Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 15



104 Ib 15

4. Sentenza del 6 aprile 1978 nella causa X. c. Commissione cantonale
di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione del DF 23 marzo 1961/21
marzo 1973 Regeste

    Erwerb von Grundstücken in Fremdenverkehrsorten durch Personen
im Ausland. Bewilligungsperre. Art. 7 Abs. 1 lit. b BewB, Art. 4 Abs.
1 lit. c BRV vom 10. November 1976 über den Erwerb von Grundstücken in
Fremdenverkehrsorten durch Personen im Ausland.

    1. Art. 4 Abs. 1 lit. c BRV vom 10. November 1976 verlangt nicht mehr,
dass die Ausnahmebestimmung nur anwendbar ist, wenn das Grundstück dem
Verkäufer als Zweitwohnung dient (E. 3).

    2. Der im italienischen Text verwendete, unzutreffende Ausdruck
"appartamento" ist im Sinne von "abitazione" zu verstehen und umfasst
sowohl eine Wohnung als auch ein Haus (E. 3).

    3. Eine "unzumutbare, nicht anders abwendbare Härte" im Sinne
von Art. 4 Abs. 1 lit. c BRV kann auch auf gesundheitlichen Gründen
beruhen. Die Krankheit muss jedoch besonders schwerwiegende Konsequenzen
haben, speziell in finanzieller Hinsicht, welche nicht anders abwendbar
sind als durch den Verkauf des Grundstücks an Personen im Ausland, welche
eine Zweitwohnung suchen (E. 4 u. E. 5) (Bestätigung der Rechtsprechung).

    4. Damit die Ausnahmebestimmung gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c BRV vom 10.
November 1976 angerufen werden kann, muss dargetan werden, dass selbst
Ausländer, die unter die Regelung gemäss lit. a derselben Bestimmung
fallen, nicht bereit sind, die Wohnung zu erwerben (E. 5).

Sachverhalt

    A.- I coniugi X., cittadini germanici, sono proprietari di una
villa signorile sita nel comune di B. Il 31 marzo 1977 essi chiedevano
alla competente autorità di prima istanza per l'applicazione del DF 23
marzo 1961/21 marzo 1973 concernente l'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero, di poter vendere la proprietà a persone domiciliate
all'estero. Allegavano alla richiesta certificati medici, dai quali
risultava che la signora X. è, in seguito ad un infortunio subito nel 1947,
gravemente limitata nella deambulazione. In pratica essa può muoversi
soltanto con l'ausilio di stampelle, ossia in condizioni di estremo
disagio, vista la struttura della casa, costruita su tre piani, priva di
ascensore e accessibile unicamente attraverso una serie di scale, interne
ed esterne, di complessivi 115 gradini. I coniugi X. osservavano che i
ripetuti tentativi fatti per trovare acquirenti svizzeri o domiciliati in
Svizzera non avevano dato esito. L'ingente valore della proprietà, la sua
ubicazione fuori del centro abitato e la particolare struttura della casa
escludevano, a loro giudizio, che la vendita potesse avvenire nel ristretto
ambito del mercato nazionale. L'autorità di prima istanza accoglieva la
domanda; la sua decisione era tuttavia annullata e la domanda respinta
dalla Commissione cantonale di ricorso (CCR), adita dalla Divisione
federale della giustizia. Con ricorso di diritto amministrativo i coniugi
X. hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione della
CCR e di concedere loro la postulata autorizzazione. Essi hanno rilevato
l'impossibilità di trovare in Svizzera, nell'attuale momento economico,
non solo acquirenti idonei, ma pure un locatario in grado di assumere
l'onere finanziario costituito dalla villa, concludendo che la vendita a
stranieri resta l'unico mezzo per evitare loro una situazione di estremo
rigore. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Le norme applicabili alla presente fattispecie sono quelle
dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 novembre 1976 sull'acquisto
di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (chiamata in
seguito ordinanza 10 novembre 1976), entrata in vigore il 1o gennaio
1977. La modifica del 12 dicembre 1977 di detta ordinanza non ha
sostanzialmente mutato le disposizioni applicabili al caso in esame.

Erwägung 2

    2.- Il comune di B. è compreso tra quelli in cui la proprietà
fondiaria estera ha raggiunto limiti considerevoli ed è pertanto soggetto
al blocco delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 5 dell'ordinanza
10 novembre 1976. L'art. 4 prevede tuttavia alcune eccezioni al blocco
delle autorizzazioni.

    Interessa nel caso concreto quella prevista al cpv. 1 lett. c della
suddetta norma, secondo cui è consentito ad una persona domiciliata in
Svizzera o all'estero di alienare i suoi diritti su un appartamento da
lei utilizzato, che deve servire all'acquirente da residenza secondaria,
quando, in seguito alla modificazione delle circostanze, tale vendita
sia il solo mezzo per evitare a lei o alla sua famiglia "una situazione
di estremo rigore".

Erwägung 3

    3.- Mentre durante la vigenza del decreto del Consiglio federale del
21 dicembre 1973 sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte
di persone all'estero, l'eccezione di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. c
(introdotta con la modifica dell'11 luglio 1975) si riferiva, come risulta
dal suo testo, esclusivamente ad abitazioni che servivano al venditore
come residenza secondaria (v. DTF 102 Ib 329), con l'ordinanza del 10
novembre 1976, che ha sostituito tale decreto, si è rinunciato a tale
limitazione: la clausola della situazione di estremo rigore può essere
invocata anche allorquando l'abitazione è dal venditore adibita a propria
residenza principale. Essenziale rimane che essa sia da lui "utilizzata"
e che sia destinata a servire come residenza secondaria del compratore. È
quindi nella fattispecie superfluo accertare se la villa dei ricorrenti
(venditori) sia da loro adibita a residenza principale o secondaria.

    Giova in questa occasione anche rilevare che, mentre il testo
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c del DCF del 21 dicembre 1973 (modifica dell'11
luglio 1975) parlava al proposito di "fondo" ("Grundstück", "immeuble"), il
vigente art. 4 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 10 novembre 1976 parla nel
testo italiano di "appartamento" (testo tedesco: "Wohnung"; testo francese:
"logement"). Trattasi nel testo italiano di un termine poco felice, perché
con l'espressione tedesca "wohnung" (e, meno bene, con quella francese
"logement"), si può comprendere, a differenza di quella usata nel testo
italiano, oltre che un appartamento, cioè una parte ben delimitata di
una casa, una casa nella sua interezza (il cambiamento operato nella
terminologia tedesca e francese rispetto al testo originario sembra
d'altronde dovuto all'effettiva necessità di sottolineare che la clausola
vale anche per gli appartamenti in proprietà). Il termine "appartamento"
va quindi qui inteso nel senso di "abitazione" (= "casa, appartamento,
dove abita una persona o una famiglia"; cfr. EMILIO DE FELICE - ALDO
DURO, Dizionario della lingua e della civiltà italiana contemporanea,
ed. Palumbo, Firenze, 1974).

Erwägung 4

    4.- Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle
circostanze che possono dar luogo alla "situazione di estremo rigore" (DTF
102 Ib 329). Segnatamente è stato stabilito che essa può essere dovuta
anche a ragioni di salute. Cionondimeno occorre che la malattia tragga
seco conseguenze particolarmente gravi, specie dal profilo economico, non
altrimenti risolvibili che con la vendita del fondo a persone domiciliate
all'estero che cercano una residenza secondaria.

Erwägung 5

    5.- Nel caso in esame non v'è motivo di dubitare che, data l'infermità
di cui soffre X., la sua permanenza nella casa di B. sia assai disagevole,
se non addirittura controindicata. A ragione tuttavia la CCR non ha
ritenuto determinante, ai fini della concessione della deroga, tale
circostanza. In effetti i ricorrenti, pur allegando che la loro situazione
economica è notevolmente peggiorata in seguito alle costose cure e alle
spese di assistenza domiciliare, non hanno sufficientemente sostanziato
tale affermazione.

    La dichiarazione del 29 novembre 1977 della banca Z. riferisce
unicamente di un mutamento dei rapporti di dare e avere tra X. e la stessa
banca, intervenuto dopo il 31 dicembre 1976. Essa non spiega tuttavia
quali motivi abbiano determinato l'attuale posizione debitoria di X. Né
i ricorrenti hanno comprovato che il debito bancario sia stato contratto
per pagare le spese mediche e di assistenza piuttosto che per sopperire
ad altre necessità o per finanziare altre operazioni.

    Da rilevare inoltre che essi nemmeno hanno reso noto l'ammontare delle
suddette spese. In tali condizioni ed in mancanza di una documentazione
dalla quale risulti lo stato patrimoniale dei ricorrenti nella sua
globalità, nulla consente di concludere che essi si trovino in una
situazione particolarmente disagiata od in procinto di divenirlo.

    Aggiungasi che i ricorrenti non hanno neppure dimostrato che l'unica
soluzione possibile sia quella di vendere la casa a persone domiciliate
all'estero che cercano una residenza secondaria.

    Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 10 novembre
1976 in relazione con l'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 2 e n. 1 del decreto
federale, ai ricorrenti, i quali potrebbero comunque locare la loro villa
a chicchessia, è consentito di venderla non solo a Svizzeri o stranieri
domiciliati (ossia residenti da più di cinque anni) in Svizzera, bensì
anche a stranieri con residenza duratura a B., ossia ivi protrattasi
da almeno un anno e con probabilità di una durata ulteriore (v. sulla
nozione di residenza, l'art. 11 dell'ordinanza del 21 dicembre 1973),
o a stranieri che abbiano con B. strettissimi rapporti d'affari od altre
relazioni degne di protezione (su tale nozione v. l'art. 10 dell'ordinanza
del 21 dicembre 1973).

    Salvo le loro affermazioni, nulla figura agli atti che comprovi
concretamente i tentativi fatti per trovare acquirenti residenti in
Svizzera. La loro tesi, secondo cui sarebbe impossibile locare la villa a
persone domiciliate in Svizzera, si fonda su mere supposizioni. Tuttavia,
quand'anche si volesse ammettere che le possibilità di vendita o di
locazione a Svizzeri o a persone residenti in Svizzera, per i motivi
indicati dai ricorrenti, siano assai ridotte, resterebbe cionondimeno
ancora da esaminare se e quanto maggiori siano in concreto le probabilità
di reperire all'estero acquirenti in grado di adibire la villa a residenza
secondaria. Su questo punto i ricorrenti hanno omesso di fornire ogni e
qualsiasi indicazione.

Erwägung 6

    6.- Dalle ragioni anzidette emerge che la CCR non ha violato il
diritto federale, né ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento,
allorquando ha negato ai coniugi X. l'autorizzazione di vendere la loro
proprietà a persone domiciliate all'estero.