Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IA 179



104 Ia 179

30. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 30
giugno 1978 nella causa X. c. Corte di cassazione e di revisione penale
del Cantone Ticino Regeste

    Revisionsverfahren in Stafsachen; Verhältnis zur EMRK; persönliches
Auftreten des verurteilten Gefangenen vor Gericht nach Tessiner
Strafprozessrecht.

    1. Die Regelung des Revisionsverfahrens wird von der EMRK nicht
erfasst.

    2. Die Bestimmung des Tessiner Strafverfahrens, wonach der
verurteilte Gefangene im Revisionsverfahren vor dem kantonalen Kassations-
und Revisionsgericht in Strafsachen nicht persönlich erscheinen darf
(Art. 245 StPO in Verbindung mit Art. 233 Abs. 3 StPO), verletzt Art. 4
BV in den Fällen, wo das Gericht Beweise aufnimmt, die für den Erfolg
des Revisionsgesuchs erheblich sind.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Nella misura in cui il ricorrente invoca nel fascicolo II pag. 49a
segg. del gravame una violazione dell'art. 6 CEDU, per non aver potuto
presenziare personalmente, ma soltanto attraverso il suo difensore,
all'interrogatorio dei testi Brunning, Gardner e Littlewood, la sua
censura è infondata. Secondo costante giurisprudenza della Commissione
europea dei diritti dell'uomo, il diritto ad ottenere la revisione del
processo non costituisce parte integrante del processo penale, di guisa
che la procedura di revisione, ove sia prevista dagli Stati aderenti
alla Convenzione, non soggiace, per quanto concerne la sua disciplina,
alla CEDU (Annuaire de la Commission européenne des droits de l'homme,
vol. 5, pag. 101; vol. 7, pagg. 305/307; vol. 12, pag. 289).

    Deve, per converso, riconoscersi che nell'assunzione delle prove
testimoniali a cui egli non ha potuto presenziare personalmente è
ravvisabile una violazione dell'art. 4 Cost.

    L'art. 245 del codice di procedura penale ticinese (CPP) stabilisce
che alla procedura in materia di revisione si applicano per analogia
le disposizioni degli art. 232 segg. dello stesso codice. Ai sensi
dell'art. 233 cpv. 2 CPP, l'accusato può, se è a piede libero, comparire
personalmente avanti alla Corte di cassazione e di revisione penale
(CCRP). L'art. 233 cpv. 3 CPP dispone, invece, che "l'accusato in istato
d'arresto non si fa comparire". Quest'ultima disposizione può trovare
una spiegazione nella particolare natura della procedura di cassazione
(nella cui disciplina figurano gli art. 232 segg. CPP), dato che la CCRP
ha colà una cognizione limitata e non le incombe di assumere prove o
di valutarle liberamente. Anche in tale sede, tuttavia, la distinzione
tra accusato a piede libero ed accusato in stato d'arresto non trova
una plausibile giustificazione ed appare assai problematica. Certo
è comunque che l'applicazione analogica dell'art. 233 cpv. 3 CPP
nella procedura relativa alla domanda di revisione è incompatibile con
l'art. 4 Cost. laddove la CCRP assume, quale istanza di revisione, prove
concernenti fatti nuovi o nuove prove concernenti fatti già addotti, e in
particolare quando, come nella fattispecie, interroga testi e ne valuta
liberamente le deposizioni. In questi casi il richiedente ha il diritto
di prendere parte nella procedura di revisione all'assunzione delle prove.
Trattasi in detta procedura non di veri e propri diritti di difesa, quali
quelli spettanti all'imputato nel quadro del procedimento penale. Nella
procedura di revisione il richiedente non è infatti più imputato. Nondimeno
la giurisprudenza relativa all'art. 4 Cost. non limita il diritto d'essere
sentito al processo penale in senso stretto, bensì lo estende in modo
generale ai procedimenti in materia penale (DTF 101 Ia 296). Non sarebbe
d'altronde comprensibile che si volesse negare nella procedura di revisione
quanto riconosciuto nel processo penale, allorquando la giurisprudenza
ha riconosciuto lo stesso diritto nell'ambito della procedura civile,
nella quale s'è in presenza non di diritti di difesa in senso proprio,
bensì in generale di diritti di parte. Tali diritti esistono e vanno
garantiti anche nella procedura di revisione in materia penale.