Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 103 IA 218



103 Ia 218

38. Estratto della sentenza del 26 gennaio 1977 nella causa Cicchelero c.
Dipartimento federale di giustizia e polizia Regeste

    Auslieferung: Steuerdelikte.

    1. Begriff der unechten Gesetzeskonkurrenz zwischen einem Steuer-
und einem Auslieferungsdelikt des gemeinen Strafrechts. Eine solche
Gesetzeskonkurrenz schliesst die Auslieferung aus (E. 2).

    2. Auf Leistungs- und Abgabebetrug, auf Urkundenfälschung und
Erschleichung einer falschen Beurkundung sind, falls sich das Delikt
ausschliesslich gegen das Gemeinwesen richtet und vom VStrR erfasst wird,
lediglich die Bestimmungen des VStrR anwendbar (Art. 14 und Art. 15),
unter Ausschluss der entsprechenden des gemeinen Strafrechts (insbesondere
der Art. 148, Art. 251 und Art. 246 StGB). Es handelt sich dann um
Steuerdelikte, welche als solche keine Auslieferung begründen können
(E. 7).

Sachverhalt

    A.- Nel 1976 il Governo Italiano chiedeva l'estradizione del cittadino
italiano Cicchelero per fatti punibili in Italia quali contrabbando
aggravato, associazione per delinquere, contraffazione di sigilli, falso
in scrittura privata e corruzione attiva. I reati di falsità avevano per
oggetto documenti d'origine e sigilli ufficiali destinati esclusivamente a
fini doganali; il reato di corruzione attiva sarebbe avvenuto nei confronti
di un sottufficiale della guardia di finanza italiana in occasione di
una sua venuta in Svizzera. Il ricercato si opponeva all'estradizione,
sollevando obiezioni formali e sostanziali.

    Il Tribunale federale ha accolto l'opposizione e negato l'estradizione.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Principi generali in materia estradizionale.)

Erwägung 2

    2.- L'entrata in vigore della Convenzione europea d'estradizione,
segnatamente dell'art. 5 di essa, nulla ha modificato a proposito
dell'esclusione dell'estradizione per reati fiscali, dettata dall'art. 11
LEstr. Secondo costante giurisprudenza, l'esclusione dell'estradizione per
reati fiscali non consente di rifiutarla anche per reati di diritto comune,
che con i primi siano connessi, o in relazione di concorso ideale o reale,
se le altre condizioni dell'estradizione sono adempiute, e ciò diversamente
da quanto accade per i delitti politici (art. 11 cpv. 2 LEstr.; DTF 39 I
115 segg.; 40 I 140 segg.; 50 I 260 consid. 5; 60 I 212 segg.; 78 I 246;
92 I 287). Eccezione al principio: allorché tra il reato fiscale e il
reato estradizionale del diritto comune sussista un cosiddetto concorso
improprio (unechte Gesetzeskonkurrenz), cioè quando la fattispecie (DTF
83 IV 127) ricade sotto due disposizioni contemporaneamente, e quella di
natura fiscale, che osta all'estradizione, la regge sotto ogni suo aspetto
(DTF 39 I 116; 50 I 261/62; 78 I 246; 92 I 287; sentenza inedita Gässler
del 4 luglio 1962, consid. 3 pag. 25).

    In applicazione analogica dei principi della doppia incriminazione
e della reciprocità (che, in tal ambito, non è esclusa dall'art. 26
Convenzione, cfr. DTF 101 Ia 608 consid. 8 a), basta che la qualificazione
di reato fiscale possa esser attribuita alla fattispecie, per cui
l'estradizione è richiesta, in virtù del diritto dello Stato richiesto
oppure in virtù di quello della Parte richiedente (DTF 39 I 231; 78 I
246; SCHULTZ, Auslieferungsrecht, pag. 464, nota 15). Sotto quest'ultimo
profilo, tuttavia, il Tribunale federale, secondo una giurisprudenza
criticata in dottrina (SCHULTZ, op.cit. pag. 236), rifiuta di esaminare
a fondo questioni giuridiche controverse dello Stato richiedente, ove
questo possa appoggiarsi su giurisprudenza di suoi tribunali superiori o
prevalenti opinioni di dottrina. Segnatamente il Tribunale federale non
esamina, in tali condizioni, la questione se, secondo il diritto dello
Stato richiedente, il reato giustificante l'estradizione, sotto cui la
fattispecie e sussunta, non si trovi in concorso improprio con un reato
che non l'ammette, e se esso ne sia pertanto assorbito (DTF 50 I 262,
consid. 5; 60 I 217 consid. 3; 78 I 227 consid. 4b). In questo caso,
il Tribunale federale, quale giudice dell'estradizione, abbandona tale
questione al giudice del merito. Come si vedrà in seguito, non è necessario
esaminare se questa giurisprudenza possa essere mantenuta.

Erwägung 3

    3.- (Inammissibilità delle obiezioni del ricercato circa la propria
colpevolezza.)

Erwägung 4

    4.- (Questioni formali.)

Erwägung 5

    5.- (Per il reato di associazione per delinquere l'estradizione è
esclusa, mancando il requisito della doppia incriminazione.)

Erwägung 6

    6.- (Natura fiscale del reato di contrabbando.)

Erwägung 7

    7.- a) La falsificazione di documenti di origine, che per il diritto
italiano integra la fattispecie di cui all'art. 485 CPI, sarebbe di
per sé punibile secondo il diritto svizzero quale falsità in documenti
(art. 251 CP, cfr. DTF 96 IV 150). Per la falsificazione di sigilli
doganali (art. 468 CPI) potrebbe entrare in considerazione, tenuto conto
dell'ampiezza della nozione di "documenti" secondo l'art. 110 n. 5 CP,
lo stesso art. 251 CP, oppure l'art. 246 CP, che ha per oggetto la
falsificazione di marche ufficiali: e poiché per ambedue questi reati i
requisiti dell'estradizione sarebbero adempiuti, non occorrerebbe nemmeno
esaminare il delicato problema della loro reciproca relazione. Da esaminare
resta invece se le falsificazioni contestate all'opponente non debbano
essere qualificate, in ragione della loro natura, quali reati fiscali che,
come già si è illustrato, non consentono l'estradizione.

    b) Prima della riforma introdotta con la Legge federale sul diritto
penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA), che ha, tra l'altro
(art. 104 DPA), modificato la legge federale sulle dogane del 1o ottobre
1925 (LD), una falsificazione di documenti destinata a frodare il dazio era
in ogni caso punibile quale contravvenzione doganale ai sensi dell'art. 74
n. 8 LD, nel testo allora vigente. La natura fiscale del reato di cui
all'art. 74 n. 8 LD era indubbia, tanto in ragione della "sedes materiae",
quanto della commisurazione della pena (multa in base al dazio frodato o
pregiudicato) e della procedura applicabile. Controversa era invece la
disciplina del concorso di tale norma con le norme del diritto penale
comune in materia di falsità in documenti. Il testo allora vigente
dell'art. 85 cpv. 2 LD stabiliva infatti che le disposizioni penali della
LD si applicavano senza pregiudizio di quelle della legislazione penale
concorrente, ossia prevedeva, in linea di principio, una applicazione
cumulativa delle sanzioni penali. Controverso era tuttavia se non dovesse
ammettersi un concorso improprio, e prescindersi dal cumulo delle pene,
ove la falsificazione si esaurisse nella lesione di interessi fiscali:
questione che il Tribunale federale aveva sempre lasciato aperta (DTF 77
IV 46/47, 80 IV 39, 96 IV 151).

    c) Con l'entrata in vigore del DPA e la correlativa riforma della LD,
alla repressione del contrabbando e delle connesse infrazioni doganali,
le cui fattispecie sono contenute negli art. 74, 76, 78 e 79 LD, si
applicano, in virtù dell'art. 80 LD, le disposizioni del titolo secondo
del DPA (art. 2 segg. DPA).

    Nella misura in cui, come in casu, il DPA è applicabile (cfr. art. 1
DPA), tanto la truffa (art. 14 DPA), quanto la falsità in documenti
ed il conseguimento di una falsa attestazione (art. 15 DPA) sono
perseguibili esclusivamente - se il reato è rivolto unicamente contro
l'ente pubblico - in base alle predette norme speciali e privilegianti,
e sono pertanto sottratte alle corrispondenti norme del codice penale
ordinario, segnatamente alle norme di cui agli art. 251 (falsità in
documenti), 246 (falsificazione di marche ufficiali), 148 (truffa).

    Con tale riforma il legislatore federale ha inteso perseguire un
triplice scopo: da un lato, porre nella misura del possibile fine
alle disparità di trattamento derivanti dalla dispersione delle
disposizioni del diritto penale amministrativo in disparate leggi
federali; dall'altro, consentire un maggior rigore nella repressione
delle infrazioni amministrative qualificate (pene detentive, anziché
solo pecuniarie); infine, risolvere - almeno nell'ambito di applicazione
della nuova legge - lo spinoso problema del concorso tra norme penali
amministrative e norme penali del diritto comune, cui la giurisprudenza
del Tribunale federale aveva potuto sotto il precedente regime dare solo
parzialmente una soluzione soddisfacente (cfr. P. NOLL, Nebenstrafrecht
und Rechtsgleichheit, in Revue pénale suisse, 74 (1959) pag. 29 segg.,
in part. 41 segg.; Messaggio del CF del 21 aprile 1971 sul disegno
del DPA, FF 1971, pag. 727 segg., in particolare n. 2.3 (pag. 733
segg.) e n. 3, pag. 743; R. PFUND, Der Entwurf eines Bundesgesetzes
über das Verwaltungsstrafrecht, ZBl 74 (1973), pag. 58 segg., in modo
speciale 67 segg.; lo stesso, Das neue Verwaltungsstrafrecht des Bundes
unter bes. Berücksichtigung des Steuerstrafrechtes, in ASA 42 (1974),
pag. 161 segg. in part. 166 segg.; lo stesso, Verwaltungsstrafrecht -
Strafrecht, Revue de droit suisse NF 90 II ( 1971) pag. 107, in modo
speciale 171 segg.; JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal
administratif, Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève vol. 46,
in part. pag. 30 e nota 17, pag. 46 segg., EMILIO CATENAZZI, Alcune
considerazioni sul concorso tra diritto penale ordinario e diritto penale
fiscale, in Repertorio giurisprudenza patria 1974, pag. 1 segg.; MARKUS
PETER, Das neue Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, Revue pénale
suisse 90 (1974), pag. 22 segg.; inoltre, il testo delle deliberazioni
del Consiglio nazionale, Bollettino stenografico CN vol. 83 (1973),
in particolare pag. 456 (Votum Bächtold), 470/71 (Votum König e Aubert).

    Il fatto che la falsificazione di documenti ai fini di trarre in
inganno l'autorità doganale non sia più formalmente prevista nella LD,
ma sia stata con la riforma citata ricondotta sotto una fattispecie
più generale del diritto penale amministrativo, non ha fatto di essa un
reato di diritto comune, idoneo come tale a dar luogo ad estradizione. La
natura fiscale del reato, che esclude l'estradizione, non dipende dalla
circostanza che la norma penale applicabile sia contenuta in una legge
fiscale o in una legge di carattere generale: determinante è che il reato
di cui si tratta si esaurisca nella violazione di una norma concernente
la riscossione di pubblici tributi (cfr. GUT, Die fiskalischen und
militärischen Vergehen im schweizerischen Auslieferungsrecht, Tesi Zurigo
1943, pagg. 60/61).

    Certo, come già sotto il regime anteriore all'entrata in vigore del
DPA, anche sotto quello vigente il concorso ideale rimane possibile:
laddove la falsità in documenti non si esaurisca in un pregiudizio
dell'ente pubblico in una materia regolata dal diritto amministrativo
federale, ma comporti pure la lesione di altri interessi (cfr. DTF 96
IV 152 consid. 1, 101 IV 57/58), possono cumulativamente applicarsi le
disposizioni del DPA e quelle del CP o di altri testi legali che reprimano
la fattispecie concreta.

    d) Ora, nella motivazione della loro domanda, le autorità italiane
non asseverano, e tantomeno dimostrano, che gli atti e le marche che si
ritengono falsificati o contraffatti ad altro potessero servire che alla
commissione del reato doganale. In simili condizioni, dal punto di vista
svizzero, le falsificazioni rimproverate al ricercato si qualificano
come reati fiscali, perseguibili in applicazione dell'art. 15 DPA e non
sussumibili sotto le norme degli art. 251, risp. 246 CP. Ad un'estradizione
per tali imputazioni fanno quindi ostacolo l'art. 5 della Convenzione e
l'art. 11 LEstr.

Erwägung 8

    8.- (Per il reato di corruzione attiva, la richiesta d'estradizione
è priva di un sufficiente esposto dei fatti. L'estradizione non potrebbe
comunque essere accordata a titolo principale per tale imputazione,
essendo i fatti su cui questa si fonda avvenuti, quanto meno in parte,
su territorio svizzero.)