Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IB 20



103 Ib 20

5. Sentenza 1o marzo 1977 della Corte di Cassazione penale nella causa
F. c. Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino Regeste

    Wurde das Begehren eines Staates um Auslieferung eines in der Schweiz
befindlichen Ausländers abgelehnt, so darf dieser auch nicht im Vollzug
einer gerichtlich angeordneten Landesverweisung diesem Staat zugeführt
werden, falls der Verurteilte in einen anderen Nachbarstaat ausreisen kann.

Sachverhalt

    A.- La Corte delle assise correzionali di Lugano-Città condannava
F., cittadino italiano, alla pena di 9 mesi di detenzione e alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i
reati di furto e di circolazione senza licenza di condurre. L'autorità
cantonale di vigilanza sull'esecuzione delle pene ha deciso che la pena
accessoria dell'espulsione sarebbe stata eseguita immediatamente dopo la
liberazione condizionale del condannato.

    Una domanda di estradizione di F., presentata dalle autorità italiane,
veniva nel frattempo respinta dalla Divisione di polizia del Dipartimento
federale di giustizia e polizia in quanto i reati imputati al ricercato
non erano di natura estradizionale.

    Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino disponeva che
l'espulsione sarebbe avvenuta verso l'Italia con il cosiddetto sistema del
"visto uscire" che consiste nel far controllare de visu da parte della
polizia che l'espulso, liberato in prossimità di un valico doganale,
abbandoni effettivamente il nostro territorio nazionale; con tale sistema
viene evitata la consegna dell'espulso nelle mani delle autorità di
polizia italiane.

    Così richiesto il Dipartimento federale di giustizia e polizia
comunicava al patrocinatore del condannato di non opporsi a che
l'esecuzione dell'estradizione avvenisse verso la Francia, ammesso che
l'interessato disponesse dei necessari documenti d'identità.

    Con successiva istanza F. ha formalmente chiesto al Dipartimento di
giustizia del Cantone Ticino di essere espulso verso la Francia e non
verso l'Italia.

    Il Dipartimento di giustizia ha respinto l'istanza.

    A fondamento della propria decisione quel Dipartimento ha rilevato
che l'espulsione verso l'Italia sarebbe stata conforme alla sua prassi
costante; d'altro canto il sistema del "visto uscire", previsto per
l'espulsione di F., sarebbe stato introdotto per evitare la "traditio
brevi manu" nei casi in cui l'espulso è ricercato senza aver fatto oggetto
di una domanda di estradizione o qualora una tale domanda fosse stata
respinta. Secondo l'istanza cantonale all'espulsione del condannato verso
la Francia avrebbero fatto inoltre ostacolo motivi di ordine pratico,
segnatamente la difficoltà di ottenere la necessaria collaborazione da
parte degli organi di polizia dei cantoni di transito.

    F. ha proposto un ricorso di diritto amministrativo chiedendo
l'annullamento della decisione cantonale e postulando che alla competente
autorità di polizia fosse ordinato di disporre che la sua espulsione
fosse eseguita verso la Francia.

    Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 55 CP, che prevede la pena accessoria dell'espulsione per
lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione, è silente circa
le modalità dell'esecuzione dell'espulsione stessa. In particolare non
formula esigenze né precisazioni circa il luogo in cui l'espulso debba
attraversare il confine o circa verso quale Stato l'espulsione pronunciata
dal giudice penale debba aver luogo.

    a) Nella fattispecie in esame deve essere immediatamente rilevato che
il ricorrente ha fatto oggetto di una domanda di estradizione formata dalle
autorità italiane e che tale domanda è stata respinta dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia.

    La questione contenziosa del paese verso il quale l'espulsione del
ricorrente dovrà essere eseguita viene pertanto esaminata preliminarmente
alla luce delle vigenti norme in materia estradizionale.

    b) Secondo un principio generalmente ammesso in tale materia, sia dalla
dottrina che dalla prassi, l'autorità deve evitare di rendere illusorio
il rifiuto di un'estradizione. L'espulsione di uno straniero perseguito
penalmente ma non estradato è di conseguenza ammissibile unicamente se
l'interessato è condotto a una frontiera differente da quella dello Stato
che ne aveva invano chiesto l'estradizione, con la sola riserva di motivi
particolarmente importanti di pubblica sicurezza o di impossibilità di
agire in altro modo (cfr. SCHULTZ, Das Schweizerische Auslieferungsrecht,
pagg. 27/28; HOFMANN, Die fremdpolizeilichen Entfernungs- und
Fernhaltemassnahmen, RDS 67 (1971 pag. 290)). L'estradizione brevi manu,
la consegna cioè dell'interessato senza forme particolari, è contraria alle
norme della legislazione in materia estradizionale. Si deve immediatamente
rilevare che sia il Consiglio federale che il Dipartimento federale di
giustizia e polizia l'hanno espressamente considerata inammissibile, con la
riserva, peraltro estremamente restrittiva, dell'accordo dell'interessato
nei limiti dell'art. 29 della legge federale d'estradizione (cfr. SCHULTZ,
op.cit. pagg. 159, 212; GAAC 1944-1945, fascicolo 17 n. 47 pag. 113;
SALIS-BURCKHARDT, Droit fédéral suisse, IV n. 1768, pag. 228).

    Ne consegue che, in materia di espulsione pronunciata dal giudice
e nel caso della reiezione di una domanda d'estradizione, l'autorità di
esecuzione non deve accompagnare lo straniero alla frontiera dello Stato
che lo persegue o lo ricerca.

    Il presente ricorso merita pertanto protezione nel senso che il
ricorrente non deve essere espulso verso l'Italia in quanto egli è
ricercato in quel paese e in quanto la domanda delle autorità italiane
tendente all'ottenimento della sua estradizione è stata respinta.
   c) In via abbondanziale si rileva comunque che l'espulsione
verso l'Italia secondo il sistema del "visto uscire", disposta dal
Dipartimento ticinese di giustizia, pur non potendo essere considerata
una vera "estradizione brevi manu", fa cionondimeno correre all'espulso
un rischio concreto di essere arrestato in quel paese entro breve termine,
con l'effetto di rendere illusorio il rifiuto dell'estradizione pronunciato
dalle autorità svizzere. Orbene è appunto per evitare questa conseguenza
che è stato posto il principio dell'espulsione verso la frontiera di un
altro paese.

    d) Neppure i motivi fondati sull'economia di spese di trasporto e sul
presumibile rifiuto di collaborazione delle autorità di polizia degli altri
cantoni, avanzati dal Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino per
giustificare l'espulsione del ricorrente verso l'Italia, possono essere
presi in considerazione: le spese occasionate da tali trasporti, come
pure quelle relative all'eventuale scorta, sono infatti a carico della
Confederazione giusta la Convenzione concernente i trasporti di polizia
del 23 giugno 1909 (cfr. in particolare § 3 II e § 6 della Convenzione).

    e) Nessun motivo d'ordine giuridico o di opportunità si oppone
da ultimo a che l'espulsione del ricorrente sia effettuata verso la
Francia. Le sue conclusioni in tal senso possono pertanto essere accolte.

Erwägung 2

    2.- Visto l'esito del ricorso non occorre esaminare e stabilire in
modo generale quali principi devono essere posti alla base di espulsioni
pronunciate dal giudice nei casi ove nessun paese ha chiesto l'estradizione
dell'espulso. Tale questione può pertanto essere lasciata indecisa.