Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 167



102 V 167

40. Sentenza del 26 luglio 1976 nella causa P. contro Cassa cantonale
di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino Regeste

    Art. 4, 5 Abs. 1, 28 Abs. 2 und 29 Abs. 1 IVG.
Invalidenversicherungsrechtlicher Status des Strafgefangenen. Eintritt
des Versicherungsfalls nach der Strafverbüssung.

Sachverhalt

    A.- Mentre scontava una pena di reclusione che durò da settembre
1971 al 9 settembre 1973, P. ammalò di tromboflebite alla gamba destra,
affezione che rese necessario il suo ricovero in ospedale da gennaio a
febbraio 1972.

    Addì 27 febbraio 1973 egli inoltrò domanda di prestazioni
all'assicurazione federale per l'invalidità, che la Cassa di compensazione
respinse mediante decisione amministrativa 22 agosto di quell'anno,
cresciuta incontestata in giudicato.

    B.- Nel settembre 1973 il tutore ufficiale di P. lo riannunciò
all'assicurazione federale per l'invalidità, chiedendo l'erogazione di una
rendita. Anche quest'istanza venne respinta dalla Cassa di compensazione
mediante decisione 17 gennaio 1975 del seguente tenore:

    "Secondo la documentazione medica specialistica consegnata agli
atti, la
   malattia di cui l'assicurato è affetto non causa incapacità lavorativa
   alcuna.

    Non risultano quindi assolti i presupposti di cui ai combinati art. 4 e

    28 LAI quo al diritto alla rendita, il grado d'invalidità non
raggiungendo
   il 50% (1/3 nei casi di rigore)."

    Adito in primo grado, con giudizio 18 settembre 1975 il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino respinse il gravame, considerando
in sostanza:

    "c) che le infermità dell'assicurato si trovano, per loro natura,
in uno
   stato patologico labile, in quanto hanno, prevalentemente, un carattere
   evolutivo;

    d) che, fino al settembre 1973 egli era detenuto nel Penitenziario

    Cantonale, per cui, fino a quella data, non può aver subìto nessuna
   riduzione della capacità lavorativa;

    e) che, secondo il certificato 24 settembre 1974 del dott. R.,
a contare
   dal 20 settembre 1973 la malattia non gli causa più una incapacità
   di lavoro;

    f) che, di conseguenza, non sono dati gli estremi per il riconoscimento
   della rendita, stante che l'incapacità lavorativa si è risolta prima
   del decorso del termine legale di attesa."

    C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo il tutore
ufficiale di P. chiede l'annullamento del giudizio cantonale impugnato,
ribadisce la richiesta di rendita d'invalidità e postula l'erezione di
una perizia medica giudiziaria. A sostegno del gravame il tutore invoca
le conclusioni contenute nei certificati medici 24 settembre 1974 e 5
febbraio 1975 del dott. R., il quale nell'ultimo di questi due certificati
espone quanto segue:

    "Esiste indubbiamente un'insufficienza arterio-venosa all'arto
inferiore
   dx. che comporta a seconda dell'attività che si presume debba svolgere
   un'invalidità quasi totale."

    La Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame.

    L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne preavvisa invece
l'accoglimento nel senso che, annullati la decisione amministrativa del
17 gennaio 1975 e il giudizio cantonale del 18 settembre dello stesso
anno, la pratica sia ritrasmessa al competente organo amministrativo
cantonale per complemento d'istruttoria e nuova deliberazione sui diritti
di P. nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità per il
tempo ulteriore al 9 settembre 1973.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità è la diminuzione della
capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio. L'invalidità è considerata
sorta quando, per la sua natura e gravità, diventa tale da aprire il
diritto a prestazioni giusta la legge in materia (art. 4 cpv. 2 LAI).

    Per decidere se - e in quale misura al caso - un determinato danno
alla salute renda l'assicurato invalido ai sensi della LAI, occorre
dapprima accertare se l'eventuale invalidità debba essere graduata
secondo il criterio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (incapacità di guadagno)
oppure secondo l'altro criterio enunciato dalla legge all'art. 5 cpv. 1
(impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete). Nel singolo
caso l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio non è irreversibile:
può darsi che l'assicurato cessi di appartenere alla cerchia delle
persone contemplate dall'art. 28 per passare a quella degli assicurati
senza attività lucrativa - o viceversa - senza che il suo stato di salute
abbia subìto modificazione alcuna (DTF 98 V 262).

Erwägung 2

    2.- Nel presente caso, al quale, come rettamente il giudizio impugnato
costata, va applicata la variante II dell'art. 29 cpv. 1 LAI, si tratta
di decidere se durante il periodo decorso fra il 22 agosto 1973 e il 17
gennaio 1975 (data quest'ultima della contestata decisione amministrativa e
che delimita nel tempo la cognizione giudiziaria nella presente procedura:
DTF 98 V 208), il ricorrente abbia riempito i presupposti cui la LAI
subordina il diritto a rendita.

    Il particolare stato del ricorrente, prima di detenuto fino al 9
settembre 1973, poi di uomo libero, pone la questione di sapere quali dei
suenunciati criteri di graduazione dell'invalidità sia applicabile nella
fattispecie per stabilire se ed eventualmente quando, alla scadenza del
periodo di attesa di 360 giorni imposto dall'art. 29 cpv. 1 variante II
LAI, egli possa esigere la prestazione in lite.

    Chiamata a pronunciarsi su tale questione la Corte plenaria ha
statuito che, di regola, il detenuto deve essere considerato persona senza
attività lucrativa, onde la graduazione della sua invalidità soggiace
alle norme dell'art. 5 cpv. 1 LAI. Tuttavia la Corte ha ritenuto che
giusta la LAI l'assicurato non può aver diritto a rendita durante il
periodo di detenzione. Infatti, durante lo stesso egli ha l'obbligo
di svolgere il lavoro che gli viene assegnato (art. 37 e 38 CP), e se a
causa di malattia o infortunio egli cade nell'impossibilità di attendere
alle proprie mansioni, ciò non interrompe necessariamente l'espiazione
della pena, eccetto per gravi motivi (art. 40 CP).

    Se l'assicurato realizza l'evento assicurabile giusta la LAI dopo
l'espiazione della pena, il decorso periodo d'attesa di 360 giorni può
includere anche parti del tempo della detenzione, durante le quali egli -
se in libertà - sarebbe stato incapace di lavorare nella misura prevista
dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Il calcolo retroattivo dell'incapacità media
dell'assicurato dovrà tener conto della sua situazione effettiva od
ipotetica dopo la scarcerazione.

    Nella fattispecie tale calcolo non può tuttavia fondarsi sulla
documentazione attualmente raccolta nell'inserto della causa. Infatti,
mancano in essa indicazioni precise quanto alle condizioni di salute,
alla misura in cui il ricorrente sarebbe stato incapace al lavoro nei
360 giorni precedenti l'epoca della sua scarcerazione e all'eventuale
attività da lui ragionevolmente esigibile - se fosse stato continuamente in
libertà - sino alla data in cui venne prolata la decisione amministrativa
in lite. Invero, l'inserto della causa contiene due attestazioni del
dott. R., dalla prima delle quali i giudici cantonali inferirono che il
ricorrente era stato parzialmente incapace al lavoro soltanto sino al 20
settembre 1973. A ragione però nella sua risposta al gravame l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali osserva che, considerate nel loro
complesso, le summenzionate attestazioni mediche, contrastanti fra di loro
nella graduazione dell'invalidità, consentono un'altra interpretazione
circa la durata e il grado dell'incapacità lavorativa parziale o totale
del ricorrente.

    Dato quanto precede la Corte costata che gli atti della pratica non
contengono i necessari elementi di giudizio per determinare la durata
dell'incapacità al lavoro del ricorrente, né quelli per graduare la sua
invalidità. Ciò giustifica la proposta dell'Ufficio federale di rinviare la
pratica all'organo amministrativo cantonale competente affinché esso dia
luogo agli accertamenti necessari per stabilire, sia retrospettivamente,
sia sulla base dell'attuale stato di salute del ricorrente, nonché di
dati anamnestici complementari, se e quando al caso dopo il 22 agosto
1973 - e non soltanto successivamente alla data della scarcerazione come
esposto dall'Ufficio federale nella sua risposta al gravame - l'affezione
invalidante lamentata da P. sia stata di natura e intensità tali da fargli
raggiungere gli estremi cui la LAI subordina il diritto a rendita.

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

Entscheid:

                    dichiara e pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati
la decisione amministrativa e il giudizio impugnati, la pratica viene
rinviata alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino per complemento
d'istruttoria e nuova decisione nel senso dei considerandi.