Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 III 69



103 III 69

14. Estratto della sentenza 21 giugno 1977 in re K. e B. Regeste

    Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954.

    Die Übereinkunft gewährt dem Empfänger von Betreibungsurkunden das
Recht, eine Übersetzung der Urkunden in die Amtssprache seines Wohnsitzes
(im vorliegenden Fall deutsch) zu verlangen. Dagegen auferlegt die
Übereinkunft nicht die Verpflichtung, dass die Zustellung in der Sprache
des Wohnsitzes des Empfängers erfolgen muss, widrigenfalls die Urkunde
nichtig wäre. Ist der Empfänger zur Annahme einer nicht in seiner Sprache
abgefassten Urkunde bereit, so kann die Zustellung (ausgenommen in dem
in Art. 3 der Übereinkunft vorgesehenen Fall) durch einfache Übergabe
bewirkt werden.

Sachverhalt

    A.- Con due decreti del 21 luglio 1975 il Pretore della giurisdizione
di Lugano-Distretto, su istanza della creditrice G. S.A., ordinava il
sequestro delle quote di comproprietà di fondi siti a M., appartenenti
ai signori K. e B., entrambi in L. (Repubblica federale di Germania). I
sequestri venivano eseguiti il giorno successivo dall'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Lugano, Io circondario. L'11 agosto 1975 la
creditrice sequestrante, a convalida dei sequestri, faceva staccare due
precetti esecutivi in odio rispettivamente di K. e di B. I decreti di
sequestro, i relativi verbali e i precetti esecutivi vennero intimati
personalmente ai debitori, rispettivamente il 18 e il 26 agosto 1975,
per il tramite dell'Amtsgericht di L. Ai precetti esecutivi non venne
interposta opposizione. Sempre nelle vie rogatoriali e per il tramite
del Tribunale citato, vennero trasmessi ai debitori sequestrati
l'atto di pignoramento e la domanda di vendita. All'inizio di marzo
1977 gli escussi proposero avanti la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale di appello del Cantone Ticino un reclamo contro l'operato
dell'Ufficio di esecuzione. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto
il reclamo. Contro questa sentenza K. e B. si sono aggravati davanti al
Tribunale Federale, che ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- I ricorrenti non pretendono, a ragione, che gli atti esecutivi
vennero loro intimati a torto o che vennero portati a loro conoscenza in
una forma non ammessa. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti fallimenti ha
provveduto all'intimazione dei precetti esecutivi n. ... en. ..., spiccati
l'11 agosto 1975, nelle vie previste dalla Convenzione dell'Aia del 1o
marzo 1954 relativa alla procedura civile (in vigore, per la Svizzera dal 5
luglio 1957 e, per la Repubblica federale di Germania, dal 1o gennaio 1960)
e dalla Dichiarazione 30 aprile 1910 fra la Svizzera e la Germania per la
semplificazione delle relazioni in materia di assistenza giudiziaria (v.
inoltre circolare n. 4 del Tribunale federale del 12 giugno 1913 sulla
consegna delle comunicazioni relative alle esecuzioni ed ai fallimenti a
persone domiciliate in Germania, DTF 54 III 86 segg.; circolare n. 20 del
13 luglio 1926 concernente il divieto di notificare atti di pignoramento
in Germania, DTF 52 III 102). Nella fattispecie in esame non può pertanto
essere questione di una nullità assoluta ed insanabile, suscettibile di
inficiare, secondo la giurisprudenza inaugurata con la sentenza pubblicata
in DTF 57 III 28, gli atti esecutivi intimati all'estero in violazione
di norme internazionali concernenti la notificazione di tali atti (v. DTF
94 III 36 segg. consid. 1).

Erwägung 2

    2.- I ricorrenti contestano per contro l'opinione dell'istanza
cantonale secondo cui le norme del diritto internazionale qui applicabili,
pur racchiudendo il diritto per l'escusso di chiedere una traduzione degli
atti esecutivi stilati in lingua straniera, non sanciscono, sotto pena
di nullità dell'atto, rispettivamente dell'esecuzione, l'obbligo della
notificazione in lingua tedesca. L'istanza cantonale ritiene inoltre
che i ricorrenti avrebbero comunque lasciato trascorrere infruttuoso
ogni termine per far uso della possibilità di chiedere una traduzione
tedesca degli atti esecutivi loro intimati per il tramite della competente
autorità germanica. I ricorrenti sarebbero infatti stati assistiti, fin
dal settembre 1976, se non già dal mese di gennaio dello stesso anno,
da un avvocato ticinese nella vertenza che li oppone alla G. S.A. Sarebbe
quantomeno improbabile che il loro legale fosse all'oscuro dell'intimazione
degli atti esecutivi per cui essi, all'epoca in questione, già avrebbero
conosciuto il contenuto dei precetti esecutivi e quali erano gli effetti
di una mancata opposizione. Avendo lasciato trascorrere il termine
usuale di reclamo i precettati più non avrebbero un interesse giuridico
degno di protezione all'annullamento dei predetti atti esecutivi. Il
loro comportamento, segnatamente il fatto di aver lasciato trascorrere
un anno senza reagire per poi insorgere solo al momento dell'incanto,
sarebbe inoltre contrario alla buona fede processuale.

    Secondo i ricorrenti tale opinione sarebbe insostenibile. Da loro non
potrebbe infatti essere pretesa la conoscenza delle norme internazionali
di assistenza ed essi non sarebbero pertanto stati tenuti a chiedere
una traduzione in lingua tedesca degli atti loro intimati. A mente loro
la richiesta della traduzione degli atti esecutivi sarebbe rientrata
nei compiti specifici dell'autorità germanica che ha provveduto
all'intimazione. I precetti esecutivi stesi in lingua italiana non
esplicherebbero pertanto alcun effetto giuridico e, in quanto viziati di
nullità assoluta, dovrebbero essere annullati d'ufficio.

Erwägung 3

    3.- Dispone l'art. 1 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia relativa alla
procedura civile (la Convenzione):

    "In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a
   persone che si trovano all'estero si faranno, negli Stati contraenti,
   a domanda del Console dello Stato richiedente trasmessa all'autorità
   che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente
   l'indicazione dell'autorità da cui emana l'atto trasmesso, il nome e la
   qualità delle parti, l'indirizzo del destinatario, la natura dell'atto
   del quale si tratta, dev'essere redatta nella lingua dell'autorità
   richiesta..."

    A norma dell'art. 2 della Convenzione la notificazione sarà
effettuata per cura dell'autorità competente secondo le leggi dello Stato
richiesto. Salvo nel caso previsto all'articolo 3, questa autorità potrà
limitarsi a eseguire la notificazione per mezzo della consegna dell'atto
al destinatario che l'accetta volontariamente.

    Da ultimo dispone l'art. 3 della Convenzione:
      "L'atto da notificarsi sarà allegato, in doppio esemplare, alla
      domanda. Se
l'atto da notificarsi è compilato, sia nella lingua dell'autorità
richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati,
o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l'autorità
richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà
notificare l'atto nella forma prescritta nella sua legislazione interna
per l'esecuzione di notificazioni analoghe o in una forma speciale, purché
questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non
è stato espresso, l'autorità richiesta procurerà, dapprima, di eseguire
la consegna nei termini dell'articolo 2.

    Salvo intesa contraria, la traduzione, prevista nel capoverso
precedente, sarà certificata conforme dall'agente diplomatico o consolare
della Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto."

    A tale norma (rispettivamente alla norma di identico tenore racchiusa
nella precedente convenzione relativa alla procedura civile del 17 luglio
1905) rinvia espressamente l'art. 2 della dichiarazione fra la Svizzera e
la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d'assistenza
giudiziaria del 1o giugno 1910 (la Convenzione) che recita:

    "Nella comunicazione diretta, la corrispondenza fra le autorità dei due

    Stati deve essere redatta nella loro lingua nazionale.

    Le disposizioni dell'art. 3 della Convenzione dell'Aia relativa alla
   procedura civile concernenti la redazione o la traduzione degli atti
   ivi menzionati, restano invariate. Se questi atti non sono accompagnati
   dalle traduzioni prescritte, l'autorità richiesta se le procurerà a
   spese dell'autorità richiedente."

    Tali norme sono intese a facilitare, nella misura del possibile, le
relazioni di assistenza giudiziaria tra i due Stati contraenti. A tale
scopo è volta in prima linea anche la norma che prevede che gli atti
che devono essere notificati nella forma prescritta dal diritto interno
dello Stato richiesto, devono in ogni caso essere redatti nella lingua
ufficiale di quello Stato o accompagnati da una traduzione (v. GULDENER,
Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz,
pag. 25). Il senso di tale regolamentazione risiede nell'esigenza di porre,
senza eccessive difficoltà, lo Stato richiesto, rispettivamente le sue
autorità, in condizione di esaminare se l'intimazione di determinati
atti debba o meno essere considerata ammissibile alla luce del suo
diritto interno e, comunque, quale sia la forma del diritto interno
da adottare per la notifica. Qualora però il ricorso ad una precipua
forma di notificazione non è domandata, lo Stato richiesto è senz'altro
libero di procedere immediatamente, senza preventivamente richiedere
una traduzione a spese dello Stato richiedente, alla notificazione
dell'atto al destinatario, alla sola condizione che questi lo accetti
volontariamente (v. art. 2 della Convenzione). Se si seguisse l'opinione
dei ricorrenti le relazioni in materia di assistenza giudiziaria
internazionale non solo non ne uscirebbero facilitate ma sarebbero,
al contrario, rese notevolmente più complicate in quanto lo Stato
richiesto dovrebbe in ogni caso far procedere, sotto pena di nullità,
ad una traduzione degli atti da notificare, e ciò anche nell'ipotesi
della scelta della notificazione mediante semplice consegna dell'atto ai
destinatari. Nella concreta fattispecie risulta da un lato che i ricorrenti
hanno accettato senza riserve gli atti loro intimati e, d'altro canto,
che gli atti stessi permettevano indubbiamente, anche a persone che
ignorano la lingua italiana, di rendersi conto quale fosse la vertenza
cui si riferivano gli atti esecutivi di cui è questione. All'atto della
notifica i ricorrenti erano liberi, da un lato, di chiedere una traduzione
degli stessi, vuoi al presidente dell'Amtsgericht del loro domicilio vuoi
direttamente all'Ufficio d'esecuzione e fallimenti di Lugano, e, d'altro
canto, di rifiutare semplicemente l'accettazione degli atti loro intimati
(cfr. Fiche juridique n. 968 page 5). Come traspare invece dalle tavole
processuali e come già riferito i ricorrenti hanno accettato senza riserve
gli atti esecutivi loro intimati. Essi non hanno in particolare fatto
capo ad alcun rimedio giuridico, sia del diritto germanico che di quello
elvetico, per opporsi alla notificazione come tale o agli atti esecutivi
stessi. Da tali circostanze non può in alcun modo risultare la nullità
assoluta dei predetti atti esecutivi e, d'altronde, a giustificare un
tale risultato, neppure è bastevole la pretesa ignoranza del diritto da
parte dei ricorrenti.

Erwägung 4

    4.- Pur avverandosi il ricorso infondato già per i sovraespositi
motivi, è tuttavia opportuno rilevare che sia la più autorevole dottrina
che la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ammettono
con estrema reticenza la nullità assoluta degli atti degli uffici di
esecuzione e ciò per evidenti motivi di sicurezza giuridica. La nullità
assoluta di un atto viene in principio ammessa unicamente allorquando
circostanze eccezionali lo esigono, quando cioè l'atto è viziato da
una violazione del diritto che deve per di più essere qualificata grave
(cfr. IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, BlSchK 1944, pag. 132,
134; DTF 101 II 152). Per costante prassi gli atti esecutivi sono nulli
unicamente se in contrasto con norme imperative o in urto con l'interesse
pubblico o ancora nel caso di lesione di interessi di terzi estranei alla
procedura esecutiva (cfr. IMBODEN, op.cit. pag. 132 segg.; SCHWANDER,
Nichtige Betreibungshandlungen, BlSchK 1954 pag. 4 segg., 7 segg.; DTF 97
III 20). Nella più recente giurisprudenza vennero così considerati nulli,
per esempio, la notificazione di atti esecutivi all'estero in forma non
ammessa da una convenzione internazionale (DTF 94 III 42 consid. 4),
una decisione adottata da un ufficio d'esecuzione in manifesto eccesso
delle proprie competenze ratione materiae (DTF 97 III 102 consid. 5), una
comminatoria di fallimento spiccata da un ufficio incompetente ratione loci
o un pignoramento ordinato da un ufficio territorialmente incompetente (DTF
96 III 33 consid. 2, 91 III 45), il sequestro di un oggetto non indicato
nel decreto di sequestro (DTF 90 III 50 consid. 1) ecc. Trattasi sempre di
misure vuoi adottate in violazione di chiare norme del diritto imperativo,
vuoi lesive di interessi di terzi. La semplice possibilità di differenti
interpretazioni di una norma giuridica non è per contro motivo di nullità
(SCHWANDER, op.cit. pag. 7/8).

    Nella concreta fattispecie i ricorrenti non pretendono in alcun
modo che la notificazione dei precetti esecutivi, rispettivamente
degli atti di pignoramento, redatti in italiano, sia in contrasto con
interessi pubblici o che consacri lesione di interessi di terzi. Nelle
notificazioni contestate non si ravvisa d'altro canto alcuna violazione
di diritto imperativo, adottato a tutela dell'ordine pubblico (DTF 39 II
382 consid. 4a).

    L'ordine pubblico (quale inteso comunemente per il riconoscimento e
l'esecuzione di sentenze straniere in Svizzera) nella concreta fattispecie
sarebbe leso, mutatis mutandis, unicamente se dovesse essere ammesso che
la notificazione di precetti esecutivi stilati in italiano a cittadini
tedeschi, domiciliati nella Repubblica federale di Germania, ma che hanno
cionondimeno costruito una casa in Ticino ove soggiornano con regolare
frequenza, urti in modo insostenibile la coscienza giuridica nazionale
di quel Paese (DTF 93 I 57 consid. 4, 98 Ia 533 consid. 3 c-e). Nel caso
in esame ciò non è manifestamente il caso.