Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IB 365



103 Ib 365

57. Estratto della sentenza del 17 giugno 1977 nella causa Thoma
c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino Regeste

    Verwaltungsverfahren des Bundes; Revision erstinstanzlicher, nach
VwVG ergangener Verfügungen.

    Die Revision einer erstinstanzlichen, nach VwVG ergangenen Verfügung,
die infolge Rückzugs der gegen sie erhobenen Beschwerde rechtskräftig
geworden ist, ist nur aus den in Art. 66/67 VwVG angeführten Gründen
zulässig.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- La PA disciplina soltanto la revisione di decisioni ricorsuali
(art. 66/68 PA); il riesame delle decisioni di prima istanza è regolato,
in linea di principio e con la riserva contenuta nell'art. 58 PA, dal
diritto amministrativo generale non scritto (v. Messaggio del Consiglio
federale all'Assemblea federale sulla procedura amministrativa, del 24
settembre 1965, Foglio federale 1965 II 927). Il senso dell'art. 66 PA
è quello di limitare le possibilità di revisione nell'interesse della
certezza del diritto. Vi si presume che l'autorità ricorsuale abbia, prima
di emanare la propria decisione, acclarato il caso sottopostole tanto in
fatto che in diritto, tenendo conto delle conclusioni del ricorrente,
di guisa che, ove questi rinunci ad impugnare tale decisione dinnanzi
all'autorità di ricorso superiore, possa ritenersi con alta probabilità
che trattisi di una decisione conforme al diritto federale.

    Chi ritira un gravame rinuncia a far esaminare il suo caso
dall'autorità di ricorso; agendo in questo modo, egli lascia supporre
che non s'attende dall'autorità di ricorso una decisione diversa da
quella impugnata. In tali casi la decisione impugnata acquista forza di
cosa giudicata per effetto del ritiro del ricorso, come se si trattasse
di una decisione pronunciata in seguito a ricorso. Ne discende che la
revisione di una decisione di prima istanza che abbia acquistato forza
di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa
è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.