Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 613



103 Ia 613

89. Estratto della sentenza del 27 aprile 1977 nella causa X. c. Y. e
Tribunale d'Appello del Cantone Ticino Regeste

    Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969;
Übergangsbestimmungen betr. seine Anwendbarkeit.

    Obwohl das Konkordat keinen diesbezüglichen ausdrücklichen Vorbehalt
enthält, hat es den Erlass von Übergangsbestimmungen betr. seine zeitliche
Anwendbarkeit den Kantonen überlassen.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 5

    5.- La ricorrente sostiene che, nel dichiarare irricevibile un ricorso
per nullità contro un lodo arbitrale, il Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha violato l'art. 3 del Concordato, dato che tale tribunale è
l'autorità giudiziaria competente ai sensi della menzionata disposizione;
questa stabilisce infatti che l'autorità giudiziaria competente per
deliberare sui ricorsi per nullità è, in linea di principio, il tribunale
supremo della giurisdizione civile ordinaria del cantone dove ha sede il
tribunale arbitrale. In altri termini, la ricorrente rimprovera alla Corte
cantonale d'aver negato la propria competenza, pur essendo essa competente
per decidere la causa in applicazione dell'art. 3 del Concordato.

    È pacifico che nel Cantone Ticino l'autorità competente a decidere
sui ricorsi per nullità proposti ai sensi dell'art. 36 del Concordato
è la Camera civile del Tribunale di appello. Tale sua competenza è stata
d'altronde confermata espressamente dal decreto legislativo del 17 febbraio
1971, che dichiara la Camera civile di appello l'autorità giudiziaria
competente per giudicare nei casi previsti dell'art. 3 del Concordato. In
realtà, la Camera civile del Tribunale di appello non contesta la propria
competenza "ratione materiae", bensì "ratione temporis".

    a) Vincolato, a norma dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, dalle
censure invocate dal ricorrente, il Tribunale federale non è peraltro
vincolato, laddove gli incomba d'interpretare liberamente il diritto,
dall'argomentazione giuridica svolta dal ricorrente. È quindi d'uopo
esaminare se, rifiutando di ammettere il ricorso per nullità proposto
dalla società X. per essere stato il procedimento arbitrale iniziato prima
dell'entrata in vigore per il Ticino del Concordato, la Corte cantonale
abbia violato quest'ultimo.

    b) Secondo il suo art. 46, il Concordato abroga dalla sua entrata
in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali sull'arbitrato di
tale cantone, con la riserva dell'art. 45, il quale regola la procedura
davanti all'autorità giudiziaria prevista nell'art. 3. Il problema
dell'applicazione del Concordato nel tempo non è una delle questioni
riservate dall'art. 45. D'altra parte, il Concordato non contiene
disposizioni espresse sull'applicazione nel tempo delle norme da esso
stabilite, e in particolare non dice se il ricorso per nullità di cui
all'art. 36 sia esperibile contro tutti i lodi pronunciati posteriormente
alla sua entrata in vigore, o soltanto contro quelli pronunciati nel
quadro di procedimenti arbitrali iniziati dopo la sua entrata in vigore.

    Ci si potrebbe quindi chiedere se, in assenza di una espressa riserva
a favore della legislazione cantonale sulla disciplina transitoria ed
in assenza di una propria normativa su tale punto, il Concordato non
contenga una lacuna che debba essere colmata mediante l'interpretazione
del diritto concordatario.

    In realtà tuttavia il Concordato ha lasciato implicitamente ai cantoni
il compito di legiferare su tale materia. Pur prevedendo che esso abroga
dalla sua entrata in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali
di tale cantone sull'arbitrato, il Concordato lascia ad ogni cantone
la cura di determinare in quale momento esso entrerà in vigore sul suo
territorio. Il cantone può pertanto disciplinare l'entrata in vigore a
suo giudizio; ciò significa che può emanare disposizioni transitorie che
regolano gli effetti dell'introduzione del Concordato sui procedimenti
pendenti. Tale problema era stato evocato in occasione dei lavori
preparatori del Concordato, ed era stata respinta una proposta intesa
ad inserire nel Concordato una norma transitoria (v. Processo verbale
della Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia,
27/28 marzo 1968, pag. 30 e 32; cfr. Lanz, Das Konkordat über die
Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969, tesi Zurigo 1971, pag. 49),
precisamente per il fatto che spetta ai cantoni di disciplinare essi
stessi l'entrata in vigore e l'eventuale diritto transitorio (CAPREZ,
Le concordat sur l'arbitrage, in Schweizerische Juristen-Zeitung,
vol. 72/1976, pag. 237). Di conseguenza, vari cantoni hanno, nell'aderire
al Concordato, adottato norme transitorie (cfr. LANZ, op.cit., pag. 59
segg.). Ciò è stato il caso, ad es., del cantone di Neuchâtel (legge
sull'arbitrato del 5 ottobre 1970), di Basilea Città (legge concernente
l'adesione al concordato, del 17 dicembre 1970; cfr. HINDERLING, Die
Private Schiedsgerichtsbarkeit nach Basler ZPO und Konkordat, in Basler
Juristische Mitteilungen 1972, pag. 126), di Soletta (decreto sull'adesione
al concordato, del 6 giugno 1971), e del Ticino.

    Ne discende che, non essendo il problema del diritto transitorio
disciplinato dal Concordato, il fatto di prevedere che i procedimenti
arbitrali iniziati prima dell'entrata in vigore del Concordato siano
sottratti all'applicazione di quest'ultimo anche per quanto concerne
i rimedi di diritto, non può costituire una violazione del Concordato,
ed in particolare dei suoi art. 3 e 46.