Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 236



101 V 236

49. Sentenza del 19 novembre 1975 nella causa Cassa Previdenza Winterthur
contro La comunione degli eredi della fu Anna Foglia e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 26 KUVG. Berechnung der Überversicherung, wenn die von einem
Drittleistungspflichtigen erbrachte Abfindung eine Genugtuungssumme
umfasst.

Sachverhalt

    A.- Investita e gravemente ferita da un automobilista addì 14 aprile
1970, Anna Foglia, allora settantenne, venne curata a L. (Ospedale civico)
poi a M. (Ospedale neuropsichiatrico) ove morì il 19 maggio 1972.

    Dalla società assicuratrice dell'investitore, contro la quale la
defunta aveva incoato azione di risarcimento, gli eredi ottennero, a
seguito di transazione, la somma di fr. 15'000.--, che il rappresentante
della debitrice definì, con lettera del 22 maggio 1974, siccome "dati
esclusivamente per spese vive direttamente causate dallo incidente
(Ospedale civico, intervento medico ecc.), per perdita di guadagno e per
torto morale". Il 17 ottobre 1974, lo stesso rappresentante precisava
che la metà degli anzidetti fr. 15'000.-- veniva pagata per torto morale.

    B.- L'infortunio e il decesso di Anna Foglia erano stati annunciati
anche alla Cassa Previdenza Winterthur (detta appresso Cassa), cui la
defunta era affiliata. La Cassa venne pure informata su l'andamento del
processo e le trattative transazionali con l'assicuratrice del terzo
responsabile. Da ultimo ciò avvenne con lettera del 18 ottobre 1974,
in cui il rappresentante degli eredi di Anna Foglia comunicava alla
Cassa medesima segnatamente: "... qualora non dovessi essere in possesso
di una risposta vincolante ... entro mercoledì 30 ottobre 1974 ... mi
riterrò autorizzato a sottoscrivere la proposta transattiva nei termini
proposti dal collega di controparte". A tale scritto la Cassa rispose
il 24 ottobre 1974 che intendeva dedurre, dall'importo complessivo delle
indennità da lei assicurate alla defunta, l'intera somma di fr. 15'000.--
offerta per transigere dall'assicuratore del terzo responsabile. Seguì
poi il versamento delle prestazioni della Cassa, ammontanti - deduzione
fatta dei suddetti fr. 15'000.-- - a fr. 6'461.45.

    Dissenzienti gli eredi di Anna Foglia, la Cassa confermò tale
liquidazione mediante decisione amministrativa dell'8 aprile 1975,
riferendosi all'art. 33 lit. a delle proprie condizioni generali (dette
appresso CGA), ove è detto:

    "Le prestazioni della Cassa sono escluse dall'assicurazione quando
   esiste una responsabilità di terzi. Le prestazioni della Cassa basate
   sulla responsabilità sussidiaria vengono concesse solo qualora il membro
   non abbia alcun diritto al risarcimento nei confronti di un terzo o di
   un altro ente assicurativo anche nel caso in cui non fosse assicurato.

    Qualora il terzo concede delle prestazioni in contanti in sostituzione
   delle spese per il medico e per i medicamenti, la Cassa non è tenuta
   al versamento delle prestazioni."

    C.- Adìto dalla comunità ereditaria interessata, con giudizio del 17
giugno 1975 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino pronunciò:

    "1.- Il ricorso è accolto. § Di conseguenza la Cassa Previdenza

    Winterthur è condannata a versare alla Comunione ereditaria A. Foglia
   un importo di fr. 7'500.--, oltre all'importo già versato di
   fr. 6'461.45.

    2.- Non si prelevano spese né tassa di giustizia, la Cassa verserà
   alla ricorrente un importo di fr. 280.-- a titolo di ripetibili."

    Dei motivi di questo giudizio si dirà appresso.

    D.- La Cassa impugna il giudizio cantonale mediante ricorso di diritto
amministrativo. Essa chiede la conferma della propria decisione 8 aprile
1975, insistendo sul carattere facoltativo delle sue prestazioni ai propri
assicurati in caso di parziale responsabilità di terzi e allegando che
all'erede della defunta Anna Foglia la società assicuratrice del terzo
responsabile ha versato una somma globale senza "nessuna distinzione e
nessuna definizione per l'importo fra spese vive e torto morale".

    La comunità ereditaria opponente e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Le parti e il Tribunale cantonale concordano nel considerare,
di massima, facoltative le prestazioni della Cassa nella presente
specie. Questa Corte può pertanto limitarsi ad esaminare la sola questione
controversa, cioè quella di sapere se, e in quale misura al caso, il
diritto federale permetta di imporre all'opponente la liquidazione decisa
dalla Cassa, in quanto essa deduce dalle proprie prestazioni l'intera somma
di fr. 15'000.-- pagata dalla società assicuratrice del terzo responsabile.

Erwägung 2

    2.- Come il Tribunale cantonale giustamente espone, la Cassa ha
l'obbligo di trattare in modo eguale tutti gli assicurati. Siffatto obbligo
procede dall'art. 3 cpv. 3 LAMI, giusta il quale le casse-malati "devono
esercitare l'assicurazione contro le malattie secondo i principi della
mutualità". Questi ultimi dominano l'attività delle casse-malati anche per
quanto concerne le prestazioni da esse volontariamente concesse oltre i
limiti minimi imposti dalle norme legali e statutarie (RU 98 V 84). Detti
principi presuppongono, tra l'altro, un sistema di prestazioni che rispetti
l'eguaglianza dei diritti e dei doveri (RU 97 V 65). Ne discende che, anche
se praticato a titolo facoltativo, l'erogare prestazioni fissate caso per
caso, senza criteri normativi generici atti ad evitare gravi disparità
di trattamento, non sarebbe conciliabile con i dettami della mutualità.

    Il Tribunale cantonale costata - e la Cassa ricorrente non contesta -
che nell'ambito dell'art. 33 lit. a CGA la prassi di essa "consiste nel
riconoscere agli assicurati le prestazioni, deducendo, dalle stesse,
l'importo percepito dal terzo responsabile". In linea di massima, il
Tribunale cantonale approva questa regola. Ma esso "ravvisa una disparità
di trattamento nel fatto di dedurre dalle prestazioni della Cassa l'importo
versato dal terzo corresponsabile a titolo di torto morale". A mente del
Tribunale cantonale

    "una simile prassi va a tutto svantaggio di quelli assicurati che
   ottengono dal terzo contemporaneamente un risarcimento per le spese di
   cura cagionate dal danno fisico e psichico e dal danno morale, e a tutto
   vantaggio di chi ottiene unicamente il risarcimento delle spese di cura.

    I secondi beneficerebbero dell'intera copertura delle spese di cura
   (in parte ad opera del terzo e in parte ad opera della Cassa), mentre
   i primi sarebbero difatti chiamati a partecipare alla copertura di
   tali spese nella misura dell'importo da loro ricevuto a titolo di
   riparazione morale."

    Questa Corte consente. Essa riconosce che, per raggiungere la parità
di trattamento anche nell'ambito dell'art. 33 lit. a CGA (così come ai
fini dell'art. 26 LAMI: RJAM 1974 no. 189), per prestazioni di terzi
responsabili vanno intese soltanto quelle che, data la loro funzione,
sono assimilabili alle prestazioni dell'assicurazione sociale contro
le malattie. Di massima se ne devono quindi escludere, tra l'altro,
le indennità per torto morale.

Erwägung 3

    3.- Nella fattispecie è palese che l'indennità complessiva
di fr. 15'000.--, pagata dalla società assicuratrice del terzo
corresponsabile, era dovuta, in parte, per torto morale. Quanto alla
misura di quest'ultima componente occorre osservare quanto segue:

    a) La massima vietante alle casse-malati di dedurre, dalle prestazioni
che esse assicurano nel quadro della LAMI, quanto l'assicurato riceve a
titolo d'indennità per torto morale, non vincola le casse medesime in
modo assoluto al risultato di libere trattazioni private in riguardo
alla misura del risarcimento di tale danno immateriale. Infatti,
ammettere un simile vincolo darebbe adito ad intollerabili abusi a
scapito dell'assicurazione sociale contro le malattie e gli infortuni. In
particolare, se l'assicurato, dopo aver chiesto al giudice civile una
determinata somma per torto morale, pattuisce privatamente allo stesso
titolo una indennità maggiore senza l'accordo della cassa, quest'ultima
deve poter fare in modo che il giudice delle assicurazioni sociali
statuisca sulla validità della transazione agli effetti della LAMI. Ora,
nella presente causa la Cassa chiede appunto - implicitamente (in maiore
minus) - un simile controllo di diritto amministrativo.

    b) Nella petizione del 30 marzo 1972, il rappresentante di Anna Foglia
aveva tra l'altro chiesto dal terzo assicuratore a titolo d'indennità per
danno morale, fr. 4'000.-- "in base all'attuale giurisprudenza". A detta
degli attuali opponenti, "in corso di causa è emerso che almeno parte del
danno non era da ascriversi all'incidente, bensì ad uno stato di incipiente
arteriosclerosi (dunque malattia) che aveva causato lo stato di quasi
totale incapacità di intendere e di volere della signora". Nondimeno,
contro la suddetta richiesta la Cassa, che non contesta di esser stata
informata sull'andamento del processo, nulla obbiettò. È nulla permette
ora di escludere che il giudice civile - se chiamato a statuire - avrebbe
accolto tale richiesta. Pertanto la Cassa non può validamente esigere
la deduzione di questi fr. 4'000.-- dalle prestazioni che essa riconosce
aver assicurato alla defunta.

    Viceversa manca pure ogni indizio atto a rendere verosimile l'ipotesi
che il giudice civile, se chiamato a statuire sulla misura dell'indennità
per torto morale, ne avrebbe aumentato l'importo oltre i fr. 4'000.--
chiesti dalla defunta attrice; ciò tantomeno che, come i ricorrenti stessi
espongono, una parte considerevole del danno da lei patito procedeva
da cause estranee all'infortunio del 14 aprile 1970. Ne discende che,
a titolo d'indennità per danno morale, dalle prestazioni assicurate alla
defunta la Cassa può dedurre non più di fr. 4'000.--.

    Per questi motivi

Entscheid:

   il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara e
pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto e il
giudizio cantonale riformato nel senso che alla comunione ereditaria
opponente la cassa ricorrente deve ancora, oltre all'importo già versato
di fr. 6'461.45, soltanto fr. 3'500.--.