Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 509



102 Ia 509

69. Estratto della sentenza 30 gennaio 1976 della Corte di cassazione
penale nella causa Geuer e Kemperdick c. Procuratore pubblico della
giurisdizione sopracenerina Regeste

    Art. 17 Abs. 1 OG. Die Beratungen und Abstimmungen des Kassationshofes
des Bundesgerichts sind nicht öffentlich, auch dann nicht, wenn der
Kassationshof als Staatsgerichtshof eine staatsrechtliche Beschwerde
beurteilt.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La difesa ha chiesto di poter assistere alla deliberazione orale
della Corte di cassazione penale del Tribunale federale sedente quale Corte
di diritto pubblico. Tale richiesta appare fondata sull'art. 17 cpv. 1
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943
(OG), secondo cui, in linea di principio, le deliberazioni e le votazioni
del Tribunale federale e delle sue sezioni sono pubbliche. La stessa
norma eccettua tuttavia da tale regola, tra l'altro, le deliberazioni e
le votazioni delle sezioni penali del Tribunale federale. Trattasi quindi
di sapere se questa eccezione si riferisca anche al caso in cui la Corte
di cassazione penale deliberi oralmente quale Corte di diritto pubblico
su un ricorso di diritto pubblico, in virtù dell'art. 2 n. 1 cpv. 2 e
3 del Regolamento del Tribunale federale svizzero, del 21 ottobre 1944.
Il Tribunale federale non ha avuto occasione in passato di pronunciarsi
al proposito. In dottrina, BIRCHMEIER (Bundesrechtspflege, ad art. 17
OG, oss. 2) è pure silente su questo punto, limitandosi ad evocare una
proposta Klöti, tendente a prescrivere la pubblicità delle deliberazioni
della Corte di cassazione penale, proposta che fu peraltro respinta.

    Il testo dell'art. 17 cpv. 1 OG va interpretato nel senso che
le deliberazioni e votazioni della Corte di cassazione penale non
sono mai pubbliche, indipendentemente dalle funzioni con cui detta
Corte siede. A differenza di quanto stabilito nell'art. 34 cpv. 2 OG
(in cui si parla di "materia penale"), nell'art. 17 cpv. 1 OG non si
fa riferimento alla natura della causa, bensì all'organo giudicante
("sezioni penali"). Prescindendo da questo argomento desumibile dal
testo stesso, una siffatta interpretazione è altresì suffragata dallo
scopo della norma in questione. Il ricorso di diritto pubblico per
violazione di regole sulle prove concernenti fatti relativi alla causa
penale e il ricorso per cassazione sono infatti strettamente connessi,
vertendo ambedue sulla stessa causa; l'esito di tutti e due suole essere
per l'imputato di pari importanza. Le ragioni che giustificano l'esclusione
del pubblico dalla deliberazione su un ricorso per cassazione (opportunità
di evitare all'imputato la tensione consistente nell'assistere passivamente
alla decisione del proprio caso; opportunità d'impedire che l'imputato
consideri una decisione di condanna come dovuta solo ad una maggioranza
di giudicanti o eventualmente a circostanze casuali; necessità per il
giudice di conservare intera la propria libertà durante la deliberazione
e di poter modificare eventualmente la propria opinione nel corso della
stessa, ciò che gli riuscirebbe disagevole in presenza delle parti),
valgono nella stessa misura per la trattazione di altri ricorsi proposti
nell'ambito di cause penali. Inoltre la procedura diverrebbe, sul piano
pratico, eccessivamente complicata, ove si dovesse deliberare su ricorsi
connessi, in parte pubblicamente, in parte a porte chiuse.

    La disciplina prevista per ciò che riguarda i termini dall'art. 34
cpv. 2 OG risulta diversa non soltanto per la diversa formulazione usata
dal legislatore, bensì anche per esigenze di carattere pratico: le parti ed
i tribunali devono poter fondarsi su termini e su sospensioni di termini
uguali per tutti i ricorsi di diritto pubblico.

    La Corte di cassazione penale ha pertanto deciso, previa concertazione
con i presidenti della Camera di diritto pubblico e della Camera
competente per i ricorsi fondati sull'art. 4 Cost., che le deliberazioni
e le votazioni concernenti ricorsi di diritto pubblico proposti in cause
penali e su cui è chiamata a decidere la Corte di cassazione penale,
devono aver luogo a porte chiuse.