Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 321



102 Ib 321

53. Sentenza della II Corte civile del 18 novembre 1976 nella causa
Aragni c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino Regeste

    Erbrecht: Abtretung von Erbanteilen an Miterben; Art. 635 ZGB.

    1. Die Abtretung von Erbanteilen an Miterben hat dingliche Wirkung,
wenn dies dem Willen der Parteien, wie er aus der Abtretungsurkunde
hervorgeht, entspricht (E. 1-4).

    2. Gehört ein Grundstück zur Erbschaft und wird ein Erbanteil an einen
Miterben abgetreten, so ist für den entsprechenden Grundbucheintrag die
Zustimmung sämtlicher Miterben nicht erforderlich (E. 5).

    3. Der Erbe, der infolge Abtretung seines Erbanteils an einen Miterben
aus der Erbengemeinschaft ausgeschieden ist, bleibt für die Schulden des
Erblassers während fünf Jahren solidarisch haftbar (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Alcuni membri della comunione ereditaria Aragni Maria, Aragni
Giulio e Aragni Antonio, proprietaria del mappale n. 216 di Ponte
Capriasca, cedevano i propri diritti ereditari al coerede Aragni Ennio, il
quale, con istanza del 15 aprile 1976, chiedeva all'Ufficio del registro
fondiario di Lugano che fosse iscritto in quest'ultimo il trapasso della
proprietà della suddetta particella dalla comunione ereditaria sino
ad allora esistente a quella risultante dopo la menzionata cessione
dei diritti. L'Ufficio del registro fondiario respingeva l'istanza
rilevando che il contratto di cessione aveva effetti puramente obbligatori
e non poteva quindi dar luogo ad una modifica dell'intestazione a
registro fondiario. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino
respingeva, quale Autorità di vigilanza sul registro fondiario, il
gravame presentatogli da Ennio Aragni. Insorto con ricorso di diritto
amministrativo contro la decisione del Dipartimento di giustizia del
Cantone Ticino, Ennio Aragni ha chiesto che essa sia annullata e che
sia ordinato all'Ufficio del registro fondiario di Lugano di dar seguito
all'istanza presentatagli.

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto
l'accoglimento del ricorso. Questo è stato accolto dal Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Ai fini del presente giudizio è determinante la questione se
una cessione di diritti successori a un coerede abbia effetti reali o
dia luogo semplicemente ad una obbligazione. È infatti solamente nel
primo caso che può entrare in considerazione un'iscrizione nel registro
fondiario che tenga conto dell'avvenuta cessione. Tale problema non
è sin qui stato risolto dalla giurisprudenza del Tribunale federale;
la sentenza DTF 101 II 232 l'ha lasciato espressamente aperto. Su
di esso s'è invece pronunciato in passato il Consiglio federale quale
autorità superiore di vigilanza del registro fondiario (decisione del 10
gennaio 1913 nella causa Minnig c. Vallese, Foglio federale 1913, vol. 1,
ediz. francese pag. 125 segg. (ediz. tedesca pag. 149 segg.); e Zeitschrift
für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR) 5, 129; decisione 16 ottobre
1917 nella causa Markwalder c. Argovia, in Foglio federale 1917 vol. 4,
ediz. francese pag. 333 segg. (ediz. tedesca pag. 337 segg.) e ZBGR 5,
134). Secondo queste decisioni, la cessione di diritti successori può
comportare soltanto effetti obbligatori. Tale principio è stato ripreso
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (decisione del 29 giugno
1928 nella causa Fiaux c. Vaud, in ZBGR 10, 141) e dall'Ufficio federale
del registro fondiario (Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione 1937 n. 58 II e 58 III; 1938 n. 46; 1943 n. 30;
e numerosi pareri non pubblicati, resi tra il 1933 e il 1962).

Erwägung 2

    2.- Come è stato rilevato dal Dipartimento federale di giustizia e
polizia nelle proprie osservazioni sul ricorso, il problema generale degli
effetti della cessione di diritti successori a un coerede non è sfuggito
al legislatore, pur non avendolo questi risolto esplicitamente; egli
si è infatti limitato a stabilire la natura meramente obbligatoria della
cessione effettuata a un terzo. Il relatore di lingua francese al Consiglio
nazionale ha ribadito nella seduta del 29 marzo 1906 (Boll.sten. 1906
CN, pag. 385) che, se la cessione è fatta a un coerede, questi può,
a differenza del cessionario non coerede, far valere direttamente nella
divisione sia i suoi diritti successori originari, sia quelli risultanti
dalla cessione. Fermo restando questo caposaldo, che appare chiaramente
nel testo del vigente art. 635 CC, va tuttavia esaminato quali siano
gli effetti di una cessione a un coerede che intervengono prima della
divisione.

Erwägung 3

    3.- a) La dottrina, ricordata con pertinenza dal Dipartimento federale
di giustizia e polizia, s'è dal 1908 occupata della questione. In un primo
periodo essa ha ammesso che la cessione dei diritti tra coeredi ha un
effetto reale, nel senso che la quota del cessionario s'accresce di quella
del cedente, che perde la sua qualità di erede (ROSSEL-MENTHA, Manuel
de droit suisse, 1a edizione 1908, vol. 1, pag. 712, e 2a edizione 1922,
vol. II n. 1175 e 1176; CURTI FORRER, Commentaire du Code civil, 1912, nota
10 all'art. 635; TH. GUHL, Gesamthandsverhältnisse und deren grundbuchliche
Behandlung, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 53 (1917), pag. 58;
R. BOLLIGER, Die Erbschaftsveräusserung auf rechtsvergleichender Grundlage,
tesi Zurigo 1918, pag. 22; M. HABICHT, Die Formen der Erbschaftsteilung im
schweizerischen Recht, tesi Zurigo 1924, pag. 23; C. VOLKART, Der Vertrag
über die Abtretung von Anteilen an einer angefallenen Erbschaft, ZBGR 5
(1924), pag. 169). A partire dal 1925 le opinioni cominciano a divergere.
Così A. BOREL (Das Bäuerliche Erbrecht, 1925, pag. 137; cfr. altresì
BOREL-NEUKOMM, Das Bäuerliche Erbrecht, 1954, pag. 212 nota 7) sostiene
che la cessione ha solo effetti personali e che il cedente resta erede
e membro della comunione ereditaria sino alla divisione, tanto nel caso
in cui il cessionario sia un coerede, quanto in quello in cui sia un
terzo. Un'altra corrente riteneva invece che la cessione a un coerede
comporti effetti reali (H. WIDMER, Die Erbgemeinschaft, tesi Zurigo 1925,
pag. 70 segg.; H. LEEMANN, in Schweizerische Juristen-Zeitung, vol. 23
(1926/27), pag. 15; A. GLOOR, Der aussergrundbuchliche Eigentumserwerb nach
schweizerischem Recht, tesi Zurigo, 1929, pag. 71; O. ANNEN, Die objektiv
und subjektiv beschränkte Teilung der Erbgemeinschaft, tesi Friburgo 1941,
pag. 88; ESCHER, Commentario, 2a ediz. 1937 n. 3-17 ad art. 635, e 3a
ediz. 1960 n. 9-17 ad art. 635). Una terza corrente, infine, è stata in
tale epoca assertrice della tesi dell'effetto obbligatorio della cessione,
salvo che questa sia stata fatta a favore di tutti i coeredi (F. JENNY,
Die Abtretung von Erbanteilen nach Art. 635 ZGB, in Zeitschrift des
bernischen Juristenvereins 64 (1928), pag. 145 segg., e Gesamteigentum und
Grundbuch, in ZBGR 40 (1959) pag. 193 segg.; P. TUOR, Commentario n. 12-20
ad art. 635; R. HAAB, Commentario, n. 19-21 ad art. 652-654; R. FELBER,
Aufgeschobene und partielle Erbteilung, tesi Berna 1939, pag. 71;
A. BECK, in Fiches Juridiques Suisses n. 7/790; J. LUTHY, Les cessions
de parts héréditaires, tesi Losanna 1955, pag. 33-53; J. M. GROSSEN,
Propriété commune et registre foncier, in ZBGR 40 (1959) pag. 15; A. JOST,
Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, 1960, pag. 121). Più
recentemente, parte della dottrina ha sostenuto che la cessione di diritti
successori a un coerede può comportare effetti reali ove tale sia stata
la volontà delle parti e risulti dal testo del contratto (TUOR-PICENONI,
Commentario, ediz. 1964, n. 20b ad art. 635; TUOR-SCHNYDER, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9a ediz., 1975, pag. 459; H. HAUSHEER,
Erbrechtliche Probleme des Unternehmers, 1970, pag. 17, nota in fine;
A. BECK, Grundriss des schweizerischen Erbrechtes 1970, pag. 149 e 150;
V. PICENONI, Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR 53
(1972), pag. 139; P. HAUSER, Der Erbverteilungsvertrag, tesi Zurigo 1973
pag. 41; D. ZOBL, Änderungen im Personalbestand von Gesamthandschaften,
tesi Zurigo 1973, pag. 176 segg.; P. PIOTET, Droit successoral, 1975,
pag. 604, e Précis de droit successoral, 1976, pag. 135; U. E. KOHLER,
Die Abtretung angefallener Erbanteile (Art. 635 ZGB), tesi Zurigo 1976,
pagg. 75-121).

    b) Come il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha rilevato
nelle sue esaurienti osservazioni, i fautori dell'effetto reale hanno
invocato in primo luogo ragioni di ordine pratico: il coerede cedente
non deve più partecipare alla gestione della comunione; sotto il profilo
della certezza, essi sottolineano il vantaggio dato dall'impossibilità
di cedere più volte gli stessi diritti; quanto agli aspetti giuridici,
viene ribadito che la cessione ha per oggetto soltanto la parte dei
diritti di proprietà comune che spetta al cedente, ed è fatto valere
che i due capoversi dell'art. 635 CC sono in opposizione tra di loro
e devono essere interpretati a contrario. Tale dottrina osserva che
la cessione di una quota ereditaria all'insieme dei coeredi comporta
necessariamente l'uscita del cedente dalla comunione ereditaria,
la quale continua a sussistere senza di lui; nel caso di cessione ad
un solo coerede, ipotesi in cui non può farsi luogo ad accrescimento,
dato che di questo può profittare soltanto l'insieme dei membri della
comunione, deve ammettersi una successione a titolo universale tra vivi
(v., tra gli altri, VOLKART-ESCHER, op.cit. loc.cit.).

    I partigiani dell'effetto obbligatorio non hanno misconosciuto la
rilevanza delle considerazioni di ordine pratico, ma hanno ritenuto di
potervi porre rimedio facendo ricorso alla rappresentanza, espressa o
addirittura tacita, del cedente da parte del cessionario (v. LUTHY,
op.cit., pag. 62). Non prevista espressamente dal legislatore, una
successione universale tra vivi non entra per essi in linea di conto;
respinto è pure il ragionamento a contrario, a cui è contrapposto quello
analogico. Mentre JENNY vedeva nella divisione l'unica possibilità per un
coerede d'uscire dalla comunione, TUOR ammetteva tale possibilità anche
laddove la cessione fosse fatta a profitto di tutti i coeredi e l'eventuale
controprestazione non provenisse dai beni della successione. Per questo
autore, la divisione oggettivamente e soggettivamente limitata pone fine
entro tali limiti alla comunione ereditaria; la comunione non è tuttavia
sciolta, bensì continua sotto altra forma. Nella sentenza DTF 60 I 145
il Tribunale federale ha riconosciuto esplicitamente che il coerede, il
quale abbia ricevuto, in una forma qualsiasi, la sua quota ereditaria,
cessa di far parte della comunione ereditaria, che continua tra gli altri
coeredi fino alla divisione di quanto resta della successione.

    c) Attualmente la dottrina prevalente è favorevole alla tesi
dell'effetto reale, sempreché le parti l'abbiano espressamente voluto ed
abbiano chiaramente manifestato tale loro volontà. Determinante appare al
proposito il rilievo di PIOTET (op.cit., pag. 604), il quale ha messo in
risalto che ciò che impedisce alla convenzione conclusa tra un coerede e
un terzo di far entrare quest'ultimo nella comunione è il principio per
cui nessuno può entrar a far parte (salvo che per successione a titolo
universale) della comunione senza l'accordo degli altri membri della
stessa; orbene, laddove il cessionario è già membro della comunione,
come è il caso nella cessione di una quota ereditaria a un coerede,
questa obbiezione cade.

Erwägung 4

    4.- La posizione assunta dalla dottrina prevalente merita d'essere
confermata in sede giurisprudenziale. Dal momento che il coerede
cessionario è già membro della comunione e può intervenire nella divisione
esercitando diritti che la cessione non ha modificato qualitativamente, e
dal momento che il cedente cessa semplicemente di far parte della comunità,
nulla si oppone al trasferimento immediato delle ragioni ereditarie cedute.

    Le conseguenze pratiche della dottrina favorevole all'effetto
obbligatorio sono insoddisfacenti, dato che il cedente rimane membro
della comunione; il ricorso alla rappresentanza costituisce un palliativo
artificioso e insufficiente, tenuto conto che un mandato di rappresentanza
è essenzialmente revocabile. Il testo dell'art. 635 cpv. 2 CC induce ad
un'interpretazione a contrario del cpv. 1: se l'effetto di una cessione tra
coeredi fosse lo stesso, la disposizione espressa del cpv. 2 non sarebbe
necessaria, o quanto meno sarebbe formulata diversamente. A differenza
di quanto avviene nel caso della cessione a un terzo (ossia non membro
della comunione), l'effetto reale non implica l'ingresso nella comunione
di un estraneo e questa circostanza essenziale giustifica una disciplina
opposta a quella dell'art. 635 cpv. 2 CC.

    Decisiva appare la circostanza che l'effetto reale della cessione
a un coerede ha il vantaggio pratico di dar luogo immediatamente ad una
situazione del tutto netta, conforme alla volontà delle parti e tale da
corrispondere a ciò che esse attendono normalmente da un tale negozio
giuridico.

Erwägung 5

    5.- Per quanto concerne gli immobili oggetto della comunione, resta
da esaminare secondo quali modalità possa essere iscritto nel registro
fondiario il trasferimento dei diritti alla proprietà comune ceduti al
coerede, ossia l'uscita dalla proprietà comune del coerede cedente. Il
fatto che i diritti ceduti ad un coerede siano diritti su una proprietà
fondiaria comune può indurre a chiedersi se non occorra il consenso
di tutti i coeredi-comproprietari, ossia se bastino la dichiarazione
del coerede cedente e quella del coerede cessionario. Il consenso
di tutti i coeredi renderebbe peraltro spesso gravoso e complicato
il modo di procedere, né può, generalmente, ravvisarsi un interesse
giuridico sufficiente dei coeredi che non siano parti della convenzione
ad intervenire attivamente dinnanzi all'ufficio del registro fondiario
per rendere possibile la nuova iscrizione. L'iscrizione ha qui valore
puramente declaratorio, gli effetti reali del trasferimento provenendo non
dall'iscrizione nel registro fondiario, bensì dalla convenzione in virtù
della quale i diritti sulla comproprietà spettanti al coerede cedente sono
stati ceduti al coerede cessionario. Il fatto che ci si trovi in presenza
di diritti che si estendono a tutta la cosa (art. 652 CC) non toglie che
si tratti pur sempre di diritti che idealmente sono suscettibili di una
individuazione, nel senso che tali diritti costituiscono una precisa quota
aritmetica di tutti i diritti sulla cosa comune. La necessaria normale
partecipazione di tutti i comproprietari in comune per poter disporre
concretamente della cosa in comune non esclude sempre la possibilità di
un'alienazione quantitativa di parte dei diritti estesi a tutta la cosa,
fatta senza l'intervento di tutti i comproprietari in comune. Tale
intervento non appare indispensabile, pur dovendosi riconoscere
l'esistenza di una connessione più stretta di quanto sia il caso nella
comproprietà semplice. Né tale soluzione appare iniqua sul piano pratico
della ponderazione degli interessi reciproci: la cessione avviene tra
coeredi, ossia tra persone che erano comunque comproprietarie in comune
dell'immobile; un'estensione meramente quantitativa dei diritti su tutta
la cosa comune, idonea a giustificare l'effetto reale della cessione,
può altresì giustificare, sotto il profilo pratico, che si prescinda
dalla partecipazione obbligatoria di tutti i coeredi nella procedura
d'iscrizione nel registro fondiario del trasferimento dei diritti ceduti.

    Ne segue che per l'iscrizione della cessione tra coeredi nel registro
fondiario, ossia per l'iscrizione dell'uscita dalla comunione del coerede
cedente, è sufficiente la richiesta del coerede cessionario, suffragata
dal contratto scritto o dalla dichiarazione unilaterale scritta, con cui
il coerede cedente ha trasferito a quello cessionario i propri diritti
di comproprietà comune sull'immobile in questione (v. V. PICENONI, Die
Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR vol. 53 (1972),
pag. 139).

Erwägung 6

    6.- L'effetto reale della cessione di ragioni ereditarie tra coeredi
non deve pregiudicare i diritti dei creditori della successione,
né gli interessi dei coeredi rimasti nella comunione; gli uni e gli
altri sogliono perdere, con l'uscita del coerede della comunione, un
condebitore. La dottrina ha suggerito di applicare, in via analogica,
nei confronti del coerede uscente la regola contenuta nell'art. 639 CC,
ossia di riconoscerlo in linea di principio solidalmente responsabile con
gli altri eredi dei debiti della successione per un quinquennio. Tale
disciplina contempera equamente gli opposti interessi e va quindi
adottata. Non occorre decidere nel presente giudizio in quale momento
comincia a correre il termine quinquennale, se da quello della cessione
delle ragioni ereditarie, oppure da quello della divisione.

Erwägung 7

    7.- Nella fattispecie l'istanza è fondata su tre dichiarazioni
unilaterali di cessione e su un contratto di cessione, dai quali risulta
univocamente la volontà dei cedenti di trasferire al ricorrente le ragioni
ereditarie loro spettanti e d'essere estromessi dalla successione di
cui trattasi. In base a quanto esposto nei considerandi precedenti,
il ricorrente è quindi legittimato a chiedere all'Ufficio del registro
fondiario che in quest'ultimo sia iscritta quale proprietaria della
particella n. 216 di Ponte Capriasca la Comunione ereditaria risultante
dopo le cessioni da lui debitamente comprovate.