necessario,
nei considerandi.

    Il Tribunale federale ha accolto il gravame, ed ha rinviato la causa
alla II Camera civile del Tribunale d'appello per nuovi schiarimenti e
nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 64 cpv. 2 della tariffa applicabile alla legge
federale sull'esecuzione e sul fallimento del 7 luglio 1971 (TarLEF),
relativo alla procedura di moratoria bancaria, il giudice della
moratoria stabilisce globalmente la rimunerazione del commissario;
servono all'uopo da direttive le aliquote previste nella tariffa delle
indennità per la revisione di banche e fondi d'investimento adottata
dalla Commissione federale delle banche il 28 aprile 1975 (qui di seguito
TarCFB). Quest'ultima tariffa s'applica poi anche in caso di concordato,
onde permettere all'autorità competente di fissare la mercede del
commissario, del liquidatore e della commissione di vigilanza (art. 66
cpv. 2 TarLEF). L'art. 1 della TarCFB prevede una rimunerazione oraria
che va da 70.- a 125.- Fr. per i direttori e i proprietari, da 55.- a
85.- per i revisori responsabili, da 30.- a 50.- per gli altri revisori,
e da 25.- a 35.- per il personale di cancelleria. In queste somme non
sono però comprese le spese di viaggio e di soggiorno, quelle postali,
telefoniche e di materiale, che possono esser fatturate separatamente
(art. 1 cpv. 1, seconda parte). Per le revisioni straordinarie ordinate
a corto termine dalla Commissione federale delle banche, la tariffa
applicabile alla categoria di persone di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. a
e b (dunque i direttori, i proprietari ed i revisori responsabili) può
poi esser aumentata del 20% al massimo (art. 2).

    Come risulta dal testo stesso della TarLEF, l'autorità dei
concordati chiamata a stabilire la remunerazione del commissario gode
di un margine d'apprezzamento assai esteso. Le aliquote previste dalla
TarCFB servono infatti e unicamente da direttive e, in mancanza di
una convenzione specifica o di un'usanza prestabilita, devono comunque
valere i principi generali (v. DTF 101 II 110/111): così, la mercede del
commissario sarà determinata tenendo conto della natura dell'incarico,
della mole del lavoro, del tempo impiegato, del grado di difficoltà,
nonché dell'utile e del successo del lavoro fornito (v. DTF 68 III
127 consid. 3). Ne discende che la fissazione di codesta mercede è una
decisione che involge quasi esclusivamente questioni d'apprezzamento (cfr.
DTF 68 III 127), cosicché il Tribunale federale - che pur può controllare
anche l'adeguatezza della pronunzia impugnata in virtù dell'art. 53 cpv. 2
del regolamento d'esecuzione della LBCR del 30 agosto 1961 (RS 952.821)
- deve necessariamente far uso di riserbo: adita con ricorso ai sensi
dell'art. 19 LEF, la Camera di esecuzione e dei fallimenti può dunque
intervenire soltanto se l'autorità cantonale dei concordati s'è basata su
premesse giuridiche inesatte o ha travalicato i limiti dell'apprezzamento
che le compete (cfr. DTF 97 III 126 consid. 5 e sentenza inedita 15
aprile 1975 in re Pedotti). In queste circostanze, un gravame proposto
contro la determinazione della mercede può esser meritevole di tutela
soltanto se il ricorrente ha saputo dimostrare che la relativa decisione
è giuridicamente insostenibile e/o praticamente inesplicabile. Ora, come
si vedrà in appresso, la sentenza della II Camera civile sfugge solo
parzialmente alla censura del Tribunale federale, cosicché il ricorso,
quantomeno su alcuni punti, deve senz'altro essere accolto.

Erwägung 2

    2.- a) Per le prestazioni fornite quale commissario del concordato
della Banca Y., la ricorrente ha presentato a scadenze regolari le sue
fatture, ove figuravano tanto le spese di trasferta, postali, telefoniche,
di cancelleria, ecc., quanto gli onorari dei singoli collaboratori. Alle
fatture erano poi allegati due giustificativi da cui risultava, per
ogni categoria di persone (direttori, specialisti, periti contabili
e impiegati di segretariato), il dettaglio dell'attività svolta, le
ore consacrate a tale attività, la tariffa oraria e l'onorario mensile
complessivo. Orbene, a queste fatture minuziosamente dettagliate, la
Corte cantonale ha risposto con una riduzione globale di Fr. 178'916.65
non sufficientemente ed altrettanto debitamente motivata; se si eccettua
la rimunerazione globale dei periti contabili, ridotta da Fr. 210'000.-
a Fr. 160'000.-, le altre posizioni sono state praticamente ritoccate
senza spiegazione alcuna, a tal punto che, dalla sentenza stessa, non
emergono quegli elementi che dovrebbero permettere di interpretare e
documentare - quantomeno nelle grandi linee - l'impugnata decurtazione
della mercede. Già per questo motivo, la querelata decisione dev'essere
annullata, con rinvio della causa alla II Camera civile, affinché emani
una nuova pronunzia ragionevolmente motivata, ossia, in altre parole,
affinché specifichi quali sono le indennità ch'essa ritiene adeguate per
le singole prestazioni e quali sono le posizioni ch'essa reputa dover
necessariamente ridurre. Il Tribunale federale non avrebbe infatti motivo
alcuno per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità
cantonale soltanto se tali elementi risultassero chiaramente dalla relativa
decisione, in modo da poter risalire senza difficoltà alla rimunerazione
del commissario e poter così giustificare qualsiasi falcidia.

    b) A favore dell'annullamento della pronunzia impugnata milita poi il
fatto che, in sede cantonale, la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità
per esprimersi sulla contestata riduzione degli onorari e, segnatamente,
sui motivi - rimasti per ora pressoché sconosciuti - che hanno spinto
l'autorità cantonale a fissare un'indennità globale di Fr. 760'000.-. Con
il rinvio della causa, la II Camera civile avrà quindi l'opportunità di
considerare le critiche che la ricorrente ha mosso alla sua decisione e
di valutare in particolare l'argomento secondo cui la diversa natura ed
il maggior grado di difficoltà dei compiti affidati al commissario nel
concreto caso giustificherebbero un aumento dell'onorario-base del 20%,
giusta l'art. 2 TarCFB applicato per analogia. Quest'ultima questione
rimane comunque totalmente impregiudicata in questa sede, poiché il
Tribunale federale non dispone di sufficienti elementi per potersi
addentrare oltre nell'argomento.

    c) Nel suo gravame, la X. S.A. rimprovera inoltre all'autorità
cantonale d'aver disatteso l'art. 1 cpv. 1, seconda parte TarCFB, per aver
ridotto la rimunerazione a Fr. 760'000.- senza esprimersi in alcun modo
sulle spese e parlando addirittura di "un onorario di Fr. 938'000.-". Anche
questa critica è di per sé fondata, poiché l'onorario esposto dalla
ricorrente non era di Fr. 938'916.65, ma di Fr. 834'078.40 (Fr. 938'916.65
- 104'838.25); secondo l'art. 1 cpv. 1, seconda parte TarCFB, le spese
vive possono infatti esser fatturate separatamente, per cui l'autorità
avrebbe dovuto scorporarle dall'indennità globale richiesta o comunque
specificare se tali spese - peraltro non contestate né altrimenti messe
in questione - erano comprese o meno nella remunerazione definitiva di
760'000.- franchi. Tuttavia, dal dispositivo della pronunzia impugnata,
sembra potersi dedurre che la Corte cantonale ha voluto diminuire a
Fr. 760'000.- l'importo totale delle fatture presentate, per cui l'onorario
effettivo sarebbe stato fissato in pratica a Fr. 655'161.75 (760'000.-
- 104'838.25).

Erwägung 3

    3.- Sugli altri punti, ed in particolare sui vari argomenti addotti
dalla II Camera civile e contestati dalla ricorrente, l'impugnata decisione
sfugge invece alla censura del Tribunale federale.

    a) In primo luogo, giuste appaiono le riflessioni dell'istanza
cantonale in merito alla tariffa oraria esposta dalla ricorrente che, pur
essendo conforme alle norme della Camera svizzera delle società fiduciarie,
supera nondimeno di alcune posizioni gli importi massimi stabiliti dalla
TarCFB (art. 1). D'altro canto, e contrariamente all'opinione della
ricorrente, le autorità dei concordati son tenute ad applicare la cennata
tariffa anche se le aliquote previste servono unicamente da direttive,
poiché un siffatto obbligo è chiaramente sancito dall'art. 66 cpv. 2
TarLEF. In queste circostanze, anche il riferimento alla prassi in uso in
certi cantoni ove le competenti autorità avrebbero riconosciute applicabili
le cennate norme della Camera svizzera delle società fiduciarie, non cade
ovviamente in acconcio, già per il fatto che codesta prassi urta precisi
disposti del diritto federale, ed è poi ancor meno accettabile se si pensa
che la remunerazione del commissario va a carico della massa dei creditori
(cfr. DTF 73 III 36/37; lettera 30 novembre 1977 all'Autorità di vigilanza
del Cantone di Ginevra, in DTF 103 III 65 segg.).

    b) Altrettanto inappuntabile appare poi il raffronto fatto dalla
Corte cantonale (tenendo conto del tipo di lavoro, della sua mole e della
sua importanza) fra gli onorari esposti dalla X. S.A. nel concreto caso
e quelli che la stessa ricorrente aveva fatturato nella procedura di
moratoria concordataria della Banca Z. S.A.; in effetti, traendone le
debite conseguenze, l'autorità cantonale ha esplicitamente riconosciuto
che la Z. era una banca di più modeste dimensioni, la cui liquidazione
era dunque meno complessa e meno irta di difficoltà.

    c) In quest'ordine di idee, sfugge alla critica anche la valutazione
di un certo tipo di lavoro svolto in casu dai periti contabili della
ricorrente, ma che in pratica avrebbe potuto esser eseguito da impiegati
meno qualificati, quali ad esempio quelli di cancelleria. Più opinabile
appare invece il richiamo a DTF 101 II 109 segg., ove il Tribunale
federale aveva stabilito in Fr. 750.- al giorno l'onorario oggettivamente
adeguato di un professore d'università, nonché il susseguente confronto con
l'indennità esposta dai direttori e dagli specialisti della ricorrente;
per un verso, trattavasi infatti d'una remunerazione giornaliera valida
nel 1971 (cfr. sent. citata, pag. 116) e, per altro verso, detto Tribunale
aveva comunque distinto, ai fini della retribuzione, fra il lavoro svolto
da un libero professionista e quello eseguito da un alto funzionario quale
un docente d'università (v. sent. citata, consid. 3b). Purtuttavia, anche
quest'ultima constatazione non giova alla ricorrente poiché, per tacere
del fatto che detto raffronto è stato istituito a titolo essenzialmente
accessorio, la sua remunerazione quale commissario del concordato deve
comunque esser stabilita partendo dalle aliquote previste nella tariffa
della CFB, così come disposto dall'art. 66 cpv. 2 TarLEF.

    d) Nel suo giudizio, la Corte cantonale censura anche l'operato del
commissario, rilevando in sostanza che la ricorrente ha autorizzato
pagamenti integrali a creditori chirografari e che il lavoro svolto
ha dato adito a parecchie critiche apparse perfino sulla stampa. La
X. S.A. contesta ovviamente ogni addebito, osservando peraltro che
tali critiche "non possono influenzare il giudizio circa l'entità
della rimunerazione" e che, comunque, l'autorità giudicante non è
mai intervenuta nei suoi confronti facendo uso "delle sue prerogative
disciplinari e di sorveglianza". Già ad un sommario esame, quest'ultima
obiezione cade tuttavia nel vuoto poiché, con lettera 13 gennaio 1978,
la II Camera civile aveva sottoposto alla ricorrente i punti che erano
oggetto di maggiori critiche, rimproverandola in particolare per aver
eseguito dei pagamenti integrali a comuni creditori chirografari. Orbene,
se l'autorità dei concordati non era pienamente soddisfatta del lavoro
svolto, essa poteva senz'altro operare una certa riduzione dell'onorario
richiesto senza cadere in abusi, poiché una siffatta falcidia non è di
per sé inadeguata né insostenibile né, tanto meno, illegittima.

    e) Come già rilevato, la ricorrente ha presentato le sue fatture a
scadenze regolari, facendovi figurare le sue prestazioni quale liquidatore
per i diversi periodi e le spese di trasferta, postali, telefoniche,
ecc. Per questo rispetto, essa pretende che riducendo ora gli onorari
esposti senza aver mai "preso formale posizione circa l'entità delle
tariffe e la loro applicabilità alle funzioni esplicate dai singoli
collaboratori", l'autorità cantonale avrebbe "disatteso principi giuridici
cardinali quali quello della buona fede e della proporzionalità". Nelle
sue osservazioni, la Corte cantonale contesta tali allegazioni, asserendo
che essa aveva comunque "espresso ai rappresentanti della X. S.A. il suo
disaccordo sull'entità delle parcelle emesse e la sua preoccupazione
che l'onorario globale dovuto al commissario del concordato venisse a
gravare in modo sproporzionato la massa dei creditori della banca".
Malgrado queste divergenze, e pur ammettendo che l'autorità avrebbe
fors'anche potuto opporsi fin dall'inizio alle tariffe prescelte,
non vi sono nel concreto caso sufficienti elementi che permettano di
sostanziare la censura invocata. In effetti, la ricorrente non pretende
d'essersi previamente accordata con l'autorità, in modo tale che codeste
tariffe sarebbero state senz'altro accettate, se non espressamente,
almeno tacitamente. Per contro, la X. S.A., in quanto sperimentato
commissario nelle procedure di moratoria e di concordato, avrebbe potuto
e dovuto sapere che le competenti autorità debbono stabilire la relativa
mercede applicando come direttive le aliquote della TarCFB. La censura
di violazione del principio della buona fede è quindi infondata.